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LEGGE 16 giugno 1998, n. 209
  "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 "  
  Pubblicato in GU, n. 155 del 06/07/1998
  Vigente al 01/12/2022 


  Vigente dal: 07/07/1998
  urn:nir:stato:legge:1998-06-16;209

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1.  Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare il Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Piena ed intera esecuzione é data al Trattato di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Trattato stesso.
 
 
  Art. 3.    
  1.  Il Governo assicura che siano tempestivamente messi a disposizione delle Camere, delle regioni e delle province autonome tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione ("libri verdi", "libri bianchi" e comunicazioni), le proposte legislative della Commissione, quali definite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea e le proposte relative alle misure da adottare a norma del titolo VI del Trattato sull'Unione europea.
 
  2.  Nei termini previsti dalle norme comunitarie, le Camere formulano osservazioni ed adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
 
 
  Art. 4.    
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

 

Data a Roma, addi' 16 giugno 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 

A. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO J.7 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO PRESENTE

la necessita' di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea,

TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che e' allegata al trattato sull'Unione europea.

L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

 
- Allegato 3   -

 

B. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita'Europea

PROTOCOLLO SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonche' gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi piu' rapidamente in uno spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia,

DESIDEROSI di incorporare gli accordi e le norme summenzionati nel quadro dell'Unione europea,

CONFERMANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con l'Unione e il diritto comunitario,

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca,

TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi,

RICONOSCENDO che, pertanto, e' necessario avvalersi delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza,

TENENDO CONTO della necessita' di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea,

ARTICOLO 1

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell'allegato del presente protocollo, in prosieguo denominato acquis di Schengen. Tale cooperazione e' realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea.

ARTICOLO 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituira' al suddetto Comitato esecutivo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' dei membri di cui all'articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente paragrafo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen. Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia delle Comunita' europee esercita le competenze conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di giustizia non e' comunque competente per quanto concerne le misure e le decisioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna. Fino all'adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull'Unione europea.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli Stati membri che hanno firmato protocolli di adesione agli accordi di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimita' dei Membri di cui all'articolo 1, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati all'acquis di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

ARTICOLO 3

1. A seguito della determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica e' individuata nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea. Per quanto attiene alle parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica e' individuata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri firmatari degli accordi di Schengen.

ARTICOLO 4

1. L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis. Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimita' dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

ARTICOLO 5

1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati. In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al Presidente del Consiglio entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunita' europea o all'articolo K.12 del trattato sull'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonche' all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2. Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.

ARTICOLO 6

1. La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sara' concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.

ARTICOLO 7

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalita' relative all'integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio.

ARTICOLO 8

1. Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

ALLEGATO

ACQUIS DI SCHENGEN

1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonche' l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi.

3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la Convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.

4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione del 1990, nonche' gli atti per l'attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

 
- Allegato 4   -

 

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO 7 A DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato sull'Unione europea,

ARTICOLO 1

Nonostante l'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dalla Comunita' o dalla Comunita' e dai suoi Stati membri con uno o piu' Stati terzi, il Regno Unito e' autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di:

a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati che sono Parti contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo e per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto comunitario, nonche' per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e

b) stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea ne' qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne e' responsabile il Regno Unito.

ARTICOLO 2

Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui nell'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto, finche' essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, ne' qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.

ARTICOLO 3

Gli altri Stati membri hanno la facolta' di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilita' di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea ne' qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.

 
- Allegato 5   -

 

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea al Regno Unito e all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato sull'Unione europea:

ARTICOLO 1

Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalenti a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.

ARTICOLO 2

In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dalla Comunita' a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario ne' costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.

ARTICOLO 3

1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo e' vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione.

2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non puo' essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa puo' essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.

ARTICOLO 4 Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 5 A, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunita' europea.

ARTICOLO 5

Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni.

ARTICOLO 6

Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito e o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 73 P.

ARTICOLO 7

Gli articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

ARTICOLO 8

L'Irlanda puo' notificare per iscritto al Presidente del Consiglio che non desidera piu' essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.

 
- Allegato 6   -

 

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

NEL RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,

PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo,

TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato sull'Unione europea:

ARTICOLO 1

La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, si definisce maggioranza qualificata la stessa proporzione dei voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.

ARTICOLO 2

Nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dalla Comunita' a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario ne' costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili alla Danimarca.

ARTICOLO 3

La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.

ARTICOLO 4

Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ne' a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

ARTICOLO 5

1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa decisione creera' un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonche' l'Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione.

2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno le misure appropriate da adottare.

ARTICOLO 6

Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito degli articoli J.3, paragrafo 1 e J.7 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa, ma non impedira' lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure.

ARTICOLO 7

La Danimarca puo' in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende piu' avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applichera' pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione europea.

 
- Allegato 6   -

 

C. Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunita' europea

PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, in base alle disposizioni dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea da parte della Comunita' europea;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo O del trattato sull'Unione europea, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea;

TENENDO PRESENTE che l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunita' europea instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali principi da parte di uno Stato membro;

RAMMENDANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della Parte seconda del trattato che istituisce la Comunita' europea;

TENENDO PRESENTE che il trattato che istituisce la Comunita' europea istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

RAMMENTANDO che la questione dell'estradizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione e' disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e dalla Convenzione del 27 settembre 1996, stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea;

INTENZIONATI ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalita' diverse da quelle cui tende;

CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalita' e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea:

ARTICOLO UNICO

Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

a) se lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;

b) se e' stata avviata la procedura di cui all'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio non prende una decisione in merito;

c) se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, ha constatato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino una violazione grave e persistente, ad opera di detto Stato, dei principi menzionati all'articolo F, paragrafo 1;

d) se uno Stato membro cosi' decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne e' immediatamente informato; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.

 
- Allegato 7   -

 

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E DI PROPORZIONALITA'

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita' sanciti nell'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunita' europea allo scopo di definire con piu' precisione i criteri della loro applicazione e assicurarne la stretta osservanza e attuazione coerente da parte di tutte le istituzioni;

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il piu' possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

TENENDO CONTO dell'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarieta';

HANNO CONFERMATO che l'azione delle istituzioni dell'Unione nonche' l'evoluzione dell'applicazione del principio di sussidiarieta' continueranno a ispirarsi alle conclusioni del Consiglio europeo di Birmingham del 16 ottobre 1992 e a quanto convenuto nel Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992 circa l'approccio generale all'applicazione del principio di sussidiarieta' e, a tal fine,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea:

(1) Ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle sue competenze, il rispetto del principio della sussidiarieta'. Assicura inoltre il rispetto del principio della proporzionalita', secondo il quale l'azione della Comunita' non va al di la' di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato.

(2) L'applicazione dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita' avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con particolare riguardo al completo mantenimento dell'acquis comunitario e dell'equilibrio istituzionale; non deve ledere i principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto fra diritto nazionale e diritto comunitario e dovrebbe tenere conto dell'articolo F, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, secondo il quale "l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche".

(3) Il principio di sussidiarieta' non rimette in questione le competenze conferite alla Comunita' dal trattato, come interpretato dalla Corte di giustizia. I criteri di cui all'articolo 3 B, secondo comma del trattato, riguardano settori che non sono di esclusiva competenza della Comunita'. Il principio di sussidiarieta' da' un orientamento sul modo in cui tali competenze debbono essere esercitate a livello comunitario. La sussidiarieta' e' un concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato. Essa consente che l'azione della Comunita', entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia piu' giustificata.

(4) Le motivazioni di ciascuna proposta di normativa comunitaria sono esposte, onde giustificare la conformita' della proposta ai principi di sussidiarieta' e proporzionalita'; le regioni che hanno portato a concludere che un obiettivo comunitario puo' essere conseguito meglio dalla Comunita' devono essere confortate da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi.

(5) Affinche' l'azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli aspetti del principio di sussidiarieta': gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri nel quadro dei loro sistemi costituzionali nazionali e percio' possono dunque essere meglio conseguiti mediante l'azione da parte della Comunita'. Per valutare se la condizione di cui sopra e' soddisfatta dovrebbero essere applicati i seguenti principi guida: - il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri; - le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessita' di correggere distorsioni di concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi degli Stati membri; - l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri.

(6) La forma dell'azione comunitaria deve essere quanto piu' possibile semplice, in coerenza con un soddisfacente conseguimento dell'obiettivo della misura e con la necessita' di un'efficace applicazione. La Comunita' legifera soltanto per quanto necessario. A parita' di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. Le direttive di cui all'articolo 189 del trattato, mentre sono vincolanti per lo Stato membro al quale sono indirizzate per quanto concerne il risultato da raggiungere, lasciano alle autorita' nazionali facolta' di scelta riguardo alla forma e ai metodi.

(7) Riguardo alla natura e alla portata dell'azione comunitaria, le misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali, purche' sia garantito lo scopo della misura e siano soddisfatte le prescrizioni del trattato. Nel rispetto del diritto comunitario, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni nazionali consolidate nonche' l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi giuridici degli Stati membri. Se opportuno, e fatta salva l'esigenza di un'effettiva attuazione, le misure comunitarie dovrebbero offrire agli Stati membri vie alternative per conseguire gli obiettivi delle misure.

(8) Quando, in virtu' dell'applicazione del principio della sussidiarieta', la Comunita' non intraprende alcuna azione, gli Stati membri sono tenuti a conformare la loro azione alle norme generali enunciate all'articolo 5 del trattato, adottando tutte le misure idonee ad assicurare l'assolvimento degli obblighi loro incombenti in forza del trattato e astenendosi da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del trattato.

