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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1994, n. 755
  Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della riserva fondo lire UNRRA e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell' art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559  .  
 
  Vigente al 18/07/2019 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:1994-10-20;755

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'accordo stipulato tra il governo italiano e l'UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - amministrazione delle nazioni unite per l'assistenza e la riabilitazione) il 12 novembre 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019  ;

Visto l'art. v, 2) dell'accordo in cui viene previsto l'impiego della "riserva" per una serie determinata di scopi fra i quali l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con la unrra né rientranti nelle categorie indicate nell'allegato 1 purchè tali programmi abbiano scopi di assistenza e riabilitazione;

Considerato che l'art. 3 del decreto del ministro dell'interno 1 settembre 1977, emanato di concerto con il ministro del tesoro, ha assegnato alla direzione generale dei servizi civili il proseguimento delle gestioni fuori bilancio in essere al 31 agosto 1977 presso la soppressa amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, organo gestore della "riserva" unrra;

Visto l' art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559  ;

Visto lo scambio di note tra il ministero degli affari esteri e l'unicef con cui viene rinnovato per il triennio 1994-1996 l'accordo stipulato tra il governo italiano e lo stesso unicef per il funzionamento del centro internazionale unicef di firenze, accordo finanziato anche dal ministero dell'interno;

Ravvisata l'esigenza di assicurare il reimpiego permanente delle disponibilità della soppressa gestione nei capitoli appositamente previsti nello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno;

Ravvisata altresì l'esigenza di adottare modalità di gestione che consentano la redditività del patrimonio mobiliare ed immobiliare che già costituiva la "riserva" fondo lire unrra, anche nell'intento di perseguire gli scopi originari della "riserva" così come stabiliti nell'accordo tra il governo italiano e l'unrra del 12 novembre 1947;

Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Udito il parere del consiglio di stato n. 2245/94 espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto con il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e con il ministro del tesoro;

ADOTTA

il seguente regolamento:


   
  Art. 1 

Criteri per la gestione del patrimonio

 
  1.  la gestione del patrimonio della riserva fondo lire unrra, di seguito denominata riserva, deve svolgersi in modo coerente con i fini di assistenza e riabilitazione assegnati alla riserva dall'accordo tra il governo italiano e l'unrra approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019  , e con gli altri fini indicati dall' art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559  .
 
  2.  I beni immobili appartenenti alla riserva sono locati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o a privati sulla base di canoni stabiliti dai competenti organi tecnici.
 
  3.  Le rendite finanziarie della riserva sono utilizzate per le spese di ordinaria manutenzione degli immobili, ove a carico della riserva stessa.
 
  4.  Le rendite finanziarie della riserva e, in quanto necessario, i proventi della alienazione di beni mobili o immobili appartenenti alla riserva sono utilizzati per la straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare.
 
  5.  Sono consentiti investimenti fruttiferi delle disponibilità della riserva al solo scopo di realizzare nel tempo il costante perseguimento dei fini di cui al comma 1  .
 
 
  Art. 2 

Modalità per il perseguimento dei fini della riserva

 
  1.  I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della riserva ed ogni altra somma destinata alla riserva stessa sono utilizzati per:
   a) programmi socio-assistenziali e di riabilitazione in grado di tener conto dei mutamenti intervenuti in tali forme di sostegno, delle nuove aree di bisogno evidenziatesi di recente, nonché dei servizi sociali richiesti dalla popolazione in genere e da talune specifiche categorie;
   b) sperimentazioni di attività a carattere innovativo nel campo socio-assistenziale;
   c) attività di studio, di ricerca e di formazione su tematiche e problematiche attinenti ai servizi socio-assistenziali, nella salvaguardia del principio di continuità, ove ritenuto opportuno, con programmi in precedenza realizzati ed evitando la duplicazione di iniziative a carico del bilancio dello stato e di enti pubblici;
   d) attività di collaborazione con organismi assistenziali stranieri ed internazionali.
 
 
  Art. 3 

Aree di intervento

 
  1.  I programmi e le attività di cui all' articolo 2, comma 1 , lettere a)   e b)  , riguardano persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare, minori, giovani, anziani, persone con handicap, emarginati, famiglie-problema, tossicodipendenti, stranieri, nomadi.
 
  2.  i programmi di cui all'art. 2, lettera a), esclusi quelli già coperti da finanziamenti pubblici, possono riguardare tra l'altro:
   a) la problematica dell'alloggio;
   b) attività di sostegno, di riabilitazione e di recupero psicosociale;
   c) attività di integrazione specificamente finalizzata alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, abbandono o degrado sociale;
   d) interventi assistenziali straordinari di carattere collettivo rispondenti ad esigenze solidaristiche sul piano nazionale.
 
  3.  le attività di cui all' articolo 2 , lettere b)  e c)  , possono riguardare, tra l'altro, l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la definizione, da parte del governo, delle politiche di settore, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nella materia socio-assistenziale.
 
 
  Art. 4 

Scelta dei contraenti

 
  1.  Per le attività di cui all'art. 2, lettera c), la direzione generale dei servizi civili del ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel rispetto delle norme generali in materia di contratti pubblici, con enti o istituti di ricerca che risultino particolarmente qualificati sul piano degli studi e delle ricerche in materia social
 
 
  Art. 5 

Destinatari dei finanziamenti e contenuto della domanda

 
  1.  Per la realizzazione delle attività di cui all' articolo 2  possono rivolgere richiesta di contributi enti pubblici e organismi privati. questi ultimi debbono avere personalità giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile  o avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore.
 
  2.  L'istanza con la quale si richiede il contributo di cui al comma 1  deve indicare analiticamente il programma da svolgere e le spese che lo stesso comporta; essa è sottoposta ad attività istruttoria da parte dell'amministrazione.
 
 
  Art. 6 

Spese ammesse al finanziamento

 
  1.  Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese:
   a) spese per la realizzazione di centri socio-assistenziali e riabilitativi, comprese quelle di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione, nonché spese per attrezzature e arredamenti;
   b) spese di funzionamento di centri e di servizi socio-assistenziali e riabilitativi, comprese quelle per apparecchiature, strumentazioni, mezzi materiali e per l'acquisto di mezzi di trasporto o automezzi destinati ai servizi, nonché per il rimborso ad operatori e volontari e per spese di informatizzazione dei servizi, con esclusione di veri e propri oneri di ordinaria gestione;
   c) spese connesse all'attività complessiva dell'ente richiedente il contributo, come quelle per l'erogazione dell'assistenza, per la fornitura di servizi, nonché per l'acquisto di sussidi e mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
   d) spese per l'attuazione di iniziative promozionali e di studio, comprese quelle organizzative, relative ad elaborazioni di materiale informativo di vario tipo connesse all'attuazione di convegni.
 
 
  Art. 7 

Controlli e sanzioni

 
  1.  Le spese finanziate sono soggette all'ordinario controllo contabile e a tal fine i beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere la relativa documentazione.
 
  2.  La direzione generale dei servizi civili può disporre, attraverso le prefetture, accertamenti che verifichino l'effettivo impiego del finanziamento per le attività programmate, adottando secondo gli esiti di tali accertamenti, eventuali provvedimenti di revoca e di ripetizione dei contributi concessi.
 
  3.  La prefettura che accerti, ai sensi del comma 2  , la sussistenza di elementi idonei a fondare un provvedimento di revoca o ripetizione del contributo concesso, contesta tempestivamente tali elementi agli interessati che possono presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.
 
 
  Art. 8 

Indirizzo politico-amministrativo e modalità per la concessione dei contributi

 
  1.  Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  , e successive modificazioni, il ministro dell'interno definisce periodicamente e, comunque, ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive.
 
  2.  Gli obiettivi ed i programmi di cui al comma 1  , nonché le specifiche modalità per la concessione dei contributi (contenuto delle domande, documentazione da presentare ecc.) sono resi pubblici, ai sensi dell' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241  .
 
  3.  Le domande di contributi devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno, alle prefetture competenti che, esperita la necessaria istruttoria, le trasmettono alla direzione generale dei servizi civili non oltre il 31 luglio successivo. la direzione generale dei servizi civili esaminati gli atti istruttori e disposti eventuali ulteriori accertamenti, sulla base del reddito maturato al 31 ottobre provvede entro il successivo 31 dicembre.
 
  4.  In casi straordinari di necessità e urgenza la direzione generale dei servizi civili può provvedere, con atto motivato, all'esame di specifiche richieste di contributo senza tener conto dei termini procedimentali previsti dal presente articolo.
 
  5.  L'unità organizzativa responsabile per le attività di competenza dell'amministrazione centrale, ai sensi dell' art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241  , è la divisione gestioni fuori bilancio della direzione generale dei servizi civili.
 
 
  Art. 9 

Invio del rendiconto all'onu

 
  1.  come previsto dall'art. viii dell'accordo indicato in premessa e come confermato dal successivo accordo del 23 settembre 1986, la direzione generale dei servizi civili invia annualmente al segretariato generale delle nazioni unite il rendiconto sulla gestione della riserva.
 
 
  Art. 10 

Disposizioni transitorie

 
  1.  Per l'anno 1994 sono prese in esame le richieste di contributo pervenute alle competenti prefetture entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale. le medesime richieste sono trasmesse, a cura delle prefetture, entro i trenta giorni successivi al predetto termine.
 
  2.  Le richieste presentate nei termini di cui al comma 1  , sono esaminate secondo i criteri seguiti fino alla entrata in vigore del presente regolamento. il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 20 ottobre 1994

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Biondi