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DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 luglio 2011, n. 3697
  Costituzione del Gruppo di monitoraggio e assistenza per le attività poste in essere dai soggetti attuatori sul territorio nazionale.  
 
  Vigente al 20/02/2020 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:decreto:2011-07-27;3697

Il Commissario delegato

VISTO l' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343  . convertito, con modificazioni. dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

VISTO il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2002, n. 286  ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2010;

VlSTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011  , con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri in data 7 aprile 2011  recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 n. 3924  recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea";

CONSlDERATO che lo stato di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si è acuito a causa dei conflitti in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico-sociali degli altri Paesi della fascia Maghreb;

VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933  recante "Ulteriori disposizioni urgente dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa";

VISTO in particolare l' articolo 5 della sopra citata ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011  che autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a corrispondere un contributo giornaliero pro capite non superiore a 80 euro per complessivi 500 posti, ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati con oneri quantificati in 9,800.000 euro;

VISTO l'accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il Governo e le Regioni italiane con il quale è stato tra l'altro affidato al Sistema di protezione civile nazionale iI compito della pianificazione delle attività necessarie alla dislocazione nelle singole Regioni dei cittadini extracomunitari in modo equilibrato, nonché l'utilizzazione del Fondo di protezione civile per il reperimento delle risorse occorrenti;

VISTO in particolare l' articolo 1, comma 5, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3934 del 21 aprile 2011  , con cui sì dispone che per le iniziative finalizzate al superamento dell' emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di appositi Soggetti attuatori cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive e indicazioni puntualmente impartite dallo stesso Commissario;

VISTO il decreto del Commissario delegato di cui al repertorio 1975 del 22 aprile 2011 che istituisce Gruppo di Supporto Operativo (GSO);

VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011  ;

DECRETA:


   
  Articolo 1   
  1.  Per consentire il monitoraggio delle attività poste in essere sul territorio nazionale, dai Soggetti attuatori nominati ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa e per garantire gli standard di assistenza previsti dal Piano Nazionale di Accoglienza Migranti, redatto dalla struttura commissariale, è istituito il Gruppo di Monitoraggio e Assistenza di seguito denominato GMA.
 
  2.  La finalità dell'attività di monitoraggio è quella di analizzare l'organizzazione realizzata a livello regionale e le condizioni dell'assistenza diffusa sul territorio. Le informazioni raccolte dal GMA sono utilizzate per supportare i soggetti attuatori e consentire, nel caso di necessità, il miglioramento degli standard previsti di accoglienza, secondo le indicazioni già fornite, favorendo l'omogeneità di trattamento degli assistiti su tutto il territorio nazionale.
 
  3.  Il GMA ha anche una sezione dedicata al monitoraggio dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati.
 
 
  Articolo 2   
  1.  Il Gma è composto dai rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:
   Dipartimento della Protezione Civile;
   Ministero dell'Interno con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
   Conferenza delle Regioni;
   Upi Unione delle province d'Italia
   Anci Associazione nazionale comuni italiani
   UNCHR United Nations High Commissioner for Refugees
   IOM International Organization for Migrations, in quanto principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio. L'attività di segreteria è assicurata dalla struttura del Commissario.
 
  2.  Per quanto attiene la sezione dedicata ai minori non accompagnati la composizione del GMA è integrata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e dall'Associazione Save the Children in quanto principale Organizzazione non governativa impegnata in Italia in materia di tutela dei minori.
 
  3.  Le attività di monitoraggio del gruppo sono espletate fino al termine dello stato di emergenza.
 
  4.  Il GMA è costituito da:
   un organismo di coordinamento centrale, operante nel quadro delle strutture del Commissario delegato, incaricato di definire le modalità con cui viene effettuato il monitoraggio sul territorio, garantire l'organizzazione generale del lavoro e mantenere l'uniformità nelle risultanze delle verifiche; tale organismo prevede la presenza di un rappresentante per Ente interessato.
   un team di monitoraggio composti da rappresentanti dei diversi enti coinvolti secondo le modalità definite dalla struttura di coordinamento che avranno il compito di effettuare le verifiche sul territorio nazionale.
 
  5.  Le attività prevedono l'analisi delle attività poste in essere dai soggetti attuatori a seguito dell'assegnazione dei migranti sui territori regionali dalla loro prima accoglienza alle strutture di destinazione a medio lungo termine con l'obbiettivo di accompagnare i soggetti attuatori, nel caso ve ne fosse il bisogn, in scelte e migliorie del sistema di accoglienza regionale.
 
  6.  L'attività è prevista in più fasi:
   Analisi regionale che mira a monitorare i piani di distribuzione regionali discendenti dal Piano nazionale e il modello organizzativo/operativo locale.
   Analisi locale delle diverse strutture di accoglienza.
 
  7.  Tali attività sono realizzate tramite l'analisi dei documenti prodotti a livello regionale / locale e con una serie di incontri dedicati con i soggetti attuatori e con gli altri soggetti intetressati a livello regionale.
 
  8.  In considerazione dell'elevato numero di strutture organizzate è prevista l'organizzazione di visite a campione nelle strutture d'accoglienza ovvero la visita in strutture in cui sia stata segnalata, anche dallo stesso soggetto attuatore, una qualche criticità.
 
  9.  Il GMA riporta con cadenza periodica al Commissario delegato le informazioni raccolte al fine di permettere un'attività di accompagnamento dei soggetti attuatori per colmare le lacune eventualmente riscontrate.
 
  10.  La verifica dei team di valutazione è effettuata secondo standard comuni che dovranno essere definiti prima di iniziare verifiche sul territorio.
 
  11.  Per la definizione degli standard si può fare riferimento, se esistenti e in linea con le indicazioni del Commissario delegato, a standard già in uso dagli Enti e Amministrazioni coinvolte.
 
  12.  Il GMA opera nell'ambito del Gruppo di Supporto Operativo e il referente del GMA sarà individuato con successivo atto dal responsabile del sopracitato GSO.
 
 
  Articolo 3   
  1.  Ai componenti del GMA è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, nel limite delle risorse stanziate dall' articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011  .
 

 

Franco Gabrielli