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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2014, n. 103
  Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana.  
  Pubblicato in GU, n. 167 del 21/07/2014
  Vigente al 18/06/2019 


  Vigente dal: 05/08/2014
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2014-05-30;103

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione  ;

Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227  , recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, ed in particolare l'articolo 2, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , ed in particolare l'articolo 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  ;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95  ;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010  sul Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2010;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell' articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , formulato in data 26 luglio 2012;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 febbraio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:


   
  Art. 1 

Elenco dei Funzionari

 
  1.  Il presente regolamento disciplina le modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana dipendenti da organizzazioni internazionali, di seguito denominati «funzionari», istituito ai sensi dall' articolo 2, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 227  , e le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della medesima legge.
 
  2.  L'elenco, tenuto in modalita' informatica, ha lo scopo di facilitare la mobilita' dei funzionari da e verso le organizzazioni internazionali.
 
  3.  La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e ogni altra attivita' concernente la gestione dell'elenco sono affidati alla direzione generale competente del Ministero degli affari esteri che riferisce con cadenza annuale alla commissione interministeriale di cui all' articolo 7  .
 
  4.  L'istituzione e la gestione dell'elenco non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
  Art. 2 

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

 
  1.  Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i cittadini italiani che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive, in base a rapporto di lavoro dipendente, presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.
 
  2.  Il richiedente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformita' agli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  . Il Ministero degli affari esteri verifica la veridicita' delle dichiarazioni rese.
 
  3.  I funzionari iscritti nell'elenco comunicano tempestivamente al Ministero degli affari esteri qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati autocertificati, compresa la cessazione dal servizio presso l'organizzazione internazionale.
 
 
  Art. 3 

Modalita' di iscrizione

 
  1.  I funzionari presentano domanda di iscrizione nell'elenco compilando il modulo on line pubblicato all'indirizzo internet https://web.esteri.it/elencofunzionari.
 
  2.  Nella domanda i funzionari forniscono sotto la propria responsabilita':
   a) nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, eventuale settore di specializzazione, indirizzo di posta elettronica;
   b) informazioni sull'attuale impiego o sull'ultimo svolto alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;
   c) informazioni sugli impieghi, precedenti all'ultimo svolto, alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio e fine servizio;
   d) indicazioni dei titoli di studio posseduti, quali laurea, specializzazione, master, dottorato, abilitazione professionale e delle istituzioni che li abbiano rilasciati, nonche' data di rilascio;
   e) indicazione delle lingue straniere conosciute e del livello di conoscenza posseduto, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
   f) indicazione dei corsi di formazione frequentati e degli eventuali titoli conseguiti, con riferimento all'ente organizzatore, alla data di inizio fine del corso e all'eventuale titolo conseguito.
 
  3.  Alla domanda di iscrizione sono allegate:
   a)  la dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativamente al possesso dei requisiti di cui all' articolo 2  del presente regolamento;
   b) la copia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validita'.
 
 
  Art. 4 

Formazione e aggiornamento dell'elenco

 
  1.  Le domande di iscrizione nell'elenco sono prese in esame dal Ministero degli affari esteri. Se la domanda risulta incompleta o irregolare, il Ministero invita il richiedente ad integrarla o a regolarizzarla.
 
  2.  Ai funzionari che hanno presentato domanda e' data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'elenco entro trenta giorni dalla presentazione della medesima. L'iscrizione e' rifiutata in caso di accertata mancanza dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 1  .
 
  3.  I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.
 
  4.  L'elenco e' aggiornato costantemente sulla base delle nuove domande e delle comunicazioni delle variazioni trasmesse dai funzionari.
 
 
  Art. 5 

Cancellazione dall'elenco

 
  1.  La cancellazione dall'elenco e' disposta a semplice richiesta del funzionario o d'ufficio, trascorsi dieci anni dalla cessazione dal servizio presso un'organizzazione internazionale o per perdita della cittadinanza italiana. Della cancellazione e' data notizia all'interessato da parte del Ministero degli affari esteri.
 
 
  Art. 6 

Informazioni contenute nell'elenco e pubblicita'

 
  1.  L'elenco contiene, per ciascun funzionario, le seguenti informazioni:
   a) nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, eventuale settore di specializzazione, indirizzo di posta elettronica;
   b) informazioni sull'attuale impiego o sull'ultimo svolto alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;
   c) informazioni sugli impieghi, precedenti all'ultimo svolto, alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;
   d) indicazioni dei titoli di studio posseduti, quali laurea, specializzazione, master, dottorato, abilitazione professionale e delle istituzioni che li abbiano rilasciati, nonche' data di rilascio;
   e) indicazione delle lingue straniere conosciute e del livello di conoscenza posseduto, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
   f) indicazione dei corsi di formazione frequentati e degli eventuali titoli conseguiti, con riferimento all'ente organizzatore, alla data di inizio fine del corso e all'eventuale titolo conseguito;
   g) numero progressivo attribuito all'interno dell'elenco;
   h) data di ultimo aggiornamento.
 
  2.  L'elenco e' pubblicato sul sito internet del Ministero degli affari esteri, che ne da' pubblicita' sia presso le amministrazioni pubbliche che presso le imprese private, anche attraverso loro associazioni di categoria.
 
 
  Art. 7 

Commissione interministeriale

 
  1.  La commissione interministeriale, istituita ai sensi dell' articolo 2, comma 5, della legge 17 dicembre 2010, n. 227  , e' nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed ha sede presso il medesimo Ministero. Essa fornisce alla direzione generale competente indicazioni sulle modalita' di tenuta dell'elenco e ne verifica la correttezza. Puo' inoltre fornire, a richiesta o di propria iniziativa, proposte, indicazioni e pareri, in materia di tutela e di valorizzazione delle competenze professionali dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali.
 
  2.  La commissione e' composta da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri, che la presiede, da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da un rappresentante, designato a maggioranza, delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle citta' estere sedi di organizzazioni internazionali.
 
  3.  I componenti della commissione sono scelti tra persone con adeguata competenza ed esperienza nel settore, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna.
 
  4.  La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce di norma almeno ogni sei mesi e, comunque, ogniqualvolta lo decida il presidente o lo richiedano almeno due dei suoi componenti. La commissione puo' riunirsi anche mediante partecipazioni a distanza, attraverso videoconferenza dei suoi componenti. La prima riunione della commissione e' convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
  5.  Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di spese.
 
 
  Art. 8 

Partecipazione ai concorsi

 
  1.  L'iscrizione nell'elenco dei funzionari internazionali costituisce titolo valutabile nei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura dei posti vacanti che prevedono la valutazione di titoli. I relativi bandi di concorso fissano il punteggio aggiuntivo, attribuibile nel limite della meta' di quello massimo riconosciuto per titoli professionali, in relazione all'attinenza del concorso a professionalita' con competenze relative a profili internazionali e al periodo di effettivo servizio svolto presso le organizzazioni internazionali, debitamente verificato.
 
 
  Art. 9 

Clausola di invarianza finanziaria

 
  1.  Il Ministero degli affari esteri provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 30 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Orlando