Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 258
  Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE , n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE , in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell' della legge 30 luglio 1990, n. 212  .  
  Pubblicato in GU, n. 191 del 16/08/1991
  Vigente al 03/04/2020 


  Vigente dal: 31/08/1991
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  e 87   della Costituzione ;

Visto l' della legge 30 luglio 1990, n. 212  , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/432/CEE , n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE , in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1    
  1.  Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato del presente decreto e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e' consentito l'esercizio delle seguenti attivita' professionali:
   a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
   b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
   c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
   d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
   e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
   f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
   g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.
 
  2.  L'elenco di cui all'allegato e' modificato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformita' ad eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie.
 
  3.  I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee ai cittadini degli stessi, che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, ma non corrispondono alle denominazioni figuranti nell'allegato al presente decreto, sono assimilati, a tutti gli effetti, ai diplomi, certificati e altri titoli di cui al comma 1  , se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli specificati nell'allegato al presente decreto.
 
 
  Art. 2    
  1.  Per ottenere, mediante l'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' domanda in lingua italiana, in carta da bollo, nella quale sia indicata anche la provincia presso il cui ordine dei farmacisti si chiede l'iscrizione. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
   a) uno dei titoli previsti dall'allegato in originale o copia autenticata;
   b) un estratto del casellario giudiziale, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza;
   c) un certificato di cittadinanza;
   d) un certificato sulle condizioni di salute dell'interessato, conforme alle norme stabilite dallo Stato membro di origine o di provenienza per l'esercizio della professione.
 
  2.  I documenti di cui al comma 1  , devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
 
  3.  Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1  , non devono essere di data anteriore a tre mesi.
 
  4.  Restano ferme le disposizioni che prevedono ulteriori requisiti per l'esercizio delle singole attivita' di cui all' art. 1  .
 
 
  Art. 3    
  1.  Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione entro due mesi dal ricevimento e provvede a trasmettere gli atti all'ordine dei farmacisti della provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.
 
  2.  Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo di cui all'allegato.
 
  3.  Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori dal territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alla competente autorita' dello Stato di origine o provenienza.
 
  4.  Per il periodo di tempo necessario ad acquisire la conferma di cui al comma 2  , o le informazioni di cui al comma 3  , il termine di due mesi e' sospeso. La procedura di ammissione riprende dopo tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
 
  5.  Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio.
 
  6.  Il rigetto della domanda da parte del Ministero della sanita' e' motivato.
 
  7.  Il competente ordine provinciale dei farmacisti, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione inviate dal Ministero della sanita', completa la procedura per l'iscrizione all'ordine stabilita dalle vigenti norme.
 
  8.  In caso di dubbi insorti o di fatti conosciuti successivamente alla ammissione dell'interessato all'esercizio professionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5.
 
  9.  Il cittadino di un Paese comunitario che abbia ottenuto la iscrizione all'ordine dei farmacisti ai sensi del presente decreto ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e mansioni disciplinari previsti per i farmacisti italiani.
 
 
  Art. 4    
  1.  Il Ministero della sanita' invia, a richiesta, alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle Comunita' europee tutte le informazioni relative a misure di carattere disciplinare, nonche' a sanzioni penali connesse all'esercizio della professione, adottate nei confronti degli iscritti agli ordini dei farmacisti che abbiano chiesto di esercitare la professione in un Paese comunitario. A tal fine i competenti ordini dei farmacisti danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
 
  2.  I cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee ai quali e' stato consentito l'esercizio della professione di farmacista ai sensi del presente decreto hanno diritto di far uso del titolo di formazione conseguito nel paese d'origine o provenienza nella lingua di tale Stato, anche in forma abbreviata. Il titolo deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'Istituto o della commissione che lo ha rilasciato.
 
  3.  L'istituzione di un rapporto di lavoro con le strutture sanitarie pubbliche e' disciplinata dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761  .
 
