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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2022
  Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso.  
 
  Vigente al 08/02/2023 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2022-03-28;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001 , sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47  , recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto»;

Considerata la necessita' di definire le misure di protezione temporanea occorrenti a dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022;

Acquisita l'intesa dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute;

Decreta:


   
  Art. 1 

Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari

 
  1.  La protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
 
  2.  La protezione temporanea di cui al comma 1  si applica in favore delle persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data, appartenenti alle seguenti categorie:
   a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
   b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
   c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).
 
  3.  La protezione temporanea di cui al presente articolo si applica anche agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
 
  4.  Ai fini del comma 2, lettera c)  , si considerano familiari, purche' soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare, preventivamente validata, ove possibile, dalla competente rappresentanza consolare straniera, anche in deroga all' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  :
   a)  il coniuge di una persona di cui al comma 2 , lettere a)  e b)  , o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato;
   b)  i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui al comma 2  , lettere a) e b), o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
   c)  i parenti corrispondenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) dell' art. 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «TUI», conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente, in tale periodo, dipendenti da una persona di cui al comma 2 , lettere a) e b).
 
  5.  I ricongiungimenti dei familiari di cui al comma 2, lettera c)  , sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
 
 
  Art. 2 

Permesso di soggiorno per protezione temporanea

 
  1.  Il Questore del luogo in cui la persona e' domiciliata rilascia agli sfollati appartenenti alle categorie di cui all' art. 1  , commi 2 e 3, un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale. Qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE , il permesso di soggiorno puo' essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma perde efficacia ed e' revocato, anche prima della sua scadenza, in conseguenza dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea della predetta decisione di cessazione della protezione temporanea.
 
  2.  Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  , fermo restando quanto previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, consente al titolare l'accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio, nonche' alle altre misure di cui all' art. 5  , ferme restando le disposizioni di maggior favore per il diritto allo studio, applicabili in ragione dell'art. 38 del TUI, dell' art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , nonche' dell' art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47  .
 
  3.  La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1  e' presentata direttamente in questura. Il permesso e' rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.
 
  4.  Nei casi di comprovata necessita', al richiedente e' rilasciato, a titolo gratuito, il titolo di viaggio, di cui all' art. 4, comma 1 , del TUI  .
 
 
  Art. 3 

Protezione temporanea e protezione internazionale

 
  1.  Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea puo' presentare, in qualsiasi momento, domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25  .
 
  2.  L'esame e la decisione della domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , presentata dal titolare del permesso di soggiorno di cui all' art. 2  , sono differiti alla cessazione della protezione temporanea, ai sensi dell' art. 7, comma 1, del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  .
 
  3.  La domanda di protezione internazionale presentata in Italia da persona appartenente alle categorie di sfollati di cui all' art. 1  , commi 2 e 3, non preclude la possibilita' di presentare la domanda di protezione temporanea di cui all' art. 2  . In caso di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, il Questore ne da' immediata comunicazione alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini del differimento di cui al comma 2  . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del TUI.
 
  4.  Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso al beneficio della protezione temporanea.
 
 
  Art. 4 

Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea

 
  1.  La protezione temporanea e' esclusa, oltre che ai sensi dell' art. 5  , commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 85 del 2003  , anche quando sussistano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUI.
 
  2.  L'esclusione della protezione temporanea non preclude la possibilita' della presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2008  .
 
  3.  Nei casi di esclusione della protezione temporanea di cui al comma 1  , il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui all' art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2003  , non e' adottato quando e' stata presentata domanda di protezione internazionale ovvero nelle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, del TUI.
 
 
  Art. 5 

Misure assistenziali

 
  1.  L'accoglienza dei soggetti di cui all' art. 1  , commi 2 e 3, e' assicurata, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , nonche' in quelle di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , nei limiti delle pertinenti risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come incrementate dall' art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  .
 
  2.  Alla disciplina delle misure assistenziali di cui all' art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 85 del 2003  si provvede mediante le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell' art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  , in attuazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e nell'ambito dei relativi stanziamenti finanziari, come disposti dall' art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  . Le predette ordinanze assicurano il coordinamento tra le misure assistenziali e il sistema di accoglienza di cui al comma 1 , nonche' con le misure disposte in applicazione delle pertinenti normative di settore, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di minori non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47  , in particolare art. 10, e agli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  .
 
  3.  Alle categorie di sfollati di cui all' art. 1  , commi 2 e 3, dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi dell' art. 2  , e' garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno e' comunque garantita l'assistenza sanitaria con le modalita' prevista dall' art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998  , mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate.
 
 
  Art. 6 

Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini gia' presenti in Italia

 
  1.  Ai cittadini ucraini che hanno presentato domanda di emersione ai sensi dell' art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  , e per i quali il relativo procedimento e' ancora in fase di definizione, e' consentito uscire e fare rientro nel territorio nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari.
 
  2.  I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362  , sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.
 
 
  Art. 7 

Punto di contatto nazionale

 
  1.  Il Ministero dell'interno assicura le funzioni di punto di contatto nazionale di cui all' art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 85 del 2003  . L'attuazione della presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
  Art. 8 

Disposizioni finali e finanziarie

 
  1.  Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli.
 
  2.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell' art. 2 , commi 3  e 4  , pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui euro 2.132.200 annui relativi al comma 3 ed euro 295.540 annui relativi al comma 4, si provvede, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all' art. 45 del TUI  .
 

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 28 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi