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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2013
  Delega di funzioni in materia di pari opportunita' al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prof. Enrico Giovannini.  
  Pubblicato in GU, n. 252 del 26/10/2013
  Vigente al 15/09/2019 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2013-07-10;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 , con il quale il prof. Enrico Giovannini e' stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 con il quale la sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' stata nominata Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2013 con il quale alla sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' attribuito il titolo di Vice Ministro;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  ;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1 , comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 161  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 , recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni, ed, in particolare l'art. 12 relativo al Dipartimento per le pari opportunita';

Vista la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata Dichiarazione;

Visti gli articoli 13, 137 e 141, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209  ;

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215  , nonche' la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parita' di trattamento;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 21, nonche' l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 , con il quale la Sen. Josefa Idem e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013 , con il quale alla Sen. Josefa Idem e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2013 con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio Sen. Josefa Idem le funzioni in materia di pari opportunita', sport, politiche giovanili e Servizio civile nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2013 , recante accettazione delle dimissioni dalla carica di Ministro senza portafoglio rassegnate dalla Sen. Josefa Idem;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali le funzioni in materia di pari opportunita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

DECRETA


   
  Art. 1 

Delega di funzioni

 
  1.  A decorrere dalla data del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prof. Enrico Giovannini (di seguito denominato "Ministro") e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.
 
  2.  In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro e' delegato:
   a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunita' di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;
   b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita' nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternita';
   c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunita' tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del lavoro, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere;
   d) a promuovere la parita' e le pari opportunita' tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche;
   e)  ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  nonche' quelle previste dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101  ;
   f)  ad esercitare le funzioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181  , art. 1, comma 19, lettera f)  , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233  ;
   g) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita', l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita' di genere; con riferimento alle discriminazioni di carattere razziale, etnico e religioso, il Ministro opera in raccordo con il Ministro per l'integrazione;
   h) a promuovere, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche per la famiglia, le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
   i) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate in materia di pari opportunita' e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonche' la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari opportunita' nelle politiche europee;
   l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
   m) a promuovere la verifica dell'impatto di genere in tutte le iniziative di Governo, nonche' l'evidenziazione del genere nei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti alla ricerca e alle indagini statistiche;
   n) a coordinare, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, particolarmente in relazione a tutti gli obiettivi e le aree della Piattaforma di Pechino e della correlata Dichiarazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri;
   o) a coordinare, in raccordo con il Ministro per l'integrazione, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualita' di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea;
   p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e tratta delle persone;
   q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e atti persecutori;
   r) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili nonche' di violazione dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine;
   s) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone disabili, degli anziani e delle persone Lgbt;
   t)  a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall' articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400  , in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;
   u)  ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste in materia di Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115  ;
   v) a promuovere, nell'ambito delle attribuzioni delegate, azioni di sistema, progetti pilota, indagini, studi di genere, rilevazioni in tema di bilanci e statistiche di genere, nonche' rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni e gruppi vulnerabili;
   z)  ad esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251  recante "Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile , non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell' articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120  ".
 
  3.  Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269  , nonche' relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38  .
 
  4.  Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall' articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52  , per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parita', pari opportunita', azioni positive.
 
 
  Art. 2 

Altre competenze

 
  1.  Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro e' altresi' delegato:
   a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
   b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
   c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.
 
 
  Art. 3 

Poteri di nomina e rappresentanza del Ministro

 
  1.  Nelle materie oggetto della presente delega, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale ed internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  .
 
  2.  Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea ed internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.
 
 
  Art. 4 

Avvalimento di Strutture per l'esercizio della delega

 
  1.  Per l'esercizio delle funzioni citate negli articoli precedenti il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunita' ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).
 
 
  Art. 5 

Ulteriori disposizioni

 
  1.  Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate per il tramite del Viceministro del lavoro e alle politiche sociali, Sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra.
 

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

 

Roma, 10 luglio 2013

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri