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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1999
  Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica.  
  Pubblicato in GU, n. 121 del 26/05/1999
  Vigente al 26/10/2020 


 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l' art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999  , è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Ritenuta la necessità di adottare misure di protezione temporanea per le rilevanti esigenze umanitarie connesse agli eventi di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell' art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , in materia di ingresso, soggiorno ed assistenza;

Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale;

DECRETA


   
  Art. 1 

Misure di protezione temporanea.

 
  1.  Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell' art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , le misure di protezione temporanea, ai fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica
 
 
  Art. 2 

Accoglienza sul territorio italiano.

 
  1.  Gli stranieri di cui all' articolo 1  , che entrano nel territorio dello Stato sono inviati, quando è necessario, alle strutture di primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale. Il questore, verificata, possibilmente, la provenienza e la nazionalità degli interessati, rilascia un permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea valido per la permanenza nel solo territorio nazionale fino al 31 dicembre 1999, salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche a coloro che, entrati in Italia dopo l'inizio degli eventi bellici, sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione.
 
  2.  Nei confronti degli stranieri cui non è rilasciato o è revocato il permesso di cui al comma 1  , esaurite le necessità di primo soccorso, sono disposti il respingimento o l'espulsione secondo le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
  3.  Gli stranieri di cui al presente decreto, già titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per richiesta di asilo, possono richiedere la conversione degli stessi nel permesso di soggiorno di cui al comma 1  . Il rilascio di detto titolo di soggiorno, a seguito di conversione, comporta l'estinzione della procedura relativa al riconoscimento dello status di rifugiato.
 
  4.  Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  è esteso allo studio e al lavoro ed è eventualmente rinnovato, dopo la prima scadenza, con cadenza semestrale, nel caso perduri lo stato di emergenza conseguente al conflitto e, comunque, sino al permanere delle esigenze di protezione.
 
 
  Art. 3 

Attività di soccorso e assistenza.

 
  1.  Fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2967 del 26 marzo 1999, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento per gli affari sociali ed i prefetti delle province interessate pongono in essere, nei confronti degli stranieri di cui al presente decreto, che versino in stato di bisogno ed in mancanza di altri soggetti pubblici o privati che possano garantirne l'assistenza, tutti gli interventi necessari al soccorso e all'accoglienza, ivi compresi quelli a carattere sanitario.
 
  2.  Le attività di cui al comma 1  sono attuate, in via preferenziale ed ove possibile attraverso il ricorso agli enti locali, ad altri enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, alle organizzazioni di volontariato, nonché alle associazioni di tutela degli stranieri, previa definizione di accordi sulle prestazioni erogate e sui relativi costi.
 
  3.  Negli interventi di cui al presente decreto sono altresì ricompresi quelli connessi alla temporanea assistenza di profughi provenienti dalle zone di crisi, in base a programmi di accoglienza predisposti da altri Stati e che transitano sul territorio nazionale per raggiungere i luoghi di destinazione
 
 
  Art. 4 

Rimpatrio.

 
  1.  Il rimpatrio degli stranieri di cui al presente decreto successivamente alla cessazione del regime di protezione, deve avvenire in condizioni che assicurino il pieno rispetto della dignità degli interessati e della loro sicurezza. Vengono comunque assicurati sostegno ed assistenza ai rimpatri volontari che dovessero verificarsi prima della cessazione dello stato di emergenza. Le operazioni di rimpatrio possono avvenire con la collaborazione di organizzazioni nazionali, internazionali o intergovernative specializzate.
 
 
  Art. 5 

Disposizioni finali e finanziarie.

 
  1.  Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate, per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli.
 
  2.  Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1999, utilizzando il fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all' art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ,nei limiti delle disponibilità preordinate allo scopo, fermo restando quanto disposto dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2967 del 26 marzo 1999.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 12 maggio 1999