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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2013
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013.  
 
  Vigente al 06/05/2021 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2013-11-25;nir-1

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'Immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanate";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2012  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 273 del 22 novembre 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota d'ingresso di 13.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, cui si aggiunge la quota di 4.000 lavoratori non comunitari già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 mazzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, per una quota complessiva pari a 17.850 lavoratori non comunitari autorizzata nell'anno 2012 per il lavoro non stagionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nello territorio dello Stato per l'anno 2013 che prevede una quota di 30.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

RAVVISATA la necessità di prevedere per il corrente anno 2013 una quota d'ingresso di lavoratori non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato ai corsi di formazione professionale e di istruzione nei paesi d'origine, ai sensi dell' articolo 23 del citato Testo unico per l'Immigrazione  , al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i paesi terzi;

TENUTO CONTO inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

VISTO l'articolo 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;

VISTO l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con Legge 14 gennaio 2013, n. 3  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;

RAVVISATA l'esigenza di consentire, già dal corrente anno, l'ingresso in Italia di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, come definiti nell'Accordo di Sede sopra citato;

CONSIDERATA infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2013, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 e 16 ottobre 2012, sopra richiamati;

Decreta:


   
  Articolo 1   
  1.  Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2013, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.350 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
 
 
  Articolo 2   
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , sono ammessi in Italia 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
  2.  E' consentito l'ingresso in Italia, nei limiti della quota complessiva indicata all' articolo 1  , di 200 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale. Le modalità per l'ingresso ed il soggiorno e quelle relative alla presentazione delle istanze dei lavoratori non comunitari per esigenze riguardanti lo svolgimento dell'Esposizione Universale di Milano del 2015, saranno definite con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 dell'Accordo di Sede, citato in premessa.
 
 
  Articolo 3   
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , é consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.300 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221  , in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
 
 
  Articolo 4   
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
 
 
  Articolo 5   
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , é autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
   a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
   b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
  2.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
   a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
 
  Articolo 6   
  1.  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.
 
 
  Articolo 7   
  1.  Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome
 
  2.  Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota massima prevista dall' articolo 1  , possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
 
  3.  Resta fermo quanto previsto dall' articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  con riferimento alla ridistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente articolo 2  .
 

 

Roma, 25 novembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta