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LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905
  Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.  
  Pubblicato in GU, n. 1 del 02/01/1981
  Vigente al 27/05/2020 


  Vigente dal: 03/01/1981
  urn:nir:stato:legge:1980-12-18;905

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1    
  1.  Ai cittadini degli stati membri della comunità economica europea in possesso dei titoli,diplomi e certificati di cui agli allegati a e b della presente legge è riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale.
 
  2.  L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello stato di origine o di provenienza,sia nella lingua italiana,in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati a e b.
 
  3.  Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del ministro della sanità,di concerto con il ministro della pubblica istruzione.
 
 
  Art. 2    
  1.  Per l'esercizio dell'attività di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
   a) uno dei titoli previsti dall'allegato b, in originale o in copia autentica;
   b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità rilasciato dalla competente autorità dello stato d'origine o di provenienza e,qualora detto stato,ai fini dello esercizio della libera professione non richieda tale certificato,un estratto del casellario giudiziario ovvero,in mancanza,un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello stato stesso.
 
  2.  La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
 
 
  Art. 3    
  1.  Il ministero della sanità,entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione,dandone comunicazione allo stesso.
 
  2.  Il ministero della sanità,nel caso di fondato dubbio circa la autenticità dei diplomi,dei certificati e degli altri titoli,chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello stato membro, tramite il ministero degli affari esteri, nonché conferma del possesso,da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive cee.
 
  3.  Qualora il ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale,che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni,per il tramite del ministero degli affari esteri,alla competente autorità dello stato di origine o di provenienza. le informazioni sono coperte dal segreto.
 
  4.  Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni,il termine di cui al primo comma  è sospeso per non più di tre mesi. la procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
 
  5.  Il rigetto dell'istanza da parte del ministero della sanità deve essere motivato.
 
  6.  Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal ministero della sanità,provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.
 
  7.  Il cittadino di altri stati membri della comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.
 
 
  Art. 4    
  1.  Agli infermieri professionali di cui all' articolo 1  , per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni,si applicano,ai sensi della legge 29 ottobre 1954,n.1049  , le disposizioni previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n.233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dello esercizio delle professioni stesse e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della repubblica 5 aprile 1950,n.221  , e successive modificazioni.
 
 
  Art. 5    
  1.  Il ministero della sanità comunica,per il tramite del ministero degli affari esteri,allo stato di origine o di provenienza dell'interessato,le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell' articolo 4  ,nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
 
  2.  A tal fine il collegio degli infermieri professionali dà comunicazione al ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
 
 
  Art. 6    
  1.  Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.
 
 
  Art. 7    
  1.  Per gli infermieri professionali cittadini di altri stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il ministero della sanità.
 
  2.  Il ministero della sanità,d'intesa con il ministero della pubblica istruzione,sentite le regioni interessate ovvero le province autonome di trento e bolzano,nonché la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, promuove,ove ne ravvisi l'opportunità,corsi facoltativi per la acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.
 
  3.  All'onere annuo valutato in lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1112 dello stato di previsione del ministero della sanità per il medesimo anno finanziario e di quelli per gli esercizi successivi.
 
 
  Art. 8    
  1.  I cittadini degli altri stati membri della comunità economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi infermieristici nel territorio dello stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al ministero della sanità:
   a) dichiarazione redatta in lingua italiana,a firma dell'interessato,dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
   b) certificato della competente autorità dello stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto stato;
   c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui all'allegato b dei quali lo interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.
 
  2.  In caso di urgenza la dichiarazione,unitamente alla documentazione suindicata,può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione ed entro il termine di quindici giorni.
 
  3.  La documentazione prevista dal presente articolo non dovrà essere anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione.
 
 
  Art. 9    
  1.  Il cittadino degli altri stati membri,nell'esercizio della attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.
 
  2.  Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare,se commessi da infermieri professionali cittadini italiani,la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio degli infermieri professionali della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al ministro della sanità che, con decreto motivato,proibisce all'infermiere professionale cittadino degli altri stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
 
  3.  Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello stato di origine o di provenienza,tramite il ministero degli affari esteri.
 
 
  Art. 10    
  1.  Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro stato membro della comunità economica europea, sono tenute a confermare l'autenticità.
 
  2.  Il ministero della sanità, per il tramite del ministero degli affari esteri,provvede a fornire nel più breve tempo,e comunque non oltre tre mesi,le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
 
  3.  A tal fine i collegi degli infermieri professionali danno comunicazione al ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
 
 
  Art. 11    
  1.  I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in italia, se redatti in lingua straniera,devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare presso il paese in cui il documento fu rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.
 
 
  Art. 12    
  1.  Gli infermieri cittadini degli altri stati membri che siano in possesso di diplomi,certificati ed altri titoli rilasciati dagli stati d'origine o di provenienza, prima della entrata in vigore della presente legge, e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale e per lo esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorità competenti,comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica,continuativamente per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
 
 
  Art. 13    
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
 

La presente legge,munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
 

Data a Roma, addì 18 dicembre 1980



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 

Titoli professionali inerenti l'esercizio dell'attività di infermiere professionale:

- nella Repubblica Federale di Germania:

'krankenschwester', 'krankenpfleger';

- in Belgio:

'hospitalier(ere)/verpleegassistent (e)' 'infirmier(ere)' 'hospitaliier(ere)/ziekenhuisverpleger (-verpleegster)';

- in Danimarca:

'sygeplejerske';

- in Francia:

'infirmier(ere)';

- in Irlanda:

'registered general nurse';

- in Italia:

'infermiere professionale';

- nel Lussemburgo:

'infirmier';

- nei Paesi Bassi:

'verpleegkundige';

- nel Regno Unito:

Inghilterra, Galles e Irlanda del nord:

'state registered nurse';

Scozia:

'registered general nurse'.


 
 
- Allegato B   -

 

Diplomi,certificati ed altri titoli rilasciati per l'esercizio della attività di infermiere professionale.

a) nella Repubblica Federale di Germania:

i certificati rilasciati dalle autorità competenti dei 'lander' in seguito alla 'staatliche prufung in der krankenpflege' (esame di stato per infermieri(e));

gli attestati delle autorità competenti della repubblica federale di germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati successivamente all'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della repubblica democratica tedesca con quelli enumerati al primo punto della presente lettera;

b) Belgio:

il brevetto di 'hospitalier(ere)/verpleegassistent(e)',rilasciato dallo stato o dalle scuole create o riconosciute dallo stato;

il brevetto di 'infirmier(ere) hospitalier(ere)/ziekenhuisverpleger (-verpleegster)' rilasciato dalle scuole create o riconosciute dallo stato;

il diploma di 'infirmier(ere) gradue'(e) hospitalier(ere)/gegradueerd ziekenhuisverpleger (-verpleegster)' rilasciato dallo stato o dalle scuole superiori paramediche create o riconosciute dallo stato;

c) in Danimarca:

il diploma di 'sygeplejerske' rilasciato da una scuola per infermiere riconosciuta dal 'sundhedsstyrelsen' (istituto nazionale della sanità);

d) in Francia:

il diploma di stato di 'infirmier(ere)' rilasciato dal ministero della sanità;

e) in Irlanda:

il certificato di 'registered general nurse' rilasciato dall''an bord altranais' (nursing board);

f) in Italia:

il diploma di abilitazione professionale per infermiere professionale,rilasciato dalle scuole riconosciute dallo stato;

g) nel Lussemburgo:

il diploma di stato di 'infirmier';

il diploma di stato di 'infirmier hospitalier gradue'',rilasciati dal ministro della sanità pubblica,vista la decisione della commissione di esame;

h) nei Paesi Bassi:

il diploma di 'verpleger a','verpleegster à,'verpleegkundige à;

il diploma di 'verpleegkundige mbov (middelbare beroepsopleiding verpleegkundige)';

il diploma di 'verpleekundige hbov (hogere bereopsepleiding verpleegkundige)',rilasciati da una delle commissioni di esame nominate dalle autorità pubbliche;

i) nel Regno Unito:

il certificato di ammissione alla parte generale del registro,rilasciato in inghilterra e nel galles da 'the general nursing council for england and wales',in scoszia da 'the general nursing council for scotland' e in irlanda del nord da 'the northern ireland coucinl for nurses and midwives'.