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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 1 dicembre 2016, n. 70
  Fondo sanitario nazionale 2014 - Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.  
 


 
  urn:nir:comitato.interministeriale.programmazione.economica:delibera:2016-12-01;70

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  - che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  - emanato in attuazione dell' art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59  - che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che all' art. 35  assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonche' garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale:

a) la tutela della gravidanza e della maternita', a parita' di trattamento con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190  (legge di stabilita' 2015), art. 1, in particolare i seguenti due commi: comma 561, che stabilisce tra l'altro che, a decorrere dall'anno 2015, l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale e' stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni; comma 563, che prevede l'applicazione delle disposizioni del comma 561 anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la propria delibera del 29 aprile 2015, n. 52, relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, che accantona, al punto 2.8 del deliberato, la somma di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2014 sulla proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all'anno 2013;

Vista la propria delibera del 6 agosto 2015, n. 79  , relativa alla ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale per l'anno 2013 ed i criteri ivi applicati;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 1299 dell'11 febbraio 2016, concernente la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilita' vincolate del Fondo sanitario nazionale 2014;

Considerato che la predetta ripartizione, in coerenza con i succitati commi 561 e 563 della legge n. 190 del 2014  , applica i criteri utilizzati per l'anno 2013;

Tenuto conto della decisione di utilizzare tali criteri per l'anno 2014, nelle more della costituzione di un tavolo tecnico incaricato di definire criteri uniformi nella compilazione delle schede di dimissione ospedaliera per la particolare tipologia di ricoveri presa in considerazione, accogliendo le osservazioni della Regione Lazio, trasmesse dall'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato Regioni al Ministero della salute il 16 giugno 2015;

Tenuto conto della vigente legislazione che dispone che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del proprio fabbisogno senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e PPAA di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994  , art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996  , art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006  , art. 1, comma 836), ad eccezione della Sicilia per la quale ai sensi della legge n. 296/2006  , art. 1, comma 830, e' stata applicata l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria del 49,11 per cento, corrispondente all'importo di 877.600 euro che viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni sancita nella seduta del 17 dicembre 2015 (Rep. Atti n. 230/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);

Vista la nota n. 5670 del 1° dicembre 2016 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:


 

A valere sulle disponibilita' delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2014, e' assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma complessiva di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire loro le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza, della maternita' e delle altre prestazioni sanitarie di cui all' art. 35 del decreto legislativo n. 286/1998  richiamato in premessa.

La predetta somma di 30.990.000 euro e' ripartita tra le predette Regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

 

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente Padoan

Il segretario Lotti



ALLEGATI:  
- Allegato   -