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LEGGE 25 giugno 1993, n. 205
  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122  , recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.  
  Pubblicato in GU, n. 148 del 26/06/1993
  Vigente al 26/10/2020 


  Vigente dal: 27/06/1993
  urn:nir:stato:legge:1993-06-25;205

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122  , recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 25 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MANCINO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: CONSO



ALLEGATI:  
- Allegato   -

  MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, N. 122  .  
 

All' articolo 1  :

al articolo 1, comma 1  , il capoverso 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";

all' articolo 1, comma 1  , il capoverso 2 e' soppresso;

all' articolo 1, comma 1  , il capoverso 3 e' sostituito dal seguente: "3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1- bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654  , o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962  , il tribunale puo' altresi' disporre una o piu' delle seguenti sanzioni accessorie: a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' per finalita' sociali o di pubblica utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 1- ter; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative suc- cessive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalita' di svolgimento dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' di cui al comma 1- bis, lettera a).

1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalita' tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita': la prestazione di attivita' lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654  ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalita' di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati".

All' articolo 2  :

il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654  , e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila";

il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al articolo 1, comma 1  . Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno";

al comma 3, dopo le parole: "della legge 13 ottobre 1975, n. 654  ," sono inserite le seguenti: "per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962  ,"; e le parole: "il divieto di accesso disposto a norma dell' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401  ," sono sostituite dalle seguenti: "si applica la disposizione di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401  , e il divieto di accesso".

All' articolo 3  :

al comma 1 , dopo le parole: "l'attivita' di" e' inserita la seguente: "organizzazioni,"; e le parole: "da un terzo alla meta'" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla meta'".

L' articolo 5  e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Perquisizioni e sequestri). - 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654  , e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962  , l'autorita' giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attivita' comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le succes- sive quarantotto ore. 2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al articolo 1, comma 1  quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell' articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110  . E' sempre disposto, altresi', il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonche' degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale  . Qualora l'immobile sia in proprieta', in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi per oltre trenta giorni. 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all' articolo 444 del codice di procedura penale  , il giudice, nei casi di particolare gravita', dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. E' sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2".

All' articolo 6  :

al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis.

All' articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale  , sono aggiunte, in fine, le parole: ", delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654  '";

il comma 6 e' soppresso.

All' articolo 7  :

al comma 1 , le parole: "commi 1, lettera b), 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, lettera b), e 3,";

dopo le parole: " legge 13 ottobre 1975, n. 654  ," sono inserite le seguenti: "o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962  ,";

e le parole: "risultano fondati motivi per ritenere che l'attivita' di" sono sostituite dalle seguenti: "sussistono concreti elementi che consentono di ritenere che l'attivita' di organizzazioni,";

al comma 3, le parole: "lo scioglimento dell'associazione" sono sostituite dalle seguenti: "lo scioglimento dell'organizzazione, associazione".