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LEGGE 8 marzo 1994, n. 203
  Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.  
  Pubblicato in GU, n. 71 del 26/03/1994
  Vigente al 22/01/2021 


  Vigente dal: 27/03/1994
  urn:nir:stato:legge:1994-03-08;203

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della convenzione stessa.
 
 
  Art. 3   
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 8 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO



ALLEGATI:  
- Allegato   -

  Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.  
 

PARTE I

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale nel rispetto dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali;

Riaffermando il loro attaccamento al carattere universale ed indivisibile dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali fondati sulla dignita' di tutti gli esser umani;

Visti gli articoli 10,11,16 e 60 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali;

Considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle societa' europee;

Considerando che i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri dei cittadini;

Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperita' della collettivita' locale, e convinti della necessita' di migliorare la loro integrazione nella comunita' locale, in particolare potenziando le possibilita' di partecipazione agli affari pubblici locali,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Ciascuna Parte applica le disposizioni dei capitoli A, B e C. Tuttavia ogni Stato contraente puo' dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, che si riserva di non applicare le disposizioni del capitolo B o del capitolo C o di entrambi i capitoli.

2. Ciascuna Parte che ha dichiarato che applichera' uno o due capitoli solamente puo' in ogni altro successivo momento, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residenti stranieri" indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legalmente nel suo territorio.

Capitolo A - Liberta' di espressione, di riunione e di associazione

Articolo 3

Ciascuna Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini:

a. il diritto alla liberta' di espressione; tale diritto comprende la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle Autorita' pubbliche ed a prescindere da considerazioni relative alle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radio -trasmissione, di televisione o di cinema ad un regime di autorizzazione;

b. il diritto alla liberta' di riunirsi pacificamente, ed alla liberta' di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme ad altri, e di affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi. In particolar modo, il diritto alla liberta' di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identita' culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettivita' locale, nonche' il diritto di aderire ad ogni associazione.

Articolo 4

Ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali.

Capitolo B - Organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale

Articolo 5

1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1:

a) a vigilare affinche' nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettivita' locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per

i) provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;

ii) fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita olitica locale che li concernono da vicino, comprese le attivita' e le responsabilita' della collettivita' locale interessata;

iii) promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettivita';

b) incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettivita' locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri.

2. Ciascuna Parte vigila affinche' i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettivita' locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri.

Capitolo C - Diritto di voto alle elezioni locali

Articolo 6

1. Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni.

2. Uno Stato contraente puo' tuttavia dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.

Articolo 7

Ciascuna Parte puo', unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, stipulare che le condizioni di residenza specificate all'articolo 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza piu' breve.

PARTE II

Articolo 8

Ciascuna Parte fa in modo che i residenti stranieri possano avere accesso alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell'ambito della vita pubblica locale.

Articolo 9

1. In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformita' con la parte I possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella misura in cui cio' sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale.

2. Il diritto ammesso dall'articolo 3.a che comporta doveri e responsabilita', puo' essere assoggettato a determinate formalita', condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalla legge, che rappresentano in una societa' democratica provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, l'integrita' pubblica o la sicurezza pubblica, nonche' per la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, la protezione della riputazione o dei diritti altrui, nonche' per impedire la divulgazione di informazioni riservate o garantire l'autorita' e l'imparzialita' del potere giudiziario.

3. Il diritto ammesso dall'articolo 3.b puo' essere oggetto solo delle limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una societa' democratica ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della difesa dell'ordine pubblico e della la prevenzione dei reati, nonche' della tutela della salute o della morale e della protezione dei diritti e delle liberta' altrui.

4. Ogni provvedimento adottato in attuazione del presente articolo deve essere notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informera' le altre Parti. Questa stessa procedura si applica anche quando tali misure vengono abrogate.

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione sara' interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti che potrebbero essere riconosciuti in conformita' con le leggi di ogni Parte o in base ad ogni altro trattato di cui e' Parte.

Articolo 10

Ciascuna Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorita' competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in base ai termini della presente Convenzione.

PARTE III

Articolo 11

La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 12

1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 11.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 13

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumenti di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

Gli impegni sottoscritti successivamente dalle Parti alla Convenzione, in conformita' con l'articolo 1, paragrafo 2, saranno considerati come essendo parte integrante della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione della Parte che effettua la notifica ed avranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 15

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di collettivita' locali esistenti sul territorio di ciascuna Parte. Tuttavia, ciascun Stato contraente puo', all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare le categorie di collettivita' territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione o che intende escludere dalla sfera di applicazione della Convenzione.

Articolo 16

1. Ogni Stato puo', nel firmare o depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione.

2. Ogni Stato puo' in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' luogo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Nessuna riserva e' ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, oltre a quella menzionata all'articolo 1 paragrafo 1.

Articolo 18

1. Ogni parte puo' in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 19

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' ai suoi articoli 12, 13 e 16;

d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2;

e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 4;

f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 5 febbraio 1992 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.