Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 129
  Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE , n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.  
  Pubblicato in GU, n. 41 del 19/02/1992
  Vigente al 01/12/2020 


  Vigente dal: 05/03/1992
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  e 87   della Costituzione ;

Visto l' della legge 29 dicembre 1990, n. 428  , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, n. 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e n. 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1  

Oggetto e scopi del decreto

 
  1.  Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a cittadini comunitari dagli Stati membri delle Comunita' europee per l'esercizio di attivita' nel settore dell'architettura e detta disposizioni per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nello stesso settore.
 
  2.  Restano in vigore le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attivita' di cui al comma 1  da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
  Art. 2  

Condizioni del riconoscimento

 
  1.  Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:
   a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;
   b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'universita' o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'universita' o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario.
 
  2.  La formazione data dal corso di studi deve assicurare:
   a) la capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
   b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti;
   c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica;
   d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
   e) la capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
   f) la capacita' di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
   g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
   h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
   i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
   l) una capacita' tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
   m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.
 
 
  Art. 3  

Effetti del riconoscimento

 
  1.  Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.
 
  2.  Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di Architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.
 
 
  Art. 4  

Competenze e procedimento

 
  1.  L'interessato deve presentare al Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica domanda di riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura o della libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.
 
  2.  La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia, in cui l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
   a) il diploma, certificato o titolo di cui si chiede il riconoscimento, in originale o in copia autenticata;
   b) un certificato rilasciato da un'autorita' competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralita' o di onorabilita' in esso richiesti per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un tale attestato, dovra' in sua vece essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro di origine o di provenienza, dovra' essere presentato un attestato che faccia fede dell'avere l'interessato reso una dichiarazione giurata o - negli Stati in cui tale giuramento non esista - una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati dovra' altresi' risultare che l'interessato non e' stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se sia decorso un termine piu' breve, che in confronto dell'interessato sia stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;
   c) un certificato di cittadinanza.
 
  3.  I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
 
  4.  Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2  non devono essere di data anteriore a tre mesi.
 
  5.  Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e ne trasmette copia al Consiglio dell'ordine degli architetti competente per territorio. Nel caso di fondato dubbio, chiede conferma dell'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli alla competente autorita' dello Stato membro di origine o di provenienza. Se venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale o di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione giurata o solenne, che potrebbero avere conseguenze sull'ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, chiede informazioni al riguardo alla competente autorita' dello Stato membro di origine o di provenienza.
 
  6.  Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica richiede sul riconoscimento i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti che debbono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
 
  7.  Il procedimento deve essere definito, con l'adozione del decreto di riconoscimento o con il provvedimento che lo rifiuta, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa dei documenti necessari. Il termine e' sospeso dalla richiesta rivolta alla competente autorita' dello Stato membro di origine o di provenienza ai sensi del comma 5  e il procedimento e' ripreso dopo la risposta, ma non oltre tre mesi dalla richiesta se la risposta manchi.
 
  8.  Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono adottati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.
 
  9.  Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono comunicati all'interessato; il decreto e' altresi' trasmesso al Consiglio dell'ordine degli architetti territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo.
 
 
  Art. 5  

Ammissione alla professione di architetto

 
  1.  Sono ammessi all'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che:
   a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;
   b) presentano requisiti di moralita' ed onorabilita';
   c) hanno residenza o domicilio in Italia.
 
  2.  Il Consiglio dell'ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralita' ed onorabilita' nei modi previsti dall' art. 4, comma 2, lettera b)  .
 
  3.  L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.
 
 
  Art. 6  

Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura

 
  1.  Sono ammessi altresi' all'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell' art. 5  , i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorita' competente d'uno Stato membro la facolta' di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualita' delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.
 
 
  Art. 7  

Iscrizione in albi di altri Stati membri

 
  1.  I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, gia' iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attivita' disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attivita', possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.
 
 
  Art. 8  

Esercizio d'attivita' professionale in forma dipendente

 
  1.  Le precedenti disposizioni, relative al diritto di stabilimento, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, che intendono svolgere l'attivita' professionale di architetto in qualita' di lavoratore dipendente.
 
 
  Art. 9  

Ammissione alla prestazione di servizi

 
  1.  Sono ammessi all'esercizio dell'attivita' disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneita' e senza stabilimento in Italia della sede principale o secondaria d'uno studio professionale, i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che:
   a)  sono in possesso di un titolo riconosciuto o si trovano nella situazione prevista dall' art. 6  ;
   b) esercitano legalmente l'attivita' nello Stato membro in cui sono stabiliti.
 
  2.  Se la prestazione di servizi comporta la realizzazione d'un progetto nel territorio italiano, l'interessato fa al Consiglio dell'ordine degli architetti nella cui circoscrizione ha luogo la prestazione di servizi, una dichiarazione preliminare relativa a tali prestazioni.
 
  3.  La prestazione di servizi comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i consigli provinciali ed il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, con oneri a carico degli ordini.
 
  4.  Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee iscritti nel registro si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili.
 
 
  Art. 10  

Servizi di informazione

 
  1.  I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.
 
  2.  Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attivita' professionale.
 
 
  Art. 11  

Riconoscimento di titoli in via transitoria

 
  1.  Sono in via transitoria riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attivita' disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:
   a) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunita' europee, fino al 5 agosto 1985, elencati nell'allegato A;
   b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunita' europee a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;
   c) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunita' europee, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare e' stato autorizzato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attivita' relative;
   d) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunita' europee, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, da cui risulti che il titolare e' stato autorizzato, alla data suddetta, a fare uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attivita' relative.
 
 
  Art. 12  

Regolamento

 
  1.  Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del' art. 17, commi 3  e 4  legge 23 agosto 1988, n. 400 , saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.
 

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

CARLI, Ministro del tesoro

RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.- Ing., Architekt - HfbK);

- i diplomi rilasciati dalla Technische Hochschulen, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle universita' tecniche, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle universita', sezione architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.- Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi);

- i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), e qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi e' inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'art.

4, paragrafo 1, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi);

- i certificati (Pru'fungszeugnisse) rilasciati prima del 1 gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorita' competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della direttiva n.

85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985.

b) In Belgio:

- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di - i diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect);

- i diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect);

- i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect);

- i diplomi universitari di ingegneria civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect);

- i diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect);

- i diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnerearchitetto rilasciati dalle facolta' di scienze applicate delle universita' e dal politecnico di Mons (inge'gnieur-architecte, ingegnieur-architect).

c) In Danimarca:

- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e A'rhus (arkitekt);

- il certificato di gradimento rilasciato dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975  (registeret arkitekt);

- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di costruzione edile (bygningskonstruktor) accompagnati da un attestato delle competenti autorita' comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli ai sensi dell' art. 13 della direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985  .

d) In Francia:

- i diplomi di "architecte diplo'me' par le gouvernement"

rilasciati fino al 1959 dal Ministero della pubblica istruzione e dopo tale data dal Ministero degli affari culturali (architecte DPLG);

- i diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA);

- i diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architetto ENSAIS).

e) In Grecia:

- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attivita' nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attivita' nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attivita' nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attivita' nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attivita' nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attivita' nel settore dell'architettura.

f) In Irlanda:

- la laurea di "Bachelor of Architecture" rilasciata dalla "National University" d'Irlanda (B. arch., NUI) a laureati in architettura dell'"University College" di Dublino;

- il diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal "College of Technology", Bolton Street, Dublino (dipl. arch.);

- il certificato di membro associato del "Royal Institute of Architects"

di Irlanda (ARIAI);

- il certificato di membro del "Royal Institute of Architects" di Irlanda (MRIAI).

g) Nei Paesi Bassi:

- l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni "Architettura" delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkunding ingenieur);

- i diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo Stato (architect);

- i diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkhunstonderricht) (architect HBO);

- i diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Voortgezet Bouwkhunstonderricht) (architect VBO);

- l'attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del "Bond van Nederlandse Architecten" (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect);

- il diploma della "Stichting Instituut voor Architectuur (Fondazione "Istituto di architettura") (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorita' comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della direttiva n.

85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985;

- un attestato delle competenti autorita' comprovante che, prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, l'interessato e' stato ammesso all'esame di "Kandidaat in de bouwkunde" organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attivita' di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attivita' (architect);

- un attestato delle competenti autorita' rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta' prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attivita' di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attivita' (architect).

Gli attestati a cui e' fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno piu' essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attivita' di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtu' delle suddette disposizioni, non diano gia' l'accesso a tali attivita' nell'ambito del titolo professionale di cui sopra.

h) Nel Regno Unito:

- i titoli conseguiti in seguito ad esami superati presso:

il "Royal Istitute of British Architects";

le facolta' di architettura di:

universita';

politecnici;

colleges;

accademie (colleges privati);

istituti di tecnologia e di belle arti, che erano o sono riconosciuti al momento dell'adozione della direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985  dall'"Architects Registration Council" del Regno Unito ai fini dell'iscrizione all'albo (Architect);

- un certificato che attesti che il titolare aveva acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6(1)a, 6(1)b, ovvero 6(1)d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect);

- un certificato che attesti che il titolare ha acquisito il diritto di matenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect).

i) In Spagna:

- il titolo ufficiale di architetto (titulo oficial de arquitecto) rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza o dalle universita'.

l) In Portogallo:

- il diploma "diploma do curso especial de arquitectura", rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

- il diploma di architetto (diploma de arquitecto) rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

- il diploma "diploma do curso de arquitectura", rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto;

- il diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona;

- il diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura", rilasciato dall'Universita' tecnica di Lisbona e dall'Universita' di Porto;

- il diploma di genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Universita' tecnica di Lisbona;

- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla facolta' di scienze e tecnologia dell'Universita' di Porto;

- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla facolta' di scienze e tecnologia dell'Universita' di Coimbra;

- il diploma in genio civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produc(Circa)ao) rilasciato dall'Universita' di Minho.