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DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 2002, n. 229
  Attuazione della direttiva 1999/42/CE  che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.  
  Pubblicato in GU, n. 248 del 22/10/2002
  Vigente al 01/06/2020 


  Vigente dal: 06/11/2002
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-20;229

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39  , Legge Comunitaria 2001  , ed in particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;

Vista la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999  , che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri  , adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  , adottata nella riunione del 25 luglio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita' produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1.  

Ambito di applicazione

 
  1.  Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attivita' di cui all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:
   a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
   b) societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attivita', presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.
 
  2.  Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo o subordinato, di attivita' di cui all'allegato A.
 
  3.   Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalita' diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi l    e 2   . Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.
 
 
  Art. 2.  

Riconoscimento

 
  1.  Per le attivita' elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio e' subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacita' generali o professionali, il riconoscimento e' subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attivita' in un altro Stato dell'Unione europea.
 
  2.  Fatto salvo quanto previsto all' articolo 3  , per le attivita' elencate nell'allegato A, prima parte , se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319  , a scelta del richiedente.
 
  3.  In deroga al comma 2  , per le attivita' elencate nell'allegato A, prima parte , esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento e' subordinato al superamento della prova attitudinale.
 
  4.  Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati.
 
 
  Art. 3.  

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

 
  1.  Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte , lista I, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all' articolo 2, comma 1  , quello prestato alternativamente per un periodo pari a:
   a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
   b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
   c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
   d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
 
  2.  Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte , lista II, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all' articolo 2, comma 1  , quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
   a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
   b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
   c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
   d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
 
  3.  Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte , lista III, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all' articolo 2, comma 1  , quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
   a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
   b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
   c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.
 
  4.  Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte , lista IV, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all' articolo 2, comma 1  , quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
   a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
   b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
   c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
   d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;
   e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
 
  5.  Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte , lista V, lettere a) e b) dell'allegato A, prima parte , e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all' articolo 2, comma 1  , quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
   a)  tre anni come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda a condizione che l'attivita' in questione non sia cessata da piu' di due anni alla data in cui e' depositata la domanda prevista nell' articolo 6  ;
   b)  tre anni come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, a condizione che l'attivita' in questione non sia cessata da piu' di due anni alla data in cui e' depositata la domanda prevista nell' articolo 6  .
 
  6.  Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte , lista VI, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all' articolo 2, comma 1  , quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
   a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
   b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
   c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;
   d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
 
  7.  Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c), l'attivita' non deve essere cessata da piu' di dieci anni alla data in cui e' depositata la domanda prevista nell' articolo 6  .
 
 
  Art. 4.  

Dirigente d'azienda

 
  1.  Ai soli fini di cui all' articolo 3  , si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:
   a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
   b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
   c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o piu' reparti dell'azienda.
 
 
  Art. 5.  

Titoli equivalenti

 
  1.   In sostituzione della formazione prevista all' articolo 3, comma 1 , lettere b)  e d),    comma 2 , lettere b)  e d)    , comma 3, lettera b    , e comma 4 , lettere b)  c),   ed e),      sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacita' nell'attivita' in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi. lettere b), c), ed e).
 
  2.  Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a tre, i requisiti di cui all' articolo 3   sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualita' di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere b)   e d),    comma 2, lettera b)  , prima opzione, comma 3, lettera b)   , comma 4,  lettera b) ,  o come lavoratore dipendente di cui all' articolo 3, comma 2, lettera d)  , prima opzione, e' aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.
 
 
  Art. 6.  

Procedura di riconoscimento

 
  1.  Le regioni e le province autonome individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
 
  2.  Fino all'individuazione di cui al comma 1  , sulle domande di riconoscimento provvedono:
   a) il Ministero delle attivita' produttive per le attivita' di cui all'allegato A, prima parte , Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI e non comprese nelle lettere b), c) e d);
   b)  il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' di cui all'allegato A, prima parte , Lista I, punto I, limitatamente alle attivita' che riguardano lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490  , recante testo unico  delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e Lista VI, punto 3, limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;
   c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di cui all'allegato A, prima parte , Lista VI, punto 3, classe ex 851 e 855;
   d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di cui all'allegato A, prima parte , Lista IV e Lista VI nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.
 
  3.   Il riconoscimento di cui al comma 1  ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.
 
 
  Art. 7.  

Prova di altri requisiti

 
  1.  Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita' di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilita', di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all' articolo 1  possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso dei requisiti medesimi.
 
  2.  Nel caso in cui i requisiti di cui al comma l non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorita' di cui al comma 1  che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.
 
  3.  Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci ne' il documento di cui al comma 1  ne' l'attestato di cui al comma 2  , l'interessato puo' presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.
 
  4.  Qualora la dichiarazione di cui al comma 3  e' diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa puo' essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.
 
  5.  Il requisito della capacita' finanziaria e' soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.
 
  6.  La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale puo' essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia.
 
  7.   Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai commi 1,  2,  3,  4 e  6     non devono essere di data anteriore a tre mesi.
 
 
  Art. 8.  

Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia

 
  1.  Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacita' generali o professionali di cui all' articolo 2, comma 1  , rilasciano un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attivita', conforme al modello di cui all'allegato B:
   a) nel caso di attivita' esercitate in forma di lavoro autonomo: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   b) per le attivita' esercitate in forma di lavoro dipendente: le direzioni provinciali del lavoro.
 
  2.  I requisiti di onorabilita' e assenza di dichiarazione di fallimento di cui all' articolo 7, comma 1  , sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
   a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita dell'interessato, se nel territorio italiano;
   b) la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri casi.
 
  3.  Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo di cui all' articolo 7, comma 1  , e' attestato, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
   a) per le attivita' di stimatore, intermediari del commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   b) per l'attivita' di interprete: la Questura della provincia dove si esercita l'attivita';
   c) per gli uffici di informazioni commerciali: la Prefettura della provincia dove l'ufficio esercita l'attivita';
   d) per le attivita' che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 
  4.   Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1  e 3,    i requisiti di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorita' di cui all' articolo 6  .
 
 
  Art. 9.  

Attivita' di coordinamento

 
  1.  Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorita' competenti al riconoscimento di cui all' articolo 6  mettono a disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
 
  2.  Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresi', ai compiti:
   a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
   b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori di attivita' di cui al presente decreto.
 
 
  Art. 10.  

Disposizioni finali

 
  1.  In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, comma quinto, della Costituzione  , le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita' e nel rispetto dei limiti stabiliti dall' articolo 1, comma 5, della legge 1 marzo 2002, n. 39  .
 
  2.  Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta le eventuali norme di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE  , nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente decreto.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 20 settembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



ALLEGATI:  
- Allegato A   -  (previsto dall' art. 1, comma 1 )

 

Parte prima

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE  , modificata dalla direttiva 69/77/CEE  , e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE e 75/369/CEE

Direttiva 64/427/CEE 

( Direttiva   di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

Classe 23 Indusiria tessile

232 Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero

233 Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero

234 Trasformazione di fibre tessili con sistema serico

235 Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa

236 Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami

237 Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze

238 Finissaggio dei tessili

239 Altre industrie tessili

Classe 24 Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa

241 Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)

242 Fabbricazionc a mano di calzature e loro riparazione

243 Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)

244 Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento

245 Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo

Classe 25 Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)

251 Taglio e preparazione industriale del legno

252 Fabbricazione di articoli semi finiti in legno

253 Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)

254 Fabbricazione di imballaggi in legno

255 Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)

259 Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli

260 Industrie del mobile e in legno.

Classe 27 Industrie della carta e della sua trasformazione

271 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

272 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta

Classe 28 280 Stampa, edizioni e industrie collegate

Classe 29 Industria del cuoio e delle pelli

291 Concia del cuoio e delle pelli

292 Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle

ex Classe 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle materie artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

301 Trasformazione della gomma e dell'amianto

302 Trasformazione delle materie plastiche

303 Produzione di fibre artificiali e sintetiche

ex Classe 31 Industria chimica

311 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi

312 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (da aggiungere: fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)

313 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio (da escludere: fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319))

Classe 32 320 Lavorazione del petrolio

Classe 33 Industria dei prodotti minerali non metallici

331 Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio

332 Industria del vetro

333 Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotte e prodotti refrattari

334 Fabbricazione di cemento, calce e gesso

335 Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso

339 Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici

Classe 34 Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi

341 Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)

342 Fabbricazione di tubi d'acciaio

343 Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo

344 Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi

345 Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi

Classe 35 Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate le macchine e il materiale da trasporto)

351 Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi

352 Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli

353 Costruzioni metalliche

354 Costruzione di caldaie e serbatoi

355 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)

359 Attività ausiliarie delle industrie meccaniche

Classe 36 Costruzione di macchine non elettriche

361 Costruzione di macchine e trattori agricoli

362 Costruzione di macchine per ufficio

363 Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine

364 Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire

365 Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini

366 Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto

367 Fabbricazione di organi di trasmissione

368 Costruzione di altri macchinari specifici

369 Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici

Classe 37 Costruzione di macchine e materiale elettrico

371 Fabbricazione di fili e cavi elettrici

372 Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti

373 Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria

374 Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali

375 Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici

376 Costruzione di apparecchi elettrodomestici

377 Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione

378 Produzione di pile ed accumulalori

379 Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)

ex Classe 38 Costruzione di materiale da trasporto

383 Costruzione di automezzi e loro parti staccate

384 Riparazione di automezzi, cicli, motocicli

385 Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate

389 Costruzione di materiale da trasporto NAC

Classe 39 Industrie manifatturiere diverse

391 Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo

392 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)

393 Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche

394 Fabbricazione e riparazione di orologi

395 Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose

396 Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali

397 Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi

399 Industrie manifatturiere diverse

Classe 40 Edilizia e genio civile

400 Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione

401 Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)

402 Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.

403 Installazioni varie per l'edilizia

404 Finitura dei locali

Direttiva 68/366/CEE  ( Direttiva   di liberalizzazione 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

Classe 20 A 200 Industrie dei grassi vegetali e animali

20B Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)

201 Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne

202 Industria casearia

203 Preparazione di conserve di frutta e di legumi

204 Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare

205 Lavorazione delle granaglie

206 Panetteria, pasticceria, biscottificio

207 Produzione e raffinazione dello zucchero

208 Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati

209 Fabbricazione di prodotti alimentari diversi

Classe 21 Fabbricazione di bevande

211 Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcooliche

212 Industria del vino e delle bevande alcooliche assimilate (senza malto)

213 Produzione di birra e malto

214 Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate

ex 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e di prodotti amilacei

304 Industria dei prodotti amilacei

Direttiva 75/368/CEE  (attività previste nell' articolo 5 , paragrafo 1)

Nomenclatura ISIC

ex 04 Pesca

043 Pesca nelle acque interne

ex 38 Costruzione di materiale da trasporto

381 Costruzione navale e riparazione di navi

382 Costruzione di materiale ferroviario

386 Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)

ex 71 Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:

ex 711 Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze

ex 712 Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori

ex 713 Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)

ex 714 Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)

ex 716 Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)

73 Comunicazioni: poste e telecomunicazioni

ex 85 Servizi personali

854 Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria

ex 856 Studi fotografici: Ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter

ex 859 Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

Direttiva 75/369/CEE  ( articolo 6 : quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612);

- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

Lista II

Direttiva 82/470/CEE  ( articolo 6 , paragrafo 3)

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento ( art. 2 , punto B, lettera a) .

Lista III

Direttiva 82/489/CEE 

ex 855 Parrucchieri (ad esclusione delle attività di pedicure e delle scuole professionali di cure di belleza).

Lista IV

Direttiva 82/470/CEE  ( articolo 6 , paragrafo 1)

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalilà collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;

- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)

[Attività previste all' articolo 2 , punto A, lettere a), b) o d)].

Lista V

Direttiva 64/222/CEE e direttiva   70/523/CEE 

a) [ articolo 4 , punto 5, lettera a) della presente direttiva]

Direttiva 64/222/CEE 

(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE   e 64/224/CEE  )

0. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio all'ingrosso, ad eccezione di quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, o dei prodotti tossici e degli agenti patogeni, nonché di quello del carbone (gruppo ex 611).

1. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

2. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

3. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

4. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

5. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

6. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

b) [ articolo 4 , punto 5, lettera b) della presente direttiva]

Direttiva 70/523/CEE 

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

Lista VI

Direttive 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE

Direttiva 68/364/CEE 

( Direttiva   di liberalizzazione 68/363/CEE)

Ex gruppo 612 ISIC Commercio al minuto

Attività escluse:

012 Locazione di macchine agricole

640 Affari immobiliari, locazione

713 Locazione di automobili, di vetture e di cavalli

718 Locazione di carrozze e vagoni ferroviari

839 Locazione di macchine per ditte commerciali

841 Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film

842 Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali

843 Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta

853 Locazione di camere ammobiliate

854 Locazione di biancheria

859 Locazione di indumenti

Direttiva 68/368/CEE 

( Direttiva   di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC:

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852)

2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853)

Direttiva 75/368/CEE  ( articolo 7 )

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE  , fatte salve le attività riprese nell' articolo 5 di detta direttiva (lista I, n. 3 del presente allegato).

Nomenclatura ISIC

ex 62 Banche ed altri istituti finanziari

ex 620 Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni

ex 71 Trasporti

ex 713 Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli

ex 719 Esercizio di condutture destinale al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi

ex 82 Servizi forniti alla collettività

827 Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici

ex 84 Servizi ricreativi

843 Servizi ricreativi non classificati altrove:

- attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttorie sportivo

- attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.)

- attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.).

ex 85 Servizi personali

ex 851 Servizi domestici

ex 855 Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere

ex 859 Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:

- disinfezione e lotta contro gli animali nocivi

- locazione di vestiti e guardaroba

- agenzie matrimoniali e servizi analoghi

- attività a carattere divinatorio e congetturale

- servizi igienici ed attività connesse

- pompe funebri e manutenzione dei cimiteri

- guide accompagnatrici ed interpreti turistici

Direttiva 75/369/CEE  ( articolo 5 )

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)

- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

Direttiva 82/470/CEE  ( articolo 6 , paragrafo 2)

[Attività menzionate nell' articolo 2 , punto A, lettere c) ed e), punto B, lettera b) , punto C e D]

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;

- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;

- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;

- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;

- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;

- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;

- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;

- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

Parte seconda

Attività diverse da quelle previste nella parte prima

Direttive 63/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE e 71/18/CEE

Nomenclatura ISIC

Classe ex 01 Agricoltura

in particolare:

a) agricoltura generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali anche in serra;

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la coniglicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e allevamenti vari, l'apicoltura, la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele;

c) i lavori di agricoltura, d'allevamento ed orticoltura effettuati a forfait o sotto contratto.

Direttiva 63/607/CEE  (Films)

Direttiva 64/223/CEE 

Nomenclatura ISIC

ex Gruppo 611 Commercio all'ingrosso (escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone)

Direttiva 64/428/CEE 

Nomenclatura NICE

Gruppo

Classe 11 Estrazione e preparazione dei combustibili solidi

111 Estrazione e preparazione di carbon fossile

112 Estrazione e preparazione di lignite

Classe 12

Estrazione di minerali metallici

121 Estrazione di minerali di ferro

122 Estrazione di minerali metallici non ferrosi ed attività connesse

ex 130 Estrazione di petrolio e di gas naturale (prospezione e trivellazione escluse)

Classe 14 140 Estrazione di materiale da costruzione e di terre refrattarie

Classe 19 190 Estrazione di altri minerali, torbiere

Direttiva 65/264/CEE  (Cinema)

Direttiva 66/162/CEE 

Nomenclatura ISIC

Ramo 5 Elettricità, gas, acqua, vapore e servizi sanitari

Direttiva 67/43/CEE 

Nomenclatura ISIC

Ex Gruppo 640 Affari immobiliari

(escluso 6401)

Gruppo 839 Servizi forniti alle imprese non classificate altrove (ad eccezione delle attivilà del settore della stampa, dell'agente di dogana, di consulenze in materia economica, finanziaria, commerciale e statistica, nonché in materia di lavoro, di uffici recupero - crediti)

Direttiva 67/654/CEE 

Nomenclatura ISIC

Classe 02 Silvicoltura e sfruttamento forestale

021 Silvicoltura

022 Sfruttamento forestale

Direttive 68/369/CEE e 70/451/CEE

Nomenclatura ISIC

ex Gruppo 841 Produzione, distribuzione e proiezione di film

Direttiva 69/82/CEE 

Nomenclatura ISIC

ex Classe 13

ex 130 Petrolio grezzo e gas naturale (prospezione e trivellazione)

Direttiva 70/522/CEE 

Nomenclatura ISIC

ex Gruppo 6112 Carbone


 
 
- Allegato B   -  (previsto dall' art. 8, comma 1 )

 

 ...................................................................................................................(Autorità e organismo corrispondente)

 ...................................................................................................................(Luogo)

ATTESTATO riguardante le attività esercitate in conformità delle disposizioni delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti le modalità delle misure transitorie in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Modello

   Il signor/La signora/La signorina (cognome, nome)..............................................................nato(a)il......................a............................di nazionalità................ domiciliato(a) a.................................... .

I. ha esercitato, come risulta dai documenti giustificativi presentati,

      1. un'attività indipendente    dal........................al.......................denominazione e indirizzo dell'impresa............................................. natura dell'attività dell'impresa [1].....................................dal.....................al......................denominazione e indirizzo dell'impresa..................................................... natura dell'attività dell'impresa [1]................................................... .

  2. le funzioni di capo dell'impresa/filiale.................................................. dal...........................al..................... Denominazione e indirizzo dell'impresa/della filiale...................................... Denominazione e indirizzo dell'impresa/della filiale [1].................................................dal...................al......................... Denominazione e indirizzo dell'impresa/della filiale......................................Natura dell'attività dell'impresa/della filiale [1]................................................ .

 3. le funzioni di rappresentante dell'impresa/del capo dell'impresa..........................................................................dal.............................al............................denominazione e indirizzo dell'impresa........................... natura dell'attività dell'impresa [1]...............................................dal.........................al.........................................denominazione e indirizzo dell'impresa.............................natura dell'attività dell'impresa [1]......................................... .

4. funzioni direttive

- con mansioni tecniche [2]

- con mansioni commerciali [2]

- nella gestione dell'impresa, con mansioni caratteristiche della sua professione [2]

  ed avendo la responsabilità di almeno un reparto dell'impresa dal.....................al................................denominazione e indirizzo dell'impresa.................................natura dell'attività dell'impresa [1]...............................dal....................al................................denominazione e indirizzo dell'impresa...........................natura dell'attività dell'impresa [1]......................................... .

 5. un'attività dipendente.............................................dal..........................al..........................denominazione e indirizzo dell'impresa...............................natura dell'attività dell'impresa [1]..................................dal.....................al............................................denominazione e indirizzo dell'impresa natura dell'attività dell'impresa [1].............................................. .

 II. ha comprovato di aver conseguito una formazione nella professione di..................................dal......................al.............................sancita da (specificare il titolo o diploma riconoscimento dallo Stato)........................................rilasciato da (nome dell'Istituto).......................................................................oppure riconosciuta pienamente valida da (organizzazione professionale competente)............................................................... .

Il presente attestato è rilasciato per comprovare, dinanzi alle competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee, la formazione professionale conseguita ole attività professionali esercitate da parte del richiedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione, eventualmente prescritta dalle disposizioni legislative dello Stato ospitante, per l'esercizio di una delle attività professionali indipendenti previste dalle direttive.

 Data...................................

 Timbro/firma................................................................

(Da riempire solo per le attività per le quali esiste una descrizione nel paese ospitante)

Dettagli riguardanti le attività esercitate

1. Denominazione della professione:

 (nel paese di provenienza)................................................ (nel paese ospitante)............................................. .

 2. Denominazione, attività e indirizzo dell'impresa (indicare eventualmente il campo di attività del reparto).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

 Descrizione precisa delle attività esercitate (richiamandosi alla monografia professionale del paese ospitante, stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, citando se possibile le cifre ivi usate):........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

[1] Indicare le mansioni esercitate dal richiedente nell'impresa o nella filiale.

[2] Cancellare le menzioni inutili.