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LEGGE 23 febbraio 1961, n. 215
  Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.  
  Pubblicato in GU, n. 92 del 13/04/1961
  Vigente al 01/12/2020 


  Vigente dal: 28/04/1961
  urn:nir:stato:legge:1961-02-23;215

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della Convenzione stessa.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 23 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: GONELLA



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959:

http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/030.htm