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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18
  Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta.  
  Pubblicato in GU, n. 55 del 07/03/2014
  Vigente al 03/04/2020 


  Vigente dal: 22/03/2014
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;18

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  e 87  della Costituzione ;

Vista la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione);

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96  , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 7 che hanno delegato il Governo a recepire la direttiva 2011/95/UE ;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per l'integrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1 

Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 

 
  1.  Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all' articolo 1  , le parole: "  
della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonchè norme sul contenuto degli status riconosciuti
" sono sostituite dalle seguenti: "  
della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonchè norme sul contenuto dello status riconosciuto
";
   b)  all' articolo 2  :
   1)  
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "  
   a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);
";
   2)  
la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "  
   i)  'domanda di protezione internazionale': la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
";
   3)  
dopo lalettera i) e' inserita la seguente: "  
   i-bis) 'richiedente': lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva;
";
   4)  
alla lettera l) , il punto b), e' sostituito dal seguente: "  
   b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
";
   5)  
alla lettera l) , dopo il punto b) e' aggiunto il seguente: "  
   b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile , del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
";
   c)  
all' articolo 3, comma 5, lettera e)  , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "  
Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.
";
   d)  all' articolo 6  :
   1)  
al comma 1, lettera b) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "  
, a condizione che abbiano la volontà e la capacita' di offrire protezione conformemente al comma 2.
";
   2)  
al comma 2, dopo le parole: "  
La protezione di cui al comma 1
" sono inserite le seguenti: "  
e' effettiva e non temporanea e
";
   e)  
all' articolo 7, al comma 2  , dopo la lettera e) , e' inserita la seguente: "  
   e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
";
   f)  all' articolo 8  :
   1)  
al comma 1 , alinea, dopo le parole: "  
gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7
" sono inserite le seguenti: "  
o la mancanza di protezione contro tali atti
";
   2)  
al comma 1, lettera d) , dopo le parole: "  
ai sensi della legislazione italiana;
" sono aggiunte le seguenti: "";
   g)  
all' articolo 9  , dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "  
 
  2-bis.  Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.
";
   h)  
all' articolo 10, comma 2, lettera b)  , le parole: "  
prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato,
" sono sostituite dalle seguenti: "  
prima di esservi ammesso in qualità di richiedente,
";
   i)  
all' articolo 15  , dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "  
 
  2-bis.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.
";
   l)  all' articolo 16, comma 1  :
   1)  
alla lettera b) , le parole: "  
nel territorio nazionale o all'estero
" sono sostituite dalle seguenti: "  
al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità dirichiedente
";
   2)  
alla lettera d) , le parole: "  
o per l'ordine e la sicurezza pubblica
" sono soppresse;
   3)  
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "  
   d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale .
";
   m)  all' articolo 19  :
   1)  
al comma 2, dopo le parole: "  
genitori singoli con figliminori
" sono inserite le seguenti: "  
i minori non accompagnati, levittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbipsichici,
";
   2)  
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "  
 
  2-bis.  Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.
";
   n)  
all' articolo 20  , al comma 1 , alinea, dopo le parole: "   " sono inserite le seguenti: "  
edin conformità degli obblighi internazionali ratificatidall'Italia,
";
   o)  all' articolo 22  :
   1)  
al comma 3, le parole: "  
status di protezione sussidiaria
" sono sostituite dalle seguenti: "  
status di protezioneinternazionale
";
   2)  
il comma 4 e' sostituito dal seguente: "  
 
  4.  Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall' articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286  .
";
   p)  
all' articolo 23, comma 2  , le parole: "  
con validità triennale
" sono sostituite dalle seguenti: "  
con validità quinquennale
";
   q)  
all' articolo 25, comma 1  , le parole: "  
per la formazioneprofessionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro
" sono sostituite dalle seguenti: "  
per la formazione professionale, compresi i corsi diaggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i serviziresi dai centri per l'impiego di cui all' articolo 4 del decretolegislativo 23 dicembre 1997, n. 469  .
";
   r)  
all' articolo 26  , dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "  
 
  3-bis.  Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.
";
   s)  
all' articolo 27  , dopo il comma 1 , e' aggiunto il seguente: "  
 
  1-bis.  Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
";
   t)  
all' articolo 28, comma 3  , dopo le parole: "  
sono assunte
" sono inserite le seguenti: "  
, quanto prima, a seguito del riconoscimentodella protezione ove non avviate in precedenza,
";
   u)  
all' articolo 29  , i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "  
 
  2.  Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , all' articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , ed all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione.
 
  3.  Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , predispone, altresì, ogni due anni, salva la necessita' di un termine più breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonchè al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonche' specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile. Il predetto Tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.
 
  3-bis.  All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
 
  3-ter.  L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani.
".
 
 
  Art. 2 

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

 
  1.   
All' articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , le parole: "  
ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria
" sono soppresse.
 
 
  Art. 3 

Disposizione finale

 
  1.  Ogni riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 , recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, contenuta in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, e' da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta.
 
 
  Art. 4 

Disposizione finanziaria

 
  1.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando