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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2012
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato, per l'anno 2012.  
  Pubblicato in GU, n. 92 del 19/04/2012
  Vigente al 30/03/2023 


  Vigente dal: 19/04/2012
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2012-03-13;nir-1

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto in particolare l' art. 3 del testo unico sull'immigrazione  , il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2011  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 65 del 21 marzo 2011, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011, che prevede una quota complessiva di 60.000 unità;

Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico - alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi - in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2012 - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della corrispondente quota stabilita con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2011  , in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

Rilevato inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2011 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2011  e la sua effettiva utilizzazione - e opportuno prevedere la quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 60.000 unità autorizzata per l'anno 2011;

Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 unità, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori extracomunitari non stagionali già prevista in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 91 del 20 aprile 2010;

Ravvisata la necessità di prevedere, come anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei paesi d'origine, ai sensi dell' articolo 23 del citato Testo unico sull`immigrazione  , al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i paesi terzi, e che, allo scopo, può provvedersi in via di programmmazione transitoria nel limite della quota complessiva autorizzata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010  e 30 novembre 2010  , sopra richiamati;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d`ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012, sono ammessi in Italia in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non communitari residenti all'estero entro una quota di 35.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  2.  La quota di cui al comma 1  riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
 
  3.  Nella quota di cui al comma 1  sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2  , che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quail il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
 
 
  Art. 2   
  1.  Come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia 4000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 

 

Roma, 13 marzo 2012

Il Presidente: Monti