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LEGGE 24 ottobre 1980, n. 764
  Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.  
  Pubblicato in GU, n. 316 del 18/11/1980
  Vigente al 21/02/2020 


  Vigente dal: 03/12/1980
  urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764

Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XV della convenzione stessa.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 24 ottobre 1980

PERTINI

FORLANI

COLOMBO

SARTI



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

CONVENZIONE

tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto, esprimendo il senso profondo delle relazioni di amicizia che legano la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto e desiderando consolidare tali relazioni e realizzare piu' ampia e intensa collaborazione nel settore giudiziario

hanno deciso

di concludere una Convenzione che regoli il riconoscimento e l'esecuzione nell'ambito dei due Stati delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, Ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

per la Repubblica italiana:

Sen. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO Ministro di grazia e giustizia

per la Repubblica araba d'Egitto:

AHIMED SAMIH TALAAT Ministro della giustizia

i quali, dopo essersi scambiati i propri pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. Le decisioni pronunciate dai tribunali di uno dei due Stati in materia civile, commerciale e di stato delle persone e aventi efficacia di cosa giudicata sono riconosciute efficaci nell'altro Stato se i tribunali dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata sono competenti ai sensi degli articoli seguenti e se l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto non riserva ai propri tribunali o a quelli di un terzo Stato la competenza esclusiva a pronunciare la decisione stessa.

2. Per "decisione", ai sensi della presente Convenzione, si intende qualsiasi decisione, comunque denominata, pronunciata in procedimenti giudiziari o di volontaria giurisdizione dai tribunali di uno dei due Stati.

3. La presente Convenzione si applica anche alle decisioni in materia civile, rese in un procedimento penale. Sono invece esclusi i provvedimenti d'urgenza e cautelari, nonche' le decisioni in materia di fallimento, di concordato e procedure analoghe ed in materia di successione, di tasse e di imposte.

Articolo II

In materia di stato e capacita' delle persone sono competenti i tribunali dello Stato del quale, alla data della presentazione della domanda, la persona, del cui stato o capacita' di tratta, ha la cittadinanza.

Articolo III

In materia di diritti reali su beni immobili sono competenti i tribunali dello Stato dove l'immobile e' situato.

Articolo IV

Nelle materie non previste agli articoli II e III, i tribunali dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata sono competenti:

1) se, alla data della presentazione della domanda giudiziale, il convenuto aveva il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio di detto Stato;

2) se il convenuto, avendo o avendo avuto uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale o anche di altra natura sul territorio di detto Stato, vi e' stato citato per una controversia attinente all'esercizio da detto stabilimento o succursale;

3) se, per accordo espresso o tacito dell'attore, e del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia e' stata, o dovrebbe essere, eseguita nel territorio di detto Stato;

4) se, in materia di extra contrattuale, il fatto da cui essa deriva si e' verificato nel territorio di detto Stato;

5) se il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dei tribunali di detto Stato sia mediante elezione di domicilio, sia mediante convenzione che ad essi attribuisce competenza, sempre che la legge dello Stato richiesto non vi si opponga a motivo dell'oggetto della controversia;

6) se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito;

7) se, trattandosi di una domanda riconvenzionale, detti tribunali sono stati riconosciuti competenti per statuire sulla domanda principale ai sensi del presente articolo.

Articolo V

I tribunali dello Stato richiesto, nell'esaminare le circostanze sulle quali si basa la competenza del tribunale dell'altro Stato, sono vincolati agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione a meno che quest'ultima sia stata resa in contumacia.

Articolo VI

Il riconoscimento sara' negato:

1) se la decisione e' contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto;

2) se sono state violate norme del diritto dello Stato richiesto concernenti la rappresentanza legale di persone incapaci o non pienamente capaci;

3) se, in caso di decisione contumaciale, alla parte contumace non sia stato notificato tempestivamente il procedimento per difendersi;

4) se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, e' gia' stata oggetto, tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, e riconosciuta nello Stato richiesto;

5) se, fra le medesime parti, la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, e' pendente davanti a un tribunale dello Stato richiesto, il quale sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata.

Articolo VII

1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute nell'altro Stato in conformita' alla presente Convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.

2. La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia nonche' la esecuzione forzata sono regolate dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale detto provvedimento viene attuato.

Articolo VIII

1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre:

a) una copia integrale autentica della decisione;

b) una certificazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora cio' non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;

c) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, certificata conforme all'originale, oppure qualunque altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto.

2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva.

3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della parte richiesta, o in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo le leggi della parte richiedente.

4. I documenti di cui al presente articolo sono sottoposti a legalizzazione.

Articolo IX

1. Le transazioni concluse davanti le autorita' giudiziarie di ciascuna parte contraente competenti ai sensi della presente Convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra parte contraente, previo accertamento che la transazione abbia forza esecutiva nello Stato in cui e' stata conclusa o che non contenga disposizioni contrarie alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico della parte contraente richiesta.

2. La parte che intende far valere una transazione nell'altro Stato, deve produrre una copia autentica della transazione ed una certificazione dell'autorita' giudiziaria dinanzi alla quale la transazione e' stata conclusa, attestante che la transazione ha l'efficacia di titolo esecutivo.

In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo VIII, paragrafi 3 e 4 della presente Convenzione.

Articolo X

1. Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati, viene data esecuzione nell'altro Stato secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile e sempre che l'esecuzione non sia contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto.

2. La parte che intenda far valere un atto notarile nell'altro Stato, deve produrre una copia autentica del documento munita del sigillo o del timbro del notaio o "dell'ufficio notarile" od una dichiarazione di quest'ultimo dalla quale risulti che tale documento ha l'efficacia di titolo esecutivo. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo VIII, paragrafi 3 e 4, della presente Convenzione.

Articolo XI

1. Senza pregiudizio alle disposizioni degli articoli IV e VI della presente Convenzione, le sentenze arbitrali sono riconosciute ed eseguite se siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che la decisione si basi su di un accordo scritto con il quale le parti si siano sottomesse alla competenza di arbitri per la risoluzione di una determinata controversia o delle controversie che possono derivare da un particolare rapporto giuridico;

b) che si tratti di materia che possa essere sottoposta ad arbitrato secondo la legge dello Stato richiesto e che la decisione non sia contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico di quest'ultimo.

2. La parte che intenda far valere una sentenza arbitrale, deve produrne copia autentica munita di una certificazione dell'autorita' giudiziaria attestante che essa ha efficacia esecutiva.

3. Deve inoltre essere prodotta copia autentica dell'accordo tra le parti che ha rimesso la soluzione della controversia alla decisione degli arbitri.

Articolo XII

Se la parte soccombente aveva ottenuto l'assistenza giudiziaria gratuita di cui all'articolo 3 della Convenzione sull'assistenza giudiziaria firmata a Roma il 2 aprile 1974, la sentenza viene eseguita senza spese su domanda dell'altra parte, nel territorio dello Stato richiesto della esecuzione.

Articolo XIII

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle decisioni giudiziarie e arbitrali pronunciate, alle transazioni giudiziarie e agli atti notarili stipulati prima della sua entrata in vigore.

Articolo XIV

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che insorgesse tra i due Stati sara' regolata per via diplomatica.

Articolo XV

1. La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al piu' presto possibile.

2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' stata notificata all'altro Stato.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta al Cairo il 3 dicembre 1977 in duplice esemplare nelle lingue italiana, ed araba, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana Per la Repubblica araba d'Egitto Francesco Paolo BONIFACIO A.S. TALAAT

Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO