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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2006
  Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri Unione europea nel territorio dello Stato, per anno 2006.  
  Pubblicato in GU, n. 51 del 02/03/2006
  Vigente al 08/02/2023 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2006-02-14;nir-1

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, ed in particolare l' art. 3, comma 4  , che dispone la determinazione di quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380  , di ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Considerato che, secondo le previsioni del predetto Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 , ciascuno Stato membro può continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra indicati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004  con il quale è stato disposto, secondo le previsioni del predetto Trattato di adesione, di non applicare per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 , ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi e che non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

Tenuto conto che, in attuazione dell' art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono determinate in un massimo di 170.000 ingressi le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2006;

Rilevato che per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro subordinato in Italia è necessario ed urgente consentire l'ingresso, per il 2006, di una quota di lavoratori subordinati, a carattere stagionale e non stagionale, provenienti dai paesi di nuova adesione all'Unione europea;

Considerato che, a decorrere dal 1° maggio 2004, il trattamento preferenziale si è manifestato nell'integrale accoglimento di tutte le richieste di autorizzazione al lavoro regolarmente presentate per i cittadini dei nuovi paesi aderenti all'Unione europea, e nella predisposizione di una procedura semplificata e accelerata che prevede l'immediata concessione della carta di soggiorno piuttosto che del permesso di soggiorno, dell'esenzione dal visto d'ingresso e dal contratto di soggiorno;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per l'anno 2006 - in linea di continuità con il trattamento preferenziale applicato dal 1° maggio 2004 - sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria, entro il limite massimo di 170.000 ingressi.
 
 
  Art. 2   
  1.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all' art. 1  ed attua tutte le misure necessarie affinché per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 14 febbraio 2006