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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2013
  Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1° gennaio - 5 aprile 2011  
 
  Vigente al 29/09/2020 


 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011  , con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011  , con il quale il citato stato di emergenza umanitaria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visto l' articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», il quale disciplina le modalità di adozione delle misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011  , concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l' articolo 2  con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999  ;

Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011  e 15 maggio 2012  , con i quali è stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi;

Vista la Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Dato atto dei riflessi positivi che la concessione delle misure umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia in relazione all'inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della più complessiva strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa;

Dato atto altresì del consolidamento del processo democratico in corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in essere con le autorità del Paese nordafricano ai fini di un più efficace governo del fenomeno migratorio;

Considerato che il cennato stato di emergenza è scaduto il 31 dicembre 2012;

Vista l' ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012  con la quale si è provveduto a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro, nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti meno i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle misure umanitarie di protezione temporanea;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia, di dover disciplinare le modalità di cessazione delle suddette misure;

D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:


   
  Art. 1 

Cessazione delle misure di protezione umanitaria

 
  1.  Il presente decreto disciplina le modalità di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.
 
  2.  I cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione umanitaria concesse ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011  , possono presentare entro il 31 marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, con le modalità di cui all' articolo 3  .
 
  3.  Entro il medesimo termine, gli stessi cittadini stranieri possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale.
 
  4.  Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
  5.  La validità dei permessi di soggiorno in possesso dei beneficiari delle misure umanitarie di protezione temporanea è automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle procedure di cui ai commi 2   e 3  .
 
  6.  Nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione vigente.
 
 
  Art. 2 

Casi di esclusione dai rimpatri

 
  1.  La disposizione di cui al articolo 1, comma 6  non trova applicazione nei confronti di:
   a)  asoggetti in possesso dei requisiti previsti dall' art. 19 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;
   b) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il periodo in cui perdura tale stato;
   c) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio;
   d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico.
 
 
  Art. 3 

Modalità di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito

 
  1.  I cittadini stranieri di cui all' articolo 1, comma 2  , possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Ministero dell'interno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011 e 2012.
 
  2.  La domanda di adesione ai programmi di rimpatrio volontario di cui al comma 1  è presentata dall'interessato, entro i termini fissati dall' articolo 1, comma 2  , ai soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi di rimpatrio. Tali soggetti assicurano anche l'informazione sulle procedure da seguire.
 
 
  Art. 4 

Disposizioni finanziarie

 
  1.  All'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 3  si provvede a valere sulle risorse del Fondo Europeo per i rimpatri, Programmi 2011-2012, gestito dal Ministero dell'Interno.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 28 febbraio 2013

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri