Regione Toscana
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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 153
  Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.  
  Pubblicato in GU, n. 206 del 04/09/2012
  Vigente al 18/09/2019 


  Vigente dal: 19/09/2012
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;153

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87, della Costituzione  ;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  , che ha approvato lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514  , concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro»;

Visto il testo unico, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189  , ed, in particolare, l' articolo 22, comma 1,  che prevede l'istituzione in ogni provincia, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo, dello sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato, ed il comma 16 del medesimo articolo 22  che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , ed, in particolare, l' articolo 30, comma 1  , che, nel definire la composizione e le modalita' di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione, stabilisce che nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22  , 24  e 27  del testo unico e dall' articolo 40 del regolamento  , compreso il rilascio dei relativi nulla osta;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18  , recante norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1 

Sportello per l'immigrazione

 
  1.  Al fine di realizzare nella Regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema per l'esercizio delle funzioni amministrative in tema di lavoro e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato a cittadini stranieri, raccordando le attivita' esercitate in materia dagli uffici dello Stato, della Regione e delle province, e' istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo lo Sportello per l'immigrazione.
 
  2.  Lo Sportello, coordinato da un dirigente della carriera prefettizia nominato dal prefetto, e' composto da almeno un rappresentante della prefettura - ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della provincia e da almeno uno della questura. Lo Sportello viene costituito con decreto del prefetto, d'intesa con la Regione e la provincia interessata.
 
  3.  Lo Sportello costituisce l'ufficio in cui unitariamente le amministrazioni coinvolte erogano i servizi relativi ai procedimenti di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato e di nulla osta al ricongiungimento familiare di cittadini stranieri. Resta ferma la competenza della provincia al rilascio del nulla osta al lavoro e della prefettura - ufficio territoriale del Governo al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
 
 
  Art. 2 

Attivita' di coordinamento

 
  1.  Al fine di valutare particolari problematiche emergenti dai procedimenti trattati e di assicurare il raccordo operativo delle attivita' svolte dalle amministrazioni coinvolte, con decreto del prefetto e' istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo un Tavolo tecnico provinciale di coordinamento, composto, oltre che dal presidente, coordinatore dello Sportello per l'immigrazione, da quattro componenti.
 
  2.  La designazione dei componenti dei Tavoli tecnici di cui al comma 1  avviene come segue:
   a) un componente designato dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo;
   b) un componente designato dalla questura;
   c) un componente designato dalla Regione;
   d) un componente designato dalla provincia.
 
  3.  Al fine di assicurare omogenee linee di indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio relativo all'attivita' degli Sportelli per l'immigrazione sul territorio regionale, e' istituito con decreto del Commissario del Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia il Tavolo tecnico regionale, composto dai Tavoli tecnici provinciali di cui al comma 1  e presieduto dal Commissario di Governo della Regione o da suo delegato.
 
  4.  Ai Tavoli di cui ai commi 1  e 3  possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni coinvolte.
 
 
  Art. 3 

Sistema informativo

 
  1.  Per le finalità di cui agli articoli 1  e 2  , il Ministero dell'interno garantisce alle province della Regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo del sistema informativo e delle procedure informatizzate nonchè ogni necessaria manutenzione e implementazione e la relativa formazione degli operatori.
 
  2.  Ai fini del monitoraggio statistico, delle analisi del mercato del lavoro e della corretta funzionalità delle procedure, il Ministero dell'interno garantisce alla Regione l'accesso ai dati dell'archivio informatizzato.
 
  3.  Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltrano alla Regione ogni comunicazione inerente alla materia trattata nel presente decreto legislativo.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Cancellieri, Ministro dell'interno

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Severino