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LEGGE 5 marzo 1985, n. 130
  Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e del Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 Febbraio 1982.  
  Pubblicato in GU, n. 89 del 15/04/1985
  Vigente al 25/02/2020 


  Vigente dal: 16/04/1985
  urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130

Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 45. paragrafo 2, della convenzione stessa.
 
 
  Art. 3   
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 5 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982:

convenzione-12-02-1982 

 
- Allegato 2   -

ACCORDO
  Modalità di applicazione della convenzione generale di sicurezza sociale  
 

TITOLO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Al fine dell'applicazione della Convenzione generale di Sicurezza sociale del 12 febbraio 1982 e del presente Accordo amministrativo, il termine "Istituzione" designa:

A) In Italia:

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per ciò che concerne:

- le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;

- gli assegni familiari;

- le prestazioni in denaro in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;

- gli assegni in caso di morte.

2. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) per ciò che concerne le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dello spettacolo.

3. L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) per ciò che concerne le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dei quadri delle imprese industriali.

4. L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) per ciò che concerne le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dei giornalisti italiani.

5. L'Unita Sanitaria Locale (U.S.L.) per ciò che concerne le prestazioni in natura in caso:

- di malattia, ivi compresa la tubercolosi;

- di maternità;

- di infortunio sul lavora o di malattia professionale.

6. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per ciò che concerne le prestazioni in denaro nonché le protesi e grandi apparecchi, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

B) A Monaco:

1. La Cassa di Compensazione dei servizi sociali o il Servizio particolare incaricato dei servizi sociali a cui affiliato il lavoratore in ragione della sua attività per ciò che concerne:

- le prestazioni previste in caso di malattie (tubercolosi), invalidità, morte e maternità;

- gli assegni familiari.

2. La Cassa Autonoma delle Pensioni o il Servizio particolare incaricato delle Pensioni a cui affiliato il lavoratore in ragione della sua attività per ciò che concerne:

- le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità "superstiti".

3. Le Compagnie di assicurazione autorizzate per ciò che concerne:

- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

TITOLO II - Applicazione degli articoli 4 e 5 della Convenzione

ARTICOLO 2

Qualora lavoratori salariati o assimilati siano occupati in un Paese diverso da quello del loro luogo di lavoro abituale e rimangano soggetti alla legislazione in vigore nel Paese del loro luogo di lavoro abituale, in conformità alle disposizioni dell'alinea a) del paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione, sono applicabili le disposizioni seguenti:

1) il datore di lavoro e i lavoratori interessati regolano direttamente all'Istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale da cui essi dipendono normalmente, ogni questione concernente i contributi di sicurezza sociale;

2) l'Istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale rilascia a ciascun lavoratore interessato un certificato attestante che questi rimane soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di tale Paese. Tale certificato deve essere presentato, in ogni caso, dal rappresentante del datore di lavoro nell'altro Paese, se un tale rappresentante esista, o altrimenti, dallo stesso lavoratore. Qualora un certo numero di lavoratori lasci contemporaneamente il Paese del luogo di lavoro abituale, allo scopo di lavorare insieme nell'altro Paese e di ritornare, contemporaneamente, nel primo, un solo certificato può riguardare tutti i lavoratori.

Le istituzioni competenti, di seguito indicate, sono:

- in Italia: la Sede dell'INPS nel cui territorio di competenza l'impresa ha la propria sede;

- a Monaco: la Direzione del lavoro e degli Affari sociali;

3) nel caso in cui sia necessario prolungare la durata del distacco oltre il periodo di 12 mesi, il datore di lavoro, allorché abbia conoscenza di tale necessità, deve richiedere l'autorizzazione prevista all'alinea a) del paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione.

ARTICOLO 3

Qualora lavoratori salariati o assimilati siano sottoposti, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, alla legislazione di sicurezza sociale del Paese cui il datore di lavoro non è soggetto normalmente, si applicano, a quest'ultimo le disposizioni seguenti:

a) se è applicabile la legislazione italiana: le Istituzioni competenti per l'assicurazione e il versamento dei contributi sono le sedi dell'INPS o le altre Istituzioni contemplate all'articolo 1 e dell'INAIL sul cui territorio di competenza i lavoratori svolgono la loro attività;

b) se è applicabile la legislazione monegasca: le Istituzioni competenti per l'assicurazione e il versamento dei contributi sono la Cassa di compensazione dei Servizi sociali, la Cassa autonoma delle Pensioni, i Servizi particolari dei servizi sociali o di pensione e le compagnie di assicurazione autorizzate.

ARTICOLO 4

Il diritto d'opzione, previsto all'ultimo alinea dell'articolo 5 della convenzione deve essere esercitato entro dodici mesi dalla data in cui il lavoratore è occupato nella missione diplomatica o consolare, o è al servizio personale degli agenti di tali missioni, con effetto da questa medesima data. Per l'esercizio del diritto d'opzione, è sufficiente che il lavoratore rivolga una domanda alla Autorità amministrativa competente del Paese la cui legislazione desidera che gli venga applicata, e cioè:

- in Italia: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione generale della Previdenza e dell'Assistenza sociale);

- a Monaco : al Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari sociali (Direzione del Lavoro e degli Affari sociali).

L'Autorità investita della domanda ne informa l'Autorità amministrativa competente dell'altro Paese. Per i lavoratori occupati in una missione diplomatica o consolare di uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il termine sopra fissato comincia a decorrere a partire da quest'ultima data.

TITOLO III - Disposizioni comuni ai differenti tipi di prestazioni

Capitolo I - Totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione.

ARTICOLI 5 9: OMISSIS

Capitolo II - Controllo medico

ARTICOLO 9 BIS: OMISSIS

TITOLO IV - Disposizioni particolari a ciascun tipo di prestazioni

Capitolo I - Malattia e maternità

Sezione I - Erogazione delle prestazioni

ARTICOLI 10 13 TER: OMISSIS

Sezione II - Rimborsi

ARTICOLI 14 17: OMISSIS

ARTICOLO 18

I conti da stabilire in virtù delle disposizioni degli articoli precedenti dalle Istituzioni competenti italiane sono indirizzati alle Istituzioni competenti monegasche dal Ministero italiano della Sanità. Le somme dovute dalle Istituzioni competenti monegasche sono corrisposte al Ministero italiano della Sanità; quelle dovute alle Istituzioni monegasche sono corrisposte dal Ministero italiano della Sanità. Le regolazioni si effettuano per mezzo degli organismi da designare da parte delle Autorità competenti dei due Paesi contraenti.

Capitolo II - Invalidità, vecchiaia, superstiti

ARTICOLI 22 27 OMISSIS

Capitolo III - Disposizioni particolari alle pensioni d'invalidità

ARTICOLI 28 31: OMISSIS

Capitolo IV - Disposizioni particolari alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità

ARTICOLO 32: OMISSIS

Capitolo V - Prestazioni Assegni familiari

ARTICOLI 33 39: OMISSIS

Capitolo VI - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

ARTICOLO 40

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, nel caso in cui risieda o soggiorni fuori del Paese in cui si trova l'Istituto Competente, il lavoratore dovrà presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un certificato che attesti il diritto alle prestazioni rilasciato dall'Istituzione competente. Detto certificato è rilasciato a mezzo di un formulario e resta valido fino a che l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno riceve la notifica del suo annullamento.

2. Nel caso previsto al paragrafo precedente, le prestazioni in natura saranno erogate secondo la legislazione applicata dall'Istituzione del Paese di residenza o di soggiorno.

3. Nel caso in cui il lavoratore non presenti il certificato previsto al paragrafo 1, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge alla Istituzione competente per ottenerlo.

ARTICOLO 41

Nel caso in cui un ricovero è necessario nel Paese di residenza o di soggiorno, questo può essere effettuato solo con l'autorizzazione preventiva dell'Istituzione competente alla quale l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno invia tutta la documentazione giustificativa utile. In caso di urgenza, il ricovero è effettuato immediatamente e l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno ne informa senza indugio l'Istituzione competente.

ARTICOLO 42

Le spese per le prestazioni in natura sostenute dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno per conto dell'Istituzione competente sono rimborsate da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilità della prima Istituzione. Per l'applicazione di queste disposizioni, sarà seguita la procedura prevista al precedente articolo 18.

ARTICOLO 43

Per ottenere la fornitura, la riparazione o il rinnovo di protesi e grandi apparecchi l'interessato può rivolgersi sia direttamente all'istituzione competente e sia all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno che è tenuta a giustificare la necessità della prestazione richiesta. Le prestazioni contemplate al comma precedente sono erogate direttamente dall'Istituzione competente o, con l'autorizzazione di quest'ultima dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. In questo caso, le spese sono rimborsate dall'Istituzione competente su presentazione di una fattura dettagliata.

ARTICOLO 44

Per il pagamento delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l'Istituzione del Paese di residenza o di soggiorno, dopo aver accertato l'inabilita al lavoro, informa, senza indugio, l'Istituzione competente della durata prevedibile della inabilità. In caso di prolungamento dell'inabilità al lavoro, l'Istituzione del Paese di residenza o di soggiorno informa immediatamente l'Istituzione competente del prevedibile prolungamento della inabilità.

ARTICOLO 45

1. Il lavoratore che è stato vittima di un infortunio sul lavoro o che ha contratto una malattia professionale in uno dei due Paesi e che soggiorna o risiede nell'altro, può, al fine di ottenere una rendita, rivolgersi indifferentemente all'Istituzione del Paese sul cui territorio si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale per la prima volta, o anche all'Istituzione del Paese di residenza o soggiorno.

2. Nel caso in cui la domanda venga presentata all'Istituzione del Paese di residenza o di soggiorno, questa Istituzione la trasmette, il più presto possibile e in ogni caso entro il termine massimo di 15 giorni, unitamente alla documentazione eventualmente presentata dal lavoratore, all'Istituzione dell'altro Paese, comunicandogli la data di trasmissione della domanda.

3. Nei casi previsti dagli articoli dal 33 al 37 della Convenzione, le Istituzioni dei due Paesi si scambiano tutte le informazioni relative alle lavorazioni svolte dagli interessati sui rispettivi loro territori, mediante un formulario.

ARTICOLO 46

Le disposizioni dell'articolo precedente s'applicano allorché il beneficiario trasferisce la propria residenza da un Paese all'altro e anche per le domande tendenti ad ottenere sia il ripristino del pagamento di una rendita già costituita dalla Istituzione competente, sia il beneficio di una maggiorazione o di una prestazione supplementare.

ARTICOLO 47

Le Istituzioni competenti corrispondono direttamente ai beneficiari residenti sul territorio dell'altro Paese le indennità giornaliere, le rendite e le maggiorazioni che sono a loro carico.

ARTICOLO 48

Per stabilire il grado di inabilità, nel caso previsto dall'articolo 36 della convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione del Paese nel quale si è verificato l'ultimo infortunio o si è manifestata la malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni subiti o alle malattie professionali contratte precedentemente nell'altro Paese qualunque sia il grado di inabilità che ne sia derivato. L'Istituzione competente è tenuta a fornire all'altra Istituzione, su richiesta di quest'ultima, le indicazioni e la documentazione in suo possesso concernenti gli eventi pregressi.

ARTICOLO 49

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 2, della Convenzione è, esclusivamente per ciò che concerne i casi di silicosi, si intende per "attività suscettibile di provocare" la malattia qualunque attività, esercitata in qualunque periodo, che abbia esposto l'operaio al rischio di inalazione di polveri di silicio allo stato libero.

2. I risultati degli accertamenti, effettuati dalla Istituzione competente per l'indennizzo sono considerati come definitivi dall'Istituzione dell'altro Paese sia per ciò che concerne il riconoscimento della silicosi e sia per ciò che riguarda la fissazione del grado di inabilita al lavoro.

ARTICOLO 50

1. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma dello articolo 35 della Convenzione, l'Istituzione incaricata di erogare le prestazioni dovrà prendere in considerazione i periodi di lavoro effettuati nei due Paesi e sottoposti all'assicurazione contro la silicosi; a questo scopo, essa utilizzerà un formulario nel quale indicherà la durata delle attività silicotigene esercitate nel proprio Paese. Due copie di detto formulario saranno inviate all'Istituzione competente dell'altro Paese, che ne restituirà una copia completata dall'indicazione della durata delle attività silicotigene esercitate nel proprio Paese. L'Istituzione incaricata di erogare le prestazioni procede allora alla ripartizione degli oneri che spettano ad essa e di quelli che spettano all'Istituzione dell'altro Paese. Tale ripartizione notificata all'Istituzione dell'altro Paese, che manifesta il proprio accordo.

2. Alla fine di ogni anno civile, l'Istituzione incaricata di erogare le prestazioni comunica all'altro l'ammontare delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando la quota-parte dovuta da ciascuna di esse. L'Istituzione che contribuisce agli oneri rimborsa l'ammontare che fa ad essa carico, all'altra Istituzione nel termine massimo di tre mesi.

ARTICOLO 51

1. Nei casi previsti alla lettera b), paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione presso la quale fa valere i suoi diritti a prestazioni in caso di aggravamento, le informazioni necessarie relative alle prestazioni liquidate precedentemente per l'indennizzo della malattia professionale di cui si tratta.

2. Nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 35 della Convenzione, l'istituzione incaricata di erogare le prestazioni, in caso di aggravamento, notifica all'altra Istituzione, al fine di ottenere il suo accordo, l'ammontare degli oneri che spettano a quest'ultima a seguito dell'aggravamento, con le giustificazioni necessarie. Alla fine di ogni anno civile, l'istituzione che ha corrisposto le prestazioni invia all'altra istituzione un rendiconto delle prestazioni in denaro erogate nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare che le deve essere rimborsato dall'altra Istituzione. Quest'ultima effettuerà il rimborso nel termine massimo di tre mesi.

3. Nel caso previsto all'ultimo comma dello stesso articolo 35 della Convenzione, le disposizioni contemplate al primo paragrafo del presente articolo sono applicabili.

ARTICOLO 52

1. Per l'applicazione degli articoli da 33 a 37 della Convenzione, le Istituzioni competenti italiane e monegasche si trasmettono, su domanda della parte interessate, copia di ogni documento utile concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché le attività suscettibili di provocare queste ultime.

2. Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno procede al controllo dei richiedenti e dei beneficiari di prestazioni dovute in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, alle condizioni previste dalla propria legislazione e ciò senza pregiudizio degli accertamenti, ai quali può ricorrere direttamente l'Istituzione competente ai sensi della propria legislazione.

orte, così come le prestazioni familiari, le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e le indennità giornaliere e rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale da erogare dall'Istituzione competente dell'uno dei Paesi sul territorio dell'altro Paese sono pagate direttamente dalla detta Istituzione.

ARTICOLO 54

Le notificazioni e comunicazioni previste dalla Convenzione e dal presente Accordo sono effettuate per mezzo di formulari. I modelli dei formulari, certificati, attestazioni, dichiarazioni, domande e altri atti necessari all'applicazione della Convenzione e del presente Accordo saranno stabiliti di comune intesa dalle autorità dei due Paesi contraenti.

ARTICOLO 55

In caso di, applicazione dell'articolo 39 della convenzione, le spese alle quali hanno fatto fronte le autorità o le Istituzioni incaricate del recupero delle quote nel Paese di residenza del debitore, sono rimborsate, ad eccezione di quelle che rientrano nella collaborazione amministrativa reciproca, dalle autorità o dalle Istituzioni del Paese debitore.

ARTICOLO 56

1. Le spese afferenti ai controlli medici, alle ospedalizzazioni in osservazione, alla prescrizione di medicinali, alle verifiche amministrative e ai controlli di ogni genere necessari per l'attribuzione, il pagamento o la revisione delle prestazioni, saranno rimborsate all'Istituzione che ne ha fatto richiesta dall'Istituzione per conto della quale i controlli sono effettuati, sulla base delle tariffe applicate dalla prima Istituzione.

2. Tuttavia, le autorità competenti dei due Paesi possono convenire, di comune accordo, altre modalità di rimborso, specialmente in ciò che concerne i rimborsi forfettari, o rinunciare a fissare dei rimborsi fra le Istituzioni.

 
- Allegato 3   -

  Lista delle protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura considerate di "grande importanza".  
 

1. Apparecchi di protesi e apparecchi ortopedici, o apparecchi di mantenimento, ivi compresi i corsetti ortopedici in tessuto con armatura di rinforzo, cosi come le aggiunzioni, gli accessori e gli attacchi complementari;

2. calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche);

3. protesi mascello facciale, parrucche;

4. protesi oculare, lenti a contatto, occhiali da vista da vicino e da lontano per persone operate di cataratta;

5. apparecchi correttori della sordità, specialmente gli apparecchi elettronici (elettroacustici, e elettrofonetici);

6. protesi dentarie fisse e mobili e protesi otturatrici della cavità boccale;

7. vetturette a propulsione manuale o equipaggiate di motore; poltrone girevoli e ogni altro mezzo meccanico di spostamento;

8. rinnovamento di apparecchi e protesi qui enumerate;

9. soggiorno e trattamento medico in centri di convalescenza, termali, di elioterapia e di talassoterapia;

10. trattamento di riadattamento funzionale o di rieducazione professionale.