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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2014
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014.  
  Pubblicato in GU, n. 300 del 29/12/2014
  Vigente al 01/06/2020 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2014-12-11;nir-1

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286  e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l' articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione  , il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di'programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 83 del 9 aprile 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che prevede una quota di 15.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014  , all' articolo 2  , prevede una quota di ingresso di 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015; "a titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale da autorizzare per l'anno 2014;

RAVVISATA la necessità di prevedere per il corrente anno 2014 una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato Testo unico sull'immigrazione  , al fine di assicurare continuità ai rapporti di. cooperazione con i Paesi terzi;

TENUTO CONTO inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

VISTO l' articolo 21 del citato Testo unico sull'immigrazione  , circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;

CONSIDERATA infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2014. risultante dalla corrispondente quota di ingresso di 17.850 unità per motivi di lavoro non stagionale autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013  ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 , con i1 quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dottor Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:


   
  Articolo 1   
  1.  Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2014, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già prevista, a titolo 'di anticipazione, per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015; dall' articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014  , citato in premessa, che si conferma con il presente decreto.
 
 
  Articolo 2   
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
 
  Articolo 3   
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie : imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in ltalia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilato, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale,ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221  , in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
 
 
  Articolo 4   
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
 
 
  Articolo 5   
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
   a) 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
   b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
  2.  Nell'ambito della quota di cui all' articolo 1  , è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
   a) 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
 
  Articolo 6   
  1.  l termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.
 
 
  Articolo 7   
  1.  Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome a
 
  2.  Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non uti1i22ate tra quelle indicate nel presente decreto, tali quote, ferma restando la quota massima prevista dall' articolo 1  , possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
 
  3.  Resta fermo quanto previsto dall' articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente articolo 2  .
 

 

Roma, 11 dicembre 2014

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Del Rio



ALLEGATI:  
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