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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189
  Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell' articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148  .  
  Pubblicato in GU, n. 300 del 28/12/2009
  Vigente al 16/10/2021 


  Vigente dal: 12/01/2010
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-07-30;189

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma  , 87, quinto comma  , e 117, sesto comma  , della Costituzione ;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  , e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168  , e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  ;

Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148  , recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ed, in particolare, l' articolo 5  ;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370  , ed, in particolare, l' articolo 2  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , ed, in particolare, gli articoli 49  e 50  ;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508  ;

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , ed, in particolare, l' articolo 38  ;

Visto il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, cosi' come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:


   
  Art. 1  

Definizioni e ambito di applicazione

 
  1.  Ai sensi del presente decreto si intendono:
   a) per «Ministero»: il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
   b) per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonche' della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio;
   c)  per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b)  , statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.
 
  2.  Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio».
 
  3.  Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da quelle accademiche di cui all' articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148  , e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonche' dagli articoli 49  e 50  del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 .
 
 
  Art. 2  

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi

 
  1.  Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall' articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.
 
  2.  Per i fini di cui al comma 1  , gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti:
   a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
   b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
   c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
   d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.
 
 
  Art. 3  

Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero

 
  1.  Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento:
   a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonche' ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata;
   b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;
   c)  dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
   d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.
 
  2.  Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalita' di cui al comma 1  inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:
   a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:
   1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
   2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
   3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
   4) documentazione comprovante la finalita' per la quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio;
   b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:
   1) titolo di studio tradotto;
   2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
   3) documentazione comprovante la finalita' per la quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio.
 
  3.  Il provvedimento conclusivo e' adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata.
 
  4.  Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31   e 32  della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e' di competenza del Ministero, previa istanza dell'interessato. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2 , lettere a)   o b)   , il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento e' notificato all'interessato e all'amministrazione interessata.
 
 
  Art. 4  

Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni

 
  1.  Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalita' di cui ai commi 2  , 3   e 4  commi 2, 3 e 4 , le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all' articolo 3, comma 2 , lettere a)  o b)  , al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento e' comunicato all'interessato e al Ministero.
 
  2.  La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, e' di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero.
 
  3.  La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, e' di competenza di quest'ultima amministrazione, che puo' richiedere il parere del Ministero relativamente all'idoneita' del titolo di studio.
 
  4.  La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, e' di competenza del Ministero degli affari esteri, che puo' richiedere il parere del Ministero.
 
 
  Art. 5  

Istanza di riesame

 
  1.  Avverso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3  e 4  l'interessato o l'amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica.
 
 
  Art. 6  

Norme finali

 
  1.  Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano ferme restando le disposizioni relative all'ammissione con riserva in materia di pubblici concorsi.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 30 luglio 2009