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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 100
  Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione.  
  Pubblicato in GU, n. 94 del 22/04/2004
  Vigente al 24/05/2019 


  Vigente dal: 07/05/2004
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-02-06;100

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione  ;

Visto l' articolo 2-bis, comma 4  , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , introdotto dall' articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la definizione delle modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  , recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002  , recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398  , regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente regolamento:


   
  Art. 1. 

Definizioni

 
  1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)  «testo unico »: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , cosi' come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106  ; dalla legge 30 luglio 2002, n. 189  ; dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222  ;
   b)  «Comitato»: il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis  del medesimo testo unico;
   c)  «gruppo tecnico»: il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del testo unico  ;
   d)  «struttura»: l'insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio delle competenze di cui al testo unico, le attivita' del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all' articolo 2-bis, comma 3  , del medesimo testo unico, individuate nelle forme di cui all' articolo 3, comma 1  .
 
 
  Art. 2. 

Attivita' del gruppo tecnico

 
  1.  Il gruppo tecnico svolge l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato.
 
  2.  Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che trasmette altresi' alla struttura le risultanze delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.
 
 
  Art. 3. 

Attivita' della struttura

 
  1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio decreto, la struttura di cui all' articolo 1, comma 1, lettera d)  , determinandone altresi' i compiti e le modalita' di funzionamento.
 
  2.  Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3, comma 1  , e 21  del testo unico , la struttura cura la predisposizione del documento di programmazione triennale, di cui al medesimo articolo 3 del testo unico  .
 
  3.  Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2  e di quelle del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto annuale sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare in via transitoria, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, del testo unico  .
 
  4.  Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3  , la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonche' dell' articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222  .
 
 
  Art. 4. 

Ulteriori modalita' di coordinamento

 
  1.  La struttura assicura il coordinamento tra le attivita' del gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.
 
 
  Art. 5. 

Disposizione finale

 
  1.  Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro degli affari esteri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli