Regione Toscana
norma
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LEGGE 6 agosto 1975, n. 419
  Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.  
  Pubblicato in GU, n. 230 del 29/08/1975
  Vigente al 10/12/2019 


  Vigente dal: 13/09/1975
  urn:nir:stato:legge:1975-08-06;419

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1.  Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per se' e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell' articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692  , sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:
   a) il coniuge;
   b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;
   c) i fratelli e le sorelle a carico;
   d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per l'uomo ed i 55 anni per la donna.
 
  2.  Il limite massimo di eta' e' fissato per le persone di cui alle lettere b)  e c)  del precedente comma fino al 210 anno di eta'. Per le stesse persone di cui alle lettere b)  e c)  , che siano regolarmente iscritte ad universita' o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 260 anno di eta', sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.
 
  3.  I limiti di eta' previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.
 
  4.  Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute sempreche' gli stessi risultino a carico del capo famiglia.
 
 
  Art. 3.    
  1.  I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.
 
 
  Art. 4.    
  1.  A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennita' prevista dall' articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088  , nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 
  2.  Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'.
 
 
  Art. 5.    
  1.  Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attivita' lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si e' conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennita' giornaliera pari all'indennita' post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall' articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088  .
 
  2.  Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088  , spetta l'assegno di cura o di sostentamento.
 
 
  Art. 6.    
  1.   
I primi due commi dell' articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088  , sono sostituiti dai seguenti: "  
1. Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate. 2. Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della meta' per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. 3. L'assegno e' rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione
".
 
  2.   
Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088  , e' sostituito dal seguente: "  
5. La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2
".
 
 
  Art. 7.    
  1.   
Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218  , e' sostituito dai seguenti: "  
4. Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218  . 5. Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti. La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10° della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488  . 6. Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato
".
 
 
  Art. 8.    
  1.  Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
 
 
  Art. 9.    
  1.   
All' articolo 9, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132  , e' aggiunto il seguente punto: "  
4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici piu' rappresentative a carattere nazionale
".
 
 
  Art. 10.    
  1.   
L' articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088  , e' sostituito dal seguente: "  
Art. 9 . - 1. Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unita' hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacita' lavorative. 2. La conservazione del posto, salvo che disposizioni piu' favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianita'. 3. In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all' articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482  , che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale
".
 
 
  Art. 11.    
  1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 6 agosto 1975