 
  Art. 5    
  1.  Ai cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una formazione conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero iniziata prima ma conclusa dopo la predetta data, e non rispondente all'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, ai sensi dell' art. 1  , alla condizione che essi corredino la documentazione richiesta all' art. 2  con un attestato, rilasciato dalla competente autorita', che comprovi che essi si sono dedicati effettivamente, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attivita' di farmacista di cui all' art. 1  , in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, purche' detta attivita' sia regolamentata in tale Stato.
 
  2.  I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se:
   a) attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca;
   b) danno diritto all'esercizio delle attivita' di farmacista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni del titolo rilasciato dalle autorita' competenti tedesche, specificato nell'allegato al presente decreto;
   c)  sono corredati di un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente in Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attivita' previste dall' art. 1  , purche' regolamentata in tale Stato.
 
 
  Art. 6    
  1.  Gli ordini provinciali dei farmacisti, in occasione dell'iscrizione dei cittadini di Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei titoli di cui all'allegato, curano, ove occorra a giudizio degli ordini stessi, con spese a carico degli interessati che gli iscritti acquisiscano esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulle norme deontologiche vigenti in Italia, nonche' le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attivita' professionale.
 
 
  Art. 7    
  1.  I farmacisti iscritti ad un ordine provinciale italiano che si trasferiscono in un altro Paese membro delle Comunita' europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine stesso.
 
 
  Art. 8    
  1.  Il primo comma, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475  , e' sostituito dal seguente: "E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarita'".
 
 
  Art. 9    
  1.  Nel caso in cui la Repubblica ellenica proceda al riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli di cui all'allegato, rilasciati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee soltanto per l'esercizio in qualita' di lavoratore dipendente dell'attivita' di farmacista, il certificato di cui al punto d) dell'allegato avra' valore in Italia solo ai fini dell'esercizio dell'attivita' di farmacista in qualita' di lavoratore dipendente.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

DE MICHELIS Ministro degli affari esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

CARLI, Ministro del tesoro

DE LORENZO, Ministro della sanita'

RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



ALLEGATI:  
- ALLEGATO A   -

 

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI FARMACISTA

a) in Belgio:

Il "diplome legal de pharmacien/wettelijk diploma van apoteker"

(diploma legale di farmacista) rilasciato dalle facolta' di medicina e di farmacia delle universita', dalla commissione centrale o dalle commissioni statali per l'insegnamento universitario;

b) in Danimarca:

bevis for bestaet farmaceutisk kandidateksamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di candidato in farmacia);

c) in Germania:

"Zeugnis uber die staatliche Pharmazeutische Prufung" (certificato dell'esame di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorita' competenti;

d) in Grecia:

pistopoihtiko' tvn arpod/'vn arxv'n, ikano'thtaw a'skhshw thw farpakeytikh'w, xorhgoy'peno meta' klatikh' eje'tash (il certificato che attesta la capacita' di esercitare l'attivita' di farmacista, rilasciato dalle autorita' competenti al termine di un esame di Stato).

e) in Francia:

il diploma di Stato di farmacista rilasciato dalle universita' o il diploma di Stato di dottore in farmacia rilasciato dalle universita';

f) in Irlanda:

il certificato di "Registered Pharmaceutical Chemist";

g) in Italia:

il diploma o il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato;

h) in Lussemburgo:

il diploma di Stato di farmacista rilasciato dalla commissione statale di esame e vidimato dal Ministero della pubblica istruzione;

i) nei Paesi Bassi:

het getuigschrift van met goed gevdg afgelegd apothekersexamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di farmacista);

j) nel Regno Unito:

il certificato di "Registered Pharmaceutical Chemist";

k) in Spagna:

titulo de licenciado en farmacia (titolo di laureato in farmacia, rilasciato dal Ministero dell'educazione e di scienza o dalle universita');

l) in Portogallo:

Carta de curso de licenciatura em Ciencias Parmaceuticas (diploma di laurea in scienze farmaceutiche, rilasciato dalle universita').