Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2007
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2007.  
  Pubblicato in GU, n. 279 del 30/11/2007
  Vigente al 29/09/2020 


  Vigente dal: 15/12/2007
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2007-10-30;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394  , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l' art. 3  del testo unico sull'immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";

Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorche' in fase di avanzata predisposizione, non e' stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi passaggi istruttori previsti dalla legge;

Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006  e 25 ottobre 2006  , con i quali la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l'anno 2006 e' stata determinata in 470.000 unita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007  , concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007;

Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art.2-bis del testo unico sull'immigrazione;

Visto l' art. 21  del testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana, nonche' a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Tenuto conto delle necessita' e delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonche' del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Decreta:


   
  Art. 1.    
  1.  In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unita' da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarieta' sociale.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
   a) 4.500 cittadini albanesi;
   b) 1.000 cittadini algerini;
   c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
   d) 8.000 cittadini egiziani;
   e) 5.000 cittadini filippini;
   f) 1.000 cittadini ghanesi;
   g) 4.500 cittadini marocchini;
   h) 6.500 cittadini moldavi;
   i) 1.500 cittadini nigeriani;
   l) 1.000 cittadini pakistani;
   m) 1.000 cittadini senegalesi;
   n) 100 cittadini somali;
   o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
   p) 4.000 cittadini tunisini;
   q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
 
 
  Art. 3.    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1 , sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non elencati all' art. 2  , entro una quota di 110.900 unita' cosi' ripartite:
   a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;
   b) 14.200 ingressi per il settore edile;
   c) 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato;
   d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;
   e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
   f) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.
 
 
  Art. 4.    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
   a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
   b) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio;
   c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
 
  2.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , e' riservata una quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell' art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23 e dell' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  .
 
 
  Art. 5.    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , e' consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
 
  2.  All'interno della quota di cui al comma 1  , sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unita', le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
 
 
  Art. 6.    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , per l'anno 2007 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unita', lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela.
 
 
  Art. 7.    
  1.  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
   a)  per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all' art. 2  , dalle ore 8 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   b)  per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all' art. 2  :
   1) dalle ore 8 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona;
   2) dalle ore 8 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
 
  2.  Nel limite della quota complessiva di cui all' art. 1  , sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
  Art. 8.    
  1.  Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all' art. 1  , possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
 

 

Roma, 30 ottobre 2007

Il Presidente: Prodi