Regione Toscana
norma

 
COMUNE DI CALENZANO  
DELIBERAZIONE 31 marzo 2003, n. 37
  Regolamento per l'elezione del consiglio dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi residenti nel comune di Calenzano.  
 


 
  urn:nir:comune.calenzano:deliberazione:2003-03-31;37

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA


   
  Parte I 

Istituzione e funzionamento

 
 
  Art. 1 

(Istituzione)

 
  1.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 35 bis dello Statuto è istituito presso il Comune di Calenzano il "Consiglio dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi residenti nel Comune di Calenzano", di seguito indicato come "Consiglio per gli stranieri".
 
  2.  Il "Consiglio per gli stranieri" è eletto a suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini stranieri che provengono da Stati non appartenenti all?Unione Europea o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
 
 
  Art. 2 

(Fini)

 
  1.  Il "Consiglio per gli stranieri" è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta. Viene in particolare sentito prima dell'approvazione delle deliberazioni riguardanti le condizioni degli stranieri nel Comune di Calenzano. E' altresì lo strumento attraverso il quale il Consiglio e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale.
 
  2.  Il "Consiglio per gli stranieri" costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Calenzano, sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia e razzismo.
 
  3.  Il "Consiglio per gli stranieri" può partecipare ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.
 
 
  Art. 3 

(Sede)

 
  1.  Al "Consiglio per gli stranieri" è assegnata una sede dal Comune di Calenzano dove vengono normalmente svolte le attività dell'Amministrazione Comunale.
 
 
  Art. 4 

(Mezzi e Fondi)

 
  1.  Il "Consiglio per gli stranieri" si avvale di norma, per il suo funzionamento delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.
 
  2.  Il bilancio comunale garantisce, compatibilmente con le risorse disponibili, un apposito fondo per il funzionamento del Consiglio degli Stranieri.
 
  3.  Tale fondo serve a finanziare complessivamente l'attività del Consiglio degli Stranieri e può essere utilizzato per:
   oneri e spese generali per l'attività ed il funzionamento del Consiglio degli Stranieri;
   organizzazione di incontri o convegni;
   rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a terzi partecipanti alle iniziative organizzate dal Consiglio degli Stranieri;
   finanziamento e rimborso spese degli oneri derivanti da iniziative di partecipazione, missione e di rappresentanza del Consiglio degli Stranieri;
   acquisto, duplicazione o stampa di pubblicazioni;
   finanziamento di attività di ricerca e studio;
   indennità di presenza del Presidente e dei Consiglieri de l Consiglio degli Stranieri, di cui al comma successivo.
 
  4.  Per la partecipazione al Consiglio Comunale ed alle commissioni consiliari al Presidente ed ai Consiglieri del Consiglio degli Stranieri viene riconosciuta una indennità di presenza di un importo pari all'80% del gettone di presenza dei consiglieri comunali.
 
  5.  Le spese su tale fondo vengono effettuate su indirizzi e/ o richiesta del Presidente del Consiglio degli Stranieri.
 
  6.  Le determinazioni e gli impegni di spesa, nonché tutti gli atti amministrativi n ecessari, sono assunti dal Responsabile del Servizio competente, a cui è assegnata la responsabilità contabile ed amministrativa della tenuta del fondo, alla quale si applicano, ove consentito dal regolamento di contabilità, le disposizioni relative alla gestione dei fondi economali.
 
 
  Art. 5 

(Composizione)

 
  1.  Il "Consiglio per gli stranieri" è composto da 5 membri: il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri.
 
  2.  Nella prima seduta del Consiglio per gli Stranieri vengono eletti tra i consiglieri, con due separate votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente.
 
  3.  Il Presidente nomina, nella prima seduta, un Segretario scelto tra i Consiglieri eletti che avrà il compito di verbalizzare le riunioni, di svolgere lavoro di segreteria per la presidenza e di provvedere alla custodia dei documenti del "Consiglio per gli Stranieri".
 
 
  Art. 6 

(Competenze)

 
  1.  Il "Consiglio per gli stranieri" costituisce il supporto per l'esercizio da parte di tutti i cittadini stranieri residenti a Calenzano dei diritti di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalla Costituzione dello Stato italiano.
 
  2.  I suoi compiti:
   dare voce a chi non può esprimersi altrimenti instaurando un dialogo "alla pari" con le istituzioni e con il volontariato;
   informare sulla realtà dell'immigrazione, segnalando all'Amministrazione le emergenze sociali presenti sul territorio;
   favorire l'espressione e lo scambio tra culture diverse;
   favorire l'integrazione e l'interazione tra tutti i cittadini calenzanesi;
   incentivare la tutela dei diritti sotto i diversi aspetti, dell'istruzione, dei servizi, della salute, del mondo del lavoro, allo scopo di favorire il dialogo tra le diverse realtà e la prevenzione di tutte le forme di razzismo e xenofobia;
   prevenire o arginare la devianza sul fenomeno immigrazione;
   dare sostegno ed incoraggiare l'apertura di nuove associazioni di stranieri a Calenzano;
   sostenere e promuovere iniziative, manifestazioni, incontri, dibattiti, convegni volti a favorire la comunanza culturale.
 
 
  Art. 7 

(Partecipazione alle attività del Comune)

 
  1.  Il Presidente ed i membri del "Consiglio per gli stranieri" partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
 
  2.  Il Presidente del Consiglio degli stranieri può richiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale di esaminare, con gli Assessori o con le Commissioni Consiliari, questioni di particolare rilievo per i cittadini non comunitari.
 
 
  Art. 8 

(Insediamento e scioglimento)

 
  1.  Il "Consiglio per gli stranieri" è insediato a seguito della convalida degli eletti e resta in carica fino al rinnovo.
 
  2.  Le elezioni del nuovo "Consiglio per gli stranieri" si tengono di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
 
  3.  Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento del "Consiglio per gli stranieri" nel caso in cui tre o più membri risultino decaduti o dimissionari e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi.
 
  4.  In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove el ezioni dovranno svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.
 
 
  Art. 9 

(Sostituzione dei membri)

 
  1.  Si considera decaduto il Consigliere che perda uno dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Regolamento o incorra in sanzioni amministrative o penali previste dalle norme vigenti in tema di immigrazione.
 
  2.  In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un Consigliere si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
 
 
  Art. 10 

(Presidente)

 
  1.  Il Presidente presiede il "Consiglio per gli Stranieri" e lo rappresenta nei suoi rapporti con l'esterno, in particolare con l'Amministrazione Comunale e con gli Enti ed associazioni locali.
 
  2.  Il Presidente presenta annualmente al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale una relazione scritta sull'attività svolta dal "Consiglio per gli stranieri".
 
  3.  In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio eletto col maggior numero di voti di preferenza.
 
  4.  Il Presidente ed il Vice Presidente possono dimettersi dalle rispettive cariche, mantenendo comunque la carica di consigliere. In tal caso il Consiglio deve provvedere con una nuova elezione scegliendo il sostituto fra i consiglieri in carica.
 
 
  Art. 11 

(Sedute)

 
  1.  Le sedute del "Consiglio per gli stranieri" sono pubbliche. L'ordine del giorno degli oggetti in discussione è trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
 
  2.  Alle riunioni del "Consiglio per gli stranieri" possono partecipare, se invitati, con diritto di parola, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunali o loro delegati.
 
 
  Art. 12 

(Regolamento interno)

 
  1.  Entro sei mesi dall'insediamento, il "Consiglio per gli stranieri" approva un Regolamento con il quale disciplina le modalità di convocazione del Consiglio stesso, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni, i diritti e i doveri dei Consiglieri, del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le procedure di voto.
 
  2.  Il Regolamento di cui al comma 1 non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente Regolamento e con i principi generali ispiratori dell'azione amministrativa. E sso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte del Segretario Generale del Comune.
 
 
  Art. 13 

(Norme finali e transitorie)

 
  1.  Il Sindaco del Comune di Calenzano provvede ad indire le elezioni entro sei mesi dalla esecutività della delibera del Consiglio Comunale che istituisce il "Consiglio per gli stranieri".
 
  2.  Fino all'adozione del Regolamento di cui all'art. 12:
   le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri;
   le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 
  3.  Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale o di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio per gli stranieri.