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DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2015
  Bando di selezione per complessivi 644 volontari da impiegare in progetti di servizio civile Nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016.  
 
  Vigente al 29/11/2022 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2015-11-27;nir-1

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64  , recante: "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  , recante: "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell' art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64  " e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 settembre 2013, concernente: "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi";

VISTO il D.P.C.M. in data 8 ottobre 2015  con il quale il "Fondo Servizio civile nazionale" è stato incrementato di euro 5.400.000,00 al fine di avviare 1.000 volontari in specifici progetti di servizio civile nazionale volti a supportare le iniziative programmate per il Giubileo Straordinario della Misericordia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014  , con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito "Dipartimento") al consigliere Calogero Mauceri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014  , concernente "Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia" ed in particolare l'art. 2, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230  , alla legge 6 marzo 2001, n. 64  ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  ;

VISTO il decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba, tra le quali le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

VISTO l'avviso del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale pubblicato, in data 15 ottobre 2015, sul sito internet del Dipartimento medesimo nel quale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.3 del sopra citato "Prontuario", è stata resa nota agli enti di servizio civile la possibilità di presentare progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia entro il termine del 6 novembre 2015, termine successivamente prorogato al 9 novembre 2015, come da avviso pubblicato in data 4 novembre 2015;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 9 novembre 2015 sono pervenuti 38 progetti per complessivi 678 volontari, presentati da enti iscritti all'Albo nazionale di servizio civile e agli Albi delle Regioni e delle Province autonome;

VISTI i decreti nn. 629 e 631 rispettivamente in data 12 novembre 2015 e 13 novembre 2015 con i quale il Capo del Dipartimento ha nominato la commissione per l'esame e la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia presentati entro il termine del 6 novembre 2015, termine successivamente prorogato al 9 novembre 2015;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'esame e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo della Misericordia effettuati dalla sopra citata commissione risultano positivamente valutati 34 progetti per complessivi 644 volontari;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale n. 662 del 23 novembre 2015, pubblicato in data 24 novembre 2015 sul sito internet del Dipartimento, con il quale sono approvate le risultanze dell'esame dei progetti sopra citati;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile nazionale;

RITENUTO pertanto di indire un bando straordinario per la selezione di complessivi 644 volontari da avviare nei progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo Straordinario della Misericordia;

DECRETA


   
  Art. 1 

Generalità

 
  1.  È indetto un bando straordinario per la selezione di complessivi 644 volontari da destinare alla realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo Straordinario della Misericordia indicati nell'Allegato 1.
 
  2.  L'impiego dei volontari selezionati nell'ambito dei progetti inseriti nel presente bando, decorre dal 3 febbraio 2016. L'avvio al servizio dei volontari avverrà, a seguito dell'esame delle graduatorie, secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 6  .
 
  3.  La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
 
 
  Art. 2 

Progetti e posti disponibili

 
  1.  Le informazioni riguardanti: i progetti di cui all' Allegato 1, i criteri per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto , secondo lo schema di cui all' Allegato 6, recante le informazioni minime indispensabili per la conoscenza del progetto da parte dei giovani . Le informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione del l'intero elaborato progettuale , ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto.
 
 
  Art. 3 

Requisiti e condizioni di ammissione

 
  1.  Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani , senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
   cittadini dell'Unione europea;
   cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
   non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
 
  2.  I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Non possono presentare domanda i giovani che:
   a)  già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001  , ovvero che abbiano interrotto il servizi o prima della scadenza prevista, nonché coloro che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma europeo Garanzia Giovani;
   b) abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi;
 
 
  Art. 4 

Presentazione delle domande

 
  1.  La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 17 dicembre 2015.
 
  2.  Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
 
  3.  La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
   redatta secondo il modello riportato nell' Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
   accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
   corredata dalla scheda di cui all' Allegato 3 , contenente i dati relativi ai titoli.
 
  4.  Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
   1)  con Posta Elettronica Certificata ( PEC ) - art. 16 - bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2  - di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
   2) a mezzo "raccomandata A/R";
   3) consegnate a mano.
 
  5.  È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente bando, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda con l'indicazione della sede, ove necessario.
 
 
  Art. 5 

Procedure selettive

 
  1.  La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002  , dall'ente che realizza il progetto prescelto.
 
  2.  L'ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall' art. 3  del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.
 
  3.  L'ente dovrà inoltre verificare che:
    la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall'interessato e sia presentata entro i termini previsti dall' art. 4  del presente bando;
   alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
 
  4.  La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessato a cura dell'ente.
 
  5.  L'ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.
 
  6.  Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in " Allegato 4", attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto.
 
  7.  Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana.
 
  8.  I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.
 
  9.  L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili , tenendo conto in quest'ultimo caso della sede indicata dai candidati nella domanda.
 
  10.  Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l'indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.
 
  11.  Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità.
 
 
  Art. 6 

Avvio al servizio

 
  1.  L'ente deve inserire nel sistema informatico "Helios " le graduatorie compilando un apposito format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano. L'ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l'elenco degli idonei non selezionati in un' unica sede di attuazione del progetto di riferimento. Di seguito l'ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione , provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell'apposito box presente sul sistema Helios.
 
  2.  La graduatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell'ente , unitamente alla dichiarazione di cui all' Allegato 5, deve essere inviata al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it , in aggiunta alla seguente documentazione:
   a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
   b) documenti di identità degli interessati. La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell'oggetto: il codice dell'ente (NZ.....), denominazione dell'ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.
 
  3.  Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per ogni necessità del Dipartimento .
 
  4.  Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 7 gennaio 201 6 a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli ido nei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.
 
  5.  L'avvio al servizio dei volontari è subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta l'impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall'ente, anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato.
 
  6.  Costituisce , altresì , causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione di cui all' Allegato 5.
 
  7.  Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati idonei selezionati, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una password utilizzando i quali il giovane potrà scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizi o, le condizioni economiche , previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7  .
 
  8.  L'ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario per la conservazione dello stesso e l ' erogazione de i pagamenti ai volontari.
 
 
  Art. 7 

Obblighi di servizio

 
  1.  I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata , a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
 
  2.  I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo. 3. L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.
 
 
  Art. 8 

Trattamento dei dati personali

 
  1.  Ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti d all'ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
 
  2.  I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell'approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
 
  3.  Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
 
  4.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
 
  5.  I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.
 
  6.  Gli interessati godono dei diritti di cui all' art.7 del citato decreto legislativo n. 1 96  del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motiv i legittimi.
 
  7.  Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo d e l Dipartimento , titolare del trattamento dei dati personali.
 
 
  Art. 9 

Disposizioni finali

 
  1.  Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.
 
  2.  Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Dipartimento (Via della Ferratella in Laterano, 51 - 001 8 4 Roma) attraverso l' Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio a l seguente numero tel. 06. 67792600 .
 

 

Roma, 2 7 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento F . t o Cons. Calogero MAUCERI



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -