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LEGGE 15 ottobre 1981, n. 669
  Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.  
  Pubblicato in GU, n. 324 del 25/11/1981
  Vigente al 24/01/2022 


  Vigente dal: 10/12/1981
  urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 38 della convenzione stessa.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 15 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: DARIDA



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979:

convenzione-7-11-1979