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LEGGE 6 febbraio 2006, n. 48
  Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.  
  Pubblicato in GU, n. 47 del 25/02/2006
  Vigente al 12/12/2019 


  Vigente dal: 26/02/2006
  urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1 

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.   Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.
 
 
  Art. 2 

Ordine di esecuzione

 
  1.   Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all' articolo 1   , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
 
 
  Art. 3 

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli



ALLEGATI:  
- Allegato   -

CONVENZIONE 19 febbraio 2004
  TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.  
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto quanto segue:
 
 
Capo I 

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

 
  Art. 1 

SOGGETTI

 
  1.  La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
 
 
  Art. 2 

IMPOSTE CONSIDERATE

 
  1.  La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito,compresi gli utili di capitale, prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
 
  2.   Sono considerate imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,nonchè le imposte sui plusvalori.
 
  3.  Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
   a)    per quanto concerne la Repubblica del Ghana:
   1.   l'imposta sul reddito (income taac);
   2.  l'imposta sugli utili di capitale (capital income tax);
   3. l'imposta sul reddito petrolifero (petroleum income tax);
   4.  l'imposta sui minerali e sulle attività estrattive (the minerals and mining tax); (qui di seguito indicate quali "imposta del Ghana");
   b)   per quanto concerne l'Italia:
   1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   2. l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
   3.  l'imposta regionale sulle attività produttive ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
   4.  La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno Ie modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
 
 

 
Capo II 

DEFINIZIONI

 
  Art. 3 

DEFINIZIONI GENERALI

 
  1.  Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
   a)  il termine "Ghana" designa il territorio della Repubblica del Ghana, ivi compresi il mare territoriale e le zone al di fuori del mare territoriale entro cui, in conformità al diritto internazionale, la Repubblica del Ghana può esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonchè le acque sovrastanti;
   b)   il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali che èconsiderata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla legislazione italiana ed in conformità al diritto internazionale consuetudinario, esercita diritti sovrani relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonchè le acque sovrastanti;
   c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Ghana o l'Italia;
   d)  il termine "persona" comprende una persona fisica, una società, un trust ed ogni altra associazione di persone;
   e)  il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
   f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
   g)  l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localitàsituate nell'altro Stato contraente;
   h)  il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
   i)  l'espressione "autorità competente" designa: (i) in Ghana, il Commissioner oflnternal Revenue od il suo rappresentante autorizzato; (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze;
 
  2.   Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
 
 
  Art. 4 

RESIDENTI

 
  1.   Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
 
  2.   Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
   a)  detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piùstrette (centro degli interessi vitali);
   b)  se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
   c)  se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati,ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa èconsiderata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
   d)  se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
 
  3.   Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
 
 
  Art. 5 

STABILE ORGANIZZAZIONE

 
  1.   Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
 
  2.  L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
   a) una sede di direzione;
   b) una succursale;
   c) un ufficio;
   d) un'officina;
   e) un laboratorio;
   f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
   g)  un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o i servizi di supervisione ad essi collegati, ma solo quando detto cantiere o detta installazione abbia durata superiore a sei mesi o dette attività si protraggano per un periodo superiore a sei mesi; 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
   h) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
   i) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
   l) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
   m)  una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
   n)   una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
 
  3.   Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - èconsiderata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
 
  4.   Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
 
  5.    Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente delIaltro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
 
 

 
Capitolo III 

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

 
  Art. 6 

REDDITI IMMOBILIARI

 
  1.   I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
 
  2.   L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
 
  3.   Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'auto nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
 
  4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
 
 
  Art. 7 

UTILI DELLE IMPRESE

 
  1.   Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
 
  2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
 
  3.   Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese interamente, esclusivamente e necessariamente sostenute per i fini della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione così sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
 
  4.   Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per iI solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
 
  5.  Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
 
  6.  Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
 
 
  Art. 8 

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

 
  1.   Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
 
  2.   Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
 
  3.  Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
 
 
  Art. 9 

IMPRESE ASSOCIATE

 
  1.   Allorchè a) un'impresa di una Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
 
  2.   Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosìinclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26.
 
 
  Art. 10 

DIVIDENDI

 
  1.   I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
 
  2.   Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
   a)  il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
   b)  il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
 
  3.   Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice e comprende ogni altro elemento che, in conformità alla legislazione dello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, è considerato dividendo o distribuzione di dividendi di una società.
 
  4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 
  5.   Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
 
  6.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore dei dividendi era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare dei presente articolo.
 
 
  Art. 11 

INTERESSI

 
  1.   Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se tale residente ne è l'effettivo beneficiario.
 
  2.   Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
 
  3.   Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
 
  4.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 
  5.   Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
 
  6.   Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
 
  7.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore degli interessi era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.
 
 
  Art. 12 

CANONI

 
  1.   I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se tale residente ne è il beneficiario effettivo.
 
  2.   Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosìapplicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
 
  3.   Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
 
  4.   Le disposizioni del paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 
  5.   I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, ì canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
 
  6.   Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario e ttivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
 
  7.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore degli intaress: era stat0 costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.
 
 
  Art. 13 

COMPENSI PER SERVIZI TECNICI

 
  1.  I compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
 
  2.   Tuttavia, tali compensi per servizi tecnici sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei compensi per servizi tecnici è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per servizi tecnici.
 
  3.  Ai fine del presente articolo l'espressione "compensi per servizi tecnici" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti a una persona, diversa da un proprio lavoratore dipendente, in relazione a qualsiasi servizio di carattere gestionale, tecnico o di consulenza.
 
  4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi dei servizi tecnici, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e l'obbligo generatore dei compensi per servizi tecnici si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i compensi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 
  5.   I compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei compensi per servizi tecnici, e tali pagamenti sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i compensi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
 
  6.   Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi per servizi tecnici eccede, per qualsiasi motivo, l'ammontare che sarebbe stato covenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultime ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
 
  7.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore dei compensi per servizi tecnici era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.
 
 
  Art. 14 

UTILI DI CAPITALE

 
  1.  Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
 
  2.  Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
 
  3.   Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
 
  4.   Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni o di diritti di una società o di altro ente i cui beni, direttamente o indirettamente, sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
 
  5.   Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
 
  6.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore degli utili di capitale era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.
 
 
  Art. 15 

PROFESSIONI INDIPENDENTI

 
  1.   I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che: i) disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure ii) dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono percepiti in corrispettivo di attività esercitate in detto altro Stato.
 
  2.   L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario,artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
 
 
  Art. 16 

LAVORO SUBORDINATO

 
  1.   Salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivitàdipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
 
  2.   Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
   a)  il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remuneraziom non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
 
  3.   Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
 
 
  Art. 17 

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

 
  1.   I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
 
 
  Art. 18 

ARTISTI E SPORTIVI

 
  1.   Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, 1 redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
 
  2.   Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16.
 
  3.  Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi che sono residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle prestazioni esercitate nell'altro Stato contraente in base ad un programma di scambi culturali tra i Governi di entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposizione in detto altro Stato contraente.
 
 
  Art. 19 

PENSIONI

 
  1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato, se tale residente è soggetto a imposta in relazione a detti elementi di reddito in detto Stato.
 
  2.   Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
 
 
  Art. 20 

FUNZIONI PUBBLICHE

 
  1.   a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che: i) ha la nazionalità di questo Stato; o ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
 
  2.   a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.
 
  3.   Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
 
 
  Art. 21 

PROFESSORI E INSEGNANTI

 
  1.   Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
 
  2.   Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dal professore o dall'insegnante nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
 
 
  Art. 22 

STUDENTI

 
  1.   Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
 
  2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista che è o era precedentemente un residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale riceve in corrispettivo di servizi temporanei resi in detto altro Stato, non sono imponibili nell'altro Stato a condizione che detti servizi siano connessi con detti studi o formazione professionale oppure che le remunerazioni di tali servizi siano necessari per integrare le risorse a lui disponibili ai fini del suo mantenimento.
 
 
  Art. 23 

ALTRI REDDITI

 
  1.  Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
 
  2.    Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 
 

 
CAPITOLO IV 

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

 
  Art. 24 

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

 
  1.   Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
 
  2.  Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ghana, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' articolo 2   della presente Convenzione, puòincludere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresss disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Ghana ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alle formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
 
  3.  Per quanto concerne il Ghana:
   a)  L'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili, sui redditi o sui profitti imponibili provenienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Ghana calcolata sugli stessi utili, redditi o profitti imporibili per i quali è s'tnta calcolata l'imposta italiana;
   b)   Nal caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente in Ghana che controlla direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. c) In ogni caso l'ammontare del credito fiscale che si accorda ai sensi del presente paragrafo non può eccedere la quota di imposta del Ghana attribuibile ai predetti utili, redditi o pro G imponibili nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione degli utili, redditi o profitti imponibili complessivi, a seconda dei casi, che sono assoggettabili all'imposta del Ghana.
 
 

 
Capitolo V 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 
  Art. 25 

NON DISCRIMINAZIONE

 
  1.   I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativi, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell' articolo 1  , alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
 
  2.   L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
 
  3.  Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 e del paragrafo 6 dell'articolo 13, gli interessi, i canoni, i compensi per servizi tecnici ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
 
  4.   Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
 
  5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell' articolo 2  , alle imposte di ogni genere e denominazione.
 
  6.   Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Questa disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
 
 
  Art. 26 

PROCEDURA AMICHEVOLE

 
  1.   Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
 
  2.   L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
 
  3.   Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
 
  4.   Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
 
  5.   Se le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione non possono essere risolti dalle autorità competenti in conformità ai paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può essere sottoposto ad arbitrato se entrambe le autorità competenti e il contribuente ne convengono e il contribuente concordi per iscritto di essere vincolato alla decisione del collegio arbitrale. La decisione del collegio arbitrale inerente un caso particolare è vincolante per entrambi gli Stati con riguardo a tale caso. La procedura viene stabilita mediante uno scambio di note tra gli Stati contraenti.
 
 
  Art. 27 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

 
  1.    Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articolo 1  e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
 
  2.  Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
   a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
   b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
   c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, aziendale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
 
 
  Art. 28 

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

 
  1.   Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
 
 
  Art. 29 

RIMBORSI

 
  1.   Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora iI diritto alla percezione di dette imposte sia Iimitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
 
  2.   Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare iI rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente èresidente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
 
  3.    Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
 
 

 
Capo VI 

Disposizioni Finali

 
  Art. 30 

ENTRATA IN VIGORE

 
  1.    La presente Convenzione sarà ratificata ai sensi della legislazione interna di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Accra non appena possibile.
 
  2.   La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
   a)  in Italia con riferimento alle imposte sul reddito relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
   b) in Ghana con riferimento alle altre imposte sul reddito per l'esercizio finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cu la Convenzione entra in vigore.
 
  3.   L'Accordo tra il Governo italiano e il Governo del Ghana per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto marittimo ed aereo, firmato ad Accra il 23 agosto 1968 è abrogato e cessa di avere effetto al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
 
 
  Art. 31 

DENUNCIA

 
  1.   La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti, Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
   a) in Italia con riferimento alle imposte sul reddito relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
   b) in Ghana con riferimento alle altre imposte sul reddito per l'esercizio finanziario che inizia il, o successivamente al, 1°gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
 
 

IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo,hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo. FATTA a ACCRA, il 19 febbraio 2004,in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 

Fatta ad Accra, il 19 febbraio 2004

 
- Protocollo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.   -

PROTOCOLLO 19 febbraio 2004
  alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.  

   All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della detta Convenzione. Resta inteso che:

 Resta inteso che:

   
  Art. 1.   
  1.  Per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
   a)  gli utilì derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
   b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
 
  2.   Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, il termine "interessi" comprende anche le penalità per pagamento tardivo.
 
  3.   on riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 4 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 4 dell'articolo 13, ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 15 della presente Convenzione.
 
  4.   Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
 
  5.  Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
 

IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo,hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo. Fatta a ACCRA, il 19 febbraio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 

Fatta a Accra, addì 19 febbraio 2004