(9) Fatto salvo il suo diritto d'iniziativa, la Commissione dovrebbe: - eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi e se necessario pubblicare i documenti delle consultazioni; - giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di sussidiarieta'; se necessario, la motivazione che accompagna la proposta fornira' dettagli a questo riguardo. Il finanziamento, totale o parziale, di azioni comunitarie con fondi del bilancio comunitario richiede una spiegazione; - tenere nel debito la necessita' che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle Comunita', sui governi nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire; - presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione dell'articolo 3 B del trattato. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale.

(10) Il Consiglio europeo tiene conto della relazione della Commissione di cui al paragrafo 9, quarto trattino, nel quadro della relazione sui progressi compiuti dall'Unione, che deve presentare al Parlamento europeo a norma dell'articolo D del trattato sull'Unione europea.

(11) Nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono all'esame della conformita' delle proposte della Commissione con le disposizioni dell'articolo 3 B del trattato, quale parte integrante dell'esame generale delle medesime. La presente disposizione riguarda sia la proposta iniziale della Commissione sia le modifiche che il Parlamento e il Consiglio prevedono di apportare alla proposta.

(12) Nel corso delle procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C del trattato, il Parlamento europeo e' informato della posizione del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 3 B del trattato mediante l'esposizione dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune. Il Consiglio informa il Parlamento europeo dei motivi in base ai quali una proposta della Commissione e' giudicata in tutto o in parte non conforme all'articolo 3 B del trattato.

(13) L'osservanza del principio di sussidiarieta' e' riveduta secondo le regole stabilite dal trattato.

 
- Allegato 8   -

 

PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che e' allegata al trattato che istituisce la Comunita' europea:

Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera a) del titolo III bis del trattato non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto comunitario e gli altri accordi internazionali pertinenti.

 
- Allegato 9   -

 

PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri e' direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni societa', nonche' all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea:

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura un cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

 
- Allegato 10   -

 

PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti,

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che e' allegata al trattato che istituisce la Comunita' europea:

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunita' e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

 
- Allegato 11   -

 

D. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica

PROTOCOLLO SULLE ISTITUZIONI NELLA PROSPETTIVA DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee,

ARTICOLO 1

Alla data dell'entrata in vigore del primo allargamento dell'Unione, nonostante l'articolo 157, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea, l'articolo 9, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 126, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, la Commissione sara' composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, a condizione che, entro tale data, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio sia stata modificata, con l'introduzione di una nuova ponderazione dei voti o di un sistema di doppia maggioranza, in maniera accettabile a tutti gli Stati membri, tenendo conto di tutti i pertinenti elementi, in particolare prevedendo una compensazione per gli Stati membri che rinunciano alla possibilita' di nominare un secondo membro della Commissione.

ARTICOLO 2

Almeno un anno prima che il numero degli Stati membri dell'Unione sia superiore a venti, e' convocata una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri allo scopo di procedere ad un riesame globale delle disposizioni dei trattati concernenti la composizione e il funzionamento delle istituzioni.

 
- Allegato 12   -

 

PROTOCOLLO SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANISMI E SERVIZI DELLE COMUNITA' EUROPEE NONCHE' DI EUROPOL

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

VISTO l'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, l'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,

VISTO il trattato sull'Unione europea,

RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi e servizi,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee,

ARTICOLO UNICO

a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.

b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.

c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.

d) La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno sede a Lussemburgo.

e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.

f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.

g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.

h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.

i) L'Istituto monetario europeo e la Banca centrale europea hanno sede a Francoforte.

j) L'ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.

PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il controllo dei singoli Parlamenti nazionali sui rispettivi governi relativamente alle attivita' dell'Unione e' una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali alle attivita' dell'Unione europea e di potenziarne la capacita' di esprimere i loro pareri su problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunita' europee:

I. Comunicazione di informazioni ai Parlamenti nazionali degli Stati membri

1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni) sono tempestivamente trasmessi ai Parlamenti nazionali degli Stati membri.

2. Le proposte legislative della Commissione, quali definite dal Consiglio a norma dell'articolo 151, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunita' europea, sono messe a disposizione dei governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di accertarsi che i Parlamenti nazionali possono debitamente riceverle.

3. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, in tutte le lingue, una proposta legislativa o una proposta relativa ad una misura da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea e la data in cui questa e' iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisione, per l'adozione di un atto o per l'adozione di una posizione comune a norma dell'articolo 189 B o 189 C del trattato che istituisce la Comunita' europea, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione comune. II. Conferenza delle commissioni per gli affari europei.

4. La Conferenza delle commissioni per gli affari europei, in prosieguo denominata COSAC, istituita a Parigi il 16/17 novembre 1989, puo' sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea i contributi che ritiene utili, in particolare sulla base di progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono decidere di comune accordo di trasmetterle, in considerazione della materia trattata.

5. La COSAC puo' esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa concernente l'istituzione di uno spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia che potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle liberta' dei singoli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono informati di qualsiasi contributo fornito dalla COSAC relativamente al presente punto.

6. La COSAC puo' trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attivita' legislative dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarieta', lo spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia nonche' questioni relative ai diritti fondamentali.

7. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.