Regione Toscana
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 8
  Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  . (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 162 del 15/07/2009
  Vigente al 18/07/2019 


  Vigente dal: 16/07/2009
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-03-20;8

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione  ;

Visti gli articoli 33  , 87   e 117  della Costituzione ;

Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Visto l' articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169  , che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tale modo la precedente organizzazione modulare;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  ;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53  , recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59  , recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell' articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53  »;

Visto l' articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  , recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53  »;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296  , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'articolo 1, comma 622;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176  , recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008»;

Visto l' articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;

decreta:


   
  Art. 5 

Scuola secondaria di I grado

 
  1.  L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, piu' 33 ore annuali da destinare ad attivita' di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore e' determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attivita' e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121  , ed alle conseguenti intese.
 
  2.  I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversita' individuali, comprese quelle derivanti da disabilita'.
 
  3.  Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 4 . Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all' articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive.
 
  4.  Le classi funzionanti a «tempo prolungato» sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilita' di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.
 
  5.  Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, e' cosi' determinato, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275  :
settimanaleannuale
Italiano, Storia, Geografia9297
Attivita' di approfondimento in materie letterarie133
Matematica e scienze6198
Tecnologia266
Inglese399
Seconda lingua comunitaria266
Arte e immagine266
Scienze motorie e sportive266
Musica266
Religione cattolica133
 
  6.  L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall' articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008  , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008  , e' inserito nell'area disciplinare storico-geografica.
 
  7.  I corsi ad indirizzo musicale, gia' ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124  , si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all'insegnamento della musica per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall' articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124  .
 
  8.  Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato e' cosi' determinato fatto salvo quanto previsto dall' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999  :
settimanaleannuale
Italiano, Storia, Geografia15495
Matematica e scienze9297
Tecnologia266
Inglese399
Seconda lingua comunitaria266
Arte e immagine266
Scienze motorie e sportive266
Musica266
Religione cattolica133
Approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario1 o 233/66
 
  9.  L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall' articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008  , convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008  , e' inserito nell'area disciplinare storico-geografica.
 
  10.  A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilita' di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e' introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 20 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano