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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. 234
  Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  .  
 
  Vigente al 13/11/2019 


 
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2016-11-10;234

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  , recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE , relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI», e in particolare l'articolo 4, comma 2 , che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, la definizione dei meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta';

Visti gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale ;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176  , recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212  , recante «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448  , recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», che all' articolo 8  , commi 1 e 2, detta norme in materia di accertamento della minore eta' dell'imputato;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , reso nella seduta del 14 aprile 2016;

Acquisito il parere dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, reso in data 26 gennaio 2016;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 13 luglio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 maggio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015  , con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

Adotta

il seguente regolamento:


   
  Art. 1 

Oggetto

 
  1.  Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall' articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  , individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore eta' della presunta vittima di tratta e l'eta' del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell'eta', se del caso mediante il coinvolgimento delle autorita' diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del minore.
 
 
  Art. 2 

Procedura di identificazione ed accertamento dell'eta' in via amministrativa

 
  1.  In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'eta', il superiore interesse del minore e' considerato criterio preminente.
 
  2.  Le Forze di Polizia, verificano l'eta' della persona interessata sulla base dei documenti ritenuti idonei ai sensi del comma 3  , nonche', ove necessario, attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalita' di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati.
 
  3.  Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'eta', salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticita', il passaporto o un documento di identita', anche non in corso di validita', ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono principio di prova ai fini della valutazione di cui all' articolo 3  .
 
  4.  Fuori dai casi in cui l'interessato sia in possesso dei documenti idonei ai sensi del comma 3  , ovvero sia possibile procedere alla sua identificazione ed alla determinazione dell'eta' mediante l'accesso alle banche dati di cui al comma 2  , le Forze di Polizia, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un mediatore culturale e di un interprete ed in linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalita' e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilita' che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorita' giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua eta'.
 
  5.  Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta ai sensi degli articoli 600 e 601 del codice penale .
 
  6.  Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7  , puo' procedersi all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorita' diplomatico-consolari; in tale ipotesi la Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura di accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
  7.  Quando il presunto minore manifesta la volonta' di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale, e' precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell'interessato, nonche' il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.
 
 
  Art. 3 

Intervento dell'Autorita' giudiziaria

 
  1.  Quando, a conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 2  , permangono ragionevoli dubbi circa l'eta' del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all' articolo 5  . L'atto informativo rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto dettagliato delle attivita' condotte per l'identificazione del presunto minore e dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 2  .
 
  2.  Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti gia' condotti. L'integrazione di cui al primo periodo e' svolta immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti.
 
  3.  Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo di cui al comma 1  e degli accertamenti svolti ai sensi dell' articolo 2  , eventualmente integrati ai sensi del comma 2  , ritiene che non sussistono ragionevoli dubbi sulla minore eta' della presunta vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all' articolo 5  .
 
  4.  Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1  , indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  ; il Giudice individua, altresi', la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all' articolo 5  , avvalendosi, ove redatto, di un elenco di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.
 
 
  Art. 4 

Diritto all'informazione

 
  1.  Il presunto minore e' preventivamente informato, da personale qualificato della struttura sanitaria designata ai sensi dell' articolo 3, comma 4  , circa il fatto che si procedera' a determinare la sua eta' mediante ricorso alle attivita' di accertamento di cui all' articolo 5  . L'informazione e' data in una lingua a lui comprensibile e in conformita' al suo grado di maturita' e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l'ausilio di un mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore e' informato:
   a) del fatto che la sua eta' sara' determinata mediante una procedura multidisciplinare che puo' comportare accertamenti sanitari;
   b) delle attivita' in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze;
   c)  del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all' articolo 5  .
 
  2.  Le informazioni di cui al comma 1  sono fornite in presenza del tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari, che assiste il presunto minore anche nella eventuale formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera c).
 
  3.  Quando la procedura puo' essere utilmente esperita senza gli accertamenti per i quali sono state espresse ragioni di opposizione il personale sanitario procede omettendone l'esecuzione.
 
  4.  Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3  , il personale sanitario che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'eta', privilegiando quelli di minor invasivita'.
 
  5.  Il Giudice della tutela, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.
 
 
  Art. 5 

Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'eta'

 
  1.  L'accertamento dell'eta' e' condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice ai sensi dell' articolo 3, comma 4  , mediante la procedura di cui al comma 2  ; agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasivita' progressiva. In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.
 
  2.  La procedura per la determinazione dell'eta' e' condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore eta' dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.
 
  3.  La procedura e' avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell' articolo 3, comma 4  , e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'eta' cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilita' biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'eta' attribuibile.
 
  4.  Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua eta', maturita' e del suo livello di alfabetizzazione.
 
 
  Art. 6 

Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'eta'

 
  1.  Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell' articolo 5  e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'eta'.
 
  2.  Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di la' di ogni ragionevole dubbio l'eta' del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilita' di attribuire l'eta' e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all' articolo 5, comma 3  .
 
  3.  Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 e' notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e puo' essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.
 
  4.  Quando divenuto definitivo, il provvedimento e' comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, da' comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all' articolo 2, comma 2  .
 
 
  Art. 7 

Presunzione della minore eta' in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'eta'

 
  1.  Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'eta', al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e' comunque considerata minore.
 
  2.  Per le medesime finalita' la minore eta' dell'interessato e' altresi' presunta nel caso di cui all' articolo 6, comma 2  .
 
 
  Art. 8 

Clausola di invarianza finanziaria

 
  1.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 10 novembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'interno Alfano

Il Ministro della giustizia Orlando

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Il Ministro della salute Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Orlando