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LEGGE 7 febbraio 2013, n. 14
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.  
  Pubblicato in GU, n. 41 del 18/02/2013
  Vigente al 25/02/2020 


  Vigente dal: 19/02/2013
  urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1 

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.
 
 
  Art. 2 

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
 
 
  Art. 3 

Copertura finanziaria

 
  1.  All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.806 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
  2.  Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1  , il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all' articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  , e successive modificazioni.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2  .
 
  4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 4 

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi

di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino



ALLEGATI:  
- Allegato   -