Regione Toscana
norma

 
COMUNE DI CAMPI BISENZIO  
DELIBERAZIONE 28 luglio 2011, n. 140
  Regolamento per il funzionamento della Commissione Consiliare "Pari opportunita".  
 


 
  urn:nir:comune.campi.bisenzio:deliberazione:2011-07-28;140

Il CONSIGLIO COMUNALE

approva


   
  Art.1 

Istituzione e finalità

 
  1.  Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall' art. 3 della Costituzione  Italiana, e dagli articoli richiamati dai Trattati dell'Unione Europea e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Uomo è istituita la Commissione Comunale quale organismo permanente per la promozione di condizioni di Pari Opportunità, intendendosi come tali tutte quelle azioni che assicurino ai cittadini uguali condizioni di partecipazione alla vita politica, economica e sociale indipendentemente dalla loro appartenenza di sesso, di etnia o di religione al fine di rimuovere quegli ostacoli che, di fatto, ne costituiscono discriminazione diretta o indiretta.
 
  2.  Finalità della Commissione sono, quindi, la promozione e la realizzazione di pari opportunità nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nelle relazioni umane e sessuali.
 
  3.  La Commissione si pone l'obiettivo di trovare soluzioni atte a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità in tutti i contesti in cui si svolge la vita sociale del cittadino, ivi compreso il lavoro.
 
  4.  La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio Comunale, ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta.
 
  5.  La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche in stretto rapporto tra le realtà e le esperienze presenti nel proprio territorio, con gli altri Enti Locali di aree omogenee e con i livelli di governo superiore.
 
  6.  La Commissione Pari Opportunità può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.
 
 
  Art. 2 

Compiti della Commissione

 
  1.  E' compito della Commissione lavorare per ridurre le diseguaglianze valorizzando le differenze presenti nella propria Comunità; a tal fine:
   a)  esprime proposte, promuove indagini e ricerche, formula progetti di intervento locale in ordine alla finalità di cui all' art. 1  ;
   b)  esprime pareri sulle iniziative assunte dal Consiglio Comunale su temi che coinvolgano le finalità di cui all' art. 1  ;
   c) favorisce ogni iniziativa indirizzata ad un riequilibrio della rappresentanza femminile e di soggetti discriminati nei vari Organismi elettivi, Enti ed Istituzioni;
   d) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti le condizioni di diseguaglianza, promuovendo sulle stesse un permanente dibattito ed un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
   e) promuove campagne di solidarietà e di cooperazione verso i popoli dei paesi in via di sviluppo e contro ogni violazione dei diritti umani partendo dal coinvolgimento delle realtà locali;
   f) riferisce sull'applicazione da parte di soggetti pubblici e privati delle leggi relative alla parità, soprattutto in materia di lavoro;
   g) opera per la rimozione di ogni altra forma di discriminazione rilevata o denunciata.
 
  2.  Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione manterrà uno stretto collegamento ed instaurerà meccanismi di collaborazione con tutti i rappresentanti delle Associazioni presenti nel territorio, con le Istituzioni Scolastiche, con i comitati di pari opportunità presenti in Enti ed Aziende del territorio.
 
  3.  La Commissione può richiedere di essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari Permanenti in relazione agli argomenti che essa ritiene investano condizioni relative alla parità.
 
  4.  La Commissione s'impegna a promuovere un Consiglio Comunale ogni anno sul tema delle Pari Opportunità.
 
 
  Art.3 

Composizione e durata

 
  1.  La Commissione è composta da 5 Consiglieri Comunali, di cui tre su designazione della maggioranza consiliare e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti. Nella composizione della Commissione la presenza dei sessi non deve essere inferiore al 40% dei componenti.
 
 
  Art.4 

Membri esterni

 
  1.  Appena insediata la Commissione elabora un programma di mandato che deve contenere i temi legati alle Pari Opportunità quali le pari opportunità uomo-donna, le disabilità, l'orientamento religioso, l'orientamento sessuale e l'accoglienza ed integrazione dei migranti ed individua, con propria deliberazione, dei membri esterni, in numero massimo di otto, che collaborino alla stessa, scelti tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere sociale, scientifico, culturale, professionale, economico, politico, in riferimento ai compiti della Commissione; essi partecipano alle sedute della Commissione con diritto di parola, ma senza il diritto di voto.
 
  2.  Nella individuazione dei componenti esterni, viene proposto alle varie realtà il criterio e l'obiettivo di garantire la presenza dei sessi in misura non inferiore al 40%.
 
  3.  I membri esterni che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive della Commissione, decadono e sono sostituiti con la stessa procedura della nomina.
 
 
  Art. 5 

Prima seduta della Commissione, elezione del Presidente e del Vice Presidente

 
  1.  La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale; in tale seduta dovrà procedersi alla nomina del Presidente e del Vice Presidente con votazioni a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente:
   a) convoca e presiede le sedute;
   b) promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.
 
  2.  La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da 2/5 dei suoi componenti.
 
  3.  Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
 
 
  Art. 6 

Programma di attività e relazione annuale

 
  1.  La Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e proposte, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Quest'ultimo provvederà a trasmetterne copia ai Consiglieri Comunali, nonché a sottoporre a relazione stessa al Consiglio, per la presa d'atto, nella prima seduta utile successiva.
 
  2.  Le sedute della Commissione sono pubbliche. Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale. Della seduta della Commissione il Segretario è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale dovranno essere riportati il giorno, l'ora e il luogo della seduta, l'elenco dei presenti, gli argomenti trattati nonché la menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola, l'oggetto e l'esito delle votazioni.
 
  3.  Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario o dai loro sostituti e trasmesso al Presidente del Consiglio. Di ogni seduta è effettuata registrazione integrale su supporto magnetico e digitale.
 
 
  Art.7 

Validità delle adunanze e decisioni

 
  1.  Per rendere legali le sedute è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri Comunali.
 
  2.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
 
 
  Art.8 

Dimissioni, decadenza dei Commissari

 
  1.  I Consiglieri Commissari cessano dalla carica per:
   a) dimissioni;
   b) decadenza.
 
  2.  Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere assunte immediatamente al protocollo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
 
  3.  La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive.
 
 
  Art.9 

Lo sportello Pari Opportunità

 
  1.  La Commissione, verificate le disponibilità finanziarie dell'Ente e valutata la situazione del proprio territorio con i Comuni contermini, può proporre l'istituzione di uno sportello per le Pari Opportunità.