Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 29 febbraio 2012, n. 17
  Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011.  
  Pubblicato in GU, n. 52 del 02/03/2012
  Vigente al 27/11/2022 


  Vigente dal: 03/03/2012
  urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1  

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e l'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011.
 
 
  Art. 2  

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall' articolo 3  del Trattato stesso.
 
 
  Art. 3  

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 29 febbraio 2012.

NAPOLITANO

Monti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

TRATTATO di BRUXELLES - 9 dicembre 2011

TRA

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA)

E LA REPUBBLICA DI CROAZIA

RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli europei, sulle fondamenta gia' poste,

CONSIDERANDO che l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea offre agli Stati europei la possibilita' di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare membro dell'Unione,

CONSIDERANDO che il Consiglio, sentito il parere della Commissione e ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, si e' pronunciato a favore dell'ammissione della Repubblica di Croazia,

HANNO CONVENUTO le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. La Repubblica di Croazia diventa membro dell'Unione europea e della Comunita' europea dell'energia atomica.

2. La Repubblica di Croazia diventa Parte del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, cosi' come modificati o integrati.

3. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti ai trattati di cui al paragrafo 2 resi necessari da tale ammissione sono contenuti nell'atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.

ARTICOLO 2

Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni dell'Unione, quali figurano nei trattati di cui la Repubblica di Croazia diventa Parte in virtu' dell'articolo 1 , paragrafo 2, si applicano ai fini del presente trattato.

ARTICOLO 3

1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana entro il 30 giugno 2013.

2. Con la ratifica del presente trattato si intendono ratificati o approvati dalla Repubblica di Croazia anche le modifiche dei trattati di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, aperte alla ratifica o all'approvazione degli Stati membri in virtu' dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea al momento della ratifica del presente trattato da parte della Repubblica di Croazia, e gli atti delle istituzioni adottati in quel momento o anteriormente e che entreranno in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

3. Il presente trattato entra in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

4. In deroga al paragrafo 3, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 3 , paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 6, secondo e terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, all'articolo 17, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, agli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 e 51 e agli allegati da IV a VI dell'atto di cui all'articolo 1 , paragrafo 3. Tali misure entrano in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del presente trattato alla data di entrata in vigore dello stesso.

5. In deroga al paragrafo 3, l'articolo 36 dell'atto di cui all'articolo 1 , paragrafo 3, si applica dal momento della firma del presente trattato.

ARTICOLO 4

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente trattato.