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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2003
  Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all' art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39  .  
  Pubblicato in GU, n. 66 del 19/03/2004
  Vigente al 08/03/2021 


  Vigente dal: 03/04/2004
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2003-12-11;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  , recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  » ed, in particolare, l' art. 7, comma 2  , secondo il quale il Presidente del Consiglio di Ministri individua, con propri decreti, le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri da lui delegati, determinando il numero massimo dei servizi in cui ciascun ufficio si articola;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002  , recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l' art. 19  che definisce le funzioni relative al Dipartimento per le pari opportunita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520  , in materia di organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003  concernente la determinazione della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la determinazione del contingente del personale di prestito presso le strutture della Presidenza;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39  , recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001 », con particolare riferimento all' art. 29 ;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215  , recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000  , che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001  , con il quale e' stato conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per le pari opportunita' all'on. Stefania Prestigiacomo nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002  recante la relativa delega di funzioni;

Ritenuta la necessita' di provvedere alla costituzione ed organizzazione dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui all' art. 29 della legge 1 marzo 2002, n. 39  ;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:


   
  Art. 1.    
  1.  Nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui all' art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39  , di seguito denominato «Ufficio», e' costituito come struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002  , ed organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
 
  Art. 2.    
  1.  L'Ufficio ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialita', l'effettivita' del principio di parita' di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operativita' degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonche' di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.
 
  2.  Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all' art. 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215  , l'Ufficio si articola nei seguenti servizi, costituenti unita' operative di base di livello dirigenziale, con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:
   a)  servizio per la tutela della parita' di trattamento: gestione di un sito internet o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attivita' istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatone; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatorie nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorita' giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorita' competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attivita' di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all' art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215  ; attivita' istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;
   b)  servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le universita', le associazioni e gli enti di cui all' art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215  , con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parita', soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.
 
 
  Art. 3.    
  1.  L'Ufficio si avvale di un contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, quantificato come segue:
   a) un dirigente generale coordinatore dell'Ufficio;
   b)  due dirigenti preposti ai servizi di cui all' art. 2, comma 2  ;
   c) otto unita' di area C;
   d) dieci unita' di area B.
 
  2.  Oltre al contingente di cui al comma 1  , l'Ufficio puo' avvalersi di numero cinque unita' di ulteriore personale, non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio, compresi magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa e fuori ruolo, nonche' di un contingente di esperti, anche estranei all'amministrazione, nel limite massimo delle cinque unita'.
 
  3.  Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, i dirigenti di cui al comma 1, lettera b)  , possono essere incaricati, anche congiuntamente, sotto la supervisione del responsabile dell'Ufficio, della gestione di progetti operativi speciali finalizzati a realizzare raccordi funzionali con altri uffici e strutture delle pubbliche amministrazioni che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.
 
  4.  Il Dipartimento per le pari opportunita', nell'ambito delle proprie competenze, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese ed all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio.
 
 
  Art. 4.    
  1.  Il Ministro per le pari opportunita' determina gli indirizzi dell'attivita' istituzionale di competenza dell'Ufficio.
 
  2.  L'Ufficio nell'esercizio delle sue funzioni si coordina con la Consulta per i problemi degli stranieri e delle loro famiglie di cui all' art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
  3.  L'Ufficio provvede al trattamento dei dati sensibili nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675  , e successive modifiche.
 
 
  Art. 5.    
  1.   
All' art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002  , e' aggiunto il seguente comma: «  
2-bis. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per la promozione delle parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui all' art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39  , articolato in due ulteriori servizi».
 

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 11 dicembre 2003

p. Il Presidente: Letta