Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 21 dicembre 2016, n. 258
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaounde' il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.  
  Pubblicato in GU, n. 13 del 17/01/2017
  Vigente al 08/02/2023 


  Vigente dal: 18/01/2017
  urn:nir:stato:legge:2016-12-21;258

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1 

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaounde' il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
 
 
  Art. 2 

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 98 dell'Accordo stesso.
 
 
  Art. 3 

Copertura finanziaria

 
  1.  All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo allegato all'Accordo di cui all' articolo 1  , valutato in euro 17.504 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
  2.  Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1  , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all' articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  , e successive modificazioni.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2  .
 
  4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  5.  Agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all' articolo 1  si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
 
  Art. 4 

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 21 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale



ALLEGATI:  
- Allegato   -