Regione Toscana
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LEGGE 28 maggio 2007, n. 68
  Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,affari, turismo e studio.  
  Pubblicato in GU, n. 126 del 01/06/2007
  Vigente al 02/06/2020 



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1. 

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

 
  1.   Ai sensi dell' articolo 4, comma 4    e dell' articolo 5, comma 3    ,del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286   , e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per  
 
[ ... ] [1]  
   
 
 
 
[ ... ] [3]  
   
 
missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio[4]  
  [2]  
  non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'  articolo 4, comma 2,  del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
 
  2.  Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita'stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
 
  3.  In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2   , salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'  articolo 13  del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2  , si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
 
 
  Art. 2. 

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 28 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53. In vigore dal 02/06/2007 al 14/06/2019

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53.  In vigore dal 15/06/2019

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 agosto 2019, n. 77. In vigore dal 15/06/2019 al 09/08/2019

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 agosto 2019, n. 77.  In vigore dal 10/08/2019