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DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2011
  Recante la determinazione limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri  
 
  Vigente al 01/12/2022 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2011-10-10;nir-1

Indice


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLO SPORT

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233  "Conversione in legge , con modificazioni del D.L. 18 maggio 2006, n. 181  recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008  con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009  "Modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002  , recante :"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali", ed in particolare l' art. 1  che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189  , recante modificazione alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

VISTO in particolare, l' articolo 27, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  come modificato dall' articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189  ;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 1436 in data 7 giugno 2011 con la quale - ai sensi delle disposizioni sopra richiamate - è stato proposto il limite complessivo di ingresso nel territorio nazionale di n. 1.377 atleti extra comunitari per la stagione agonistica 2011/2012;

VISTA la nota del 18 luglio 2011 , prot. 3608/P con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole al limite mas imo di ingresso degli atleti extracomunitari nella misura di n. 1.377;

VISTA la nota del 29 luglio 2011, prot. n.11050/111(14) con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari nella misura di n. 1.377;

VISTO il Decreto del 14 settembre 2011 concernente l'approvazione del limite d'ingresso nel territorio nazionale di n. 1.377 atleti stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea;

VISTA la deliberazione n. 1448 del 30 settembre 2011 del Consiglio Nazionale del CONI concernente la ripartizione fra le varie Federazioni Nazionali del predetto numero di atleti stranieri per i quali è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per la stagione 2011/2012;

VISTA la definizione dei criteri generali di assegnazione e tesseramento ai quali le Federazioni Nazionali dovranno attenersi in attuazione della citata deliberazione, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili e la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per la stagione agonistica 2011/2012 è stata approvata la delibera n. 1448 del 30 settembre 2011 del Consiglio Nazionale del CONI concernente la riparizione fra le varie Federazioni Nazionali del numero di atleti stranieri provenienti da paese non appartenenti alla Comunità Europea, per i quali è consentito l'ingresso nel territorio nazionale.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, addì 10 ottobre 2011

On. Rocco Crimi