Regione Toscana
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LEGGE 4 maggio 2016, n. 77
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.  
  Pubblicato in GU, n. 119 del 23/05/2016
  Vigente al 01/12/2020 


  Vigente dal: 24/05/2016
  urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


   
  Art. 1 

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
   a) l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005;
   b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
 
 
  Art. 2 

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a)  , e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b)  .
 
 
  Art. 3 

Copertura finanziaria

 
  1.  Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a)  , valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonche' agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b)  , valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro 169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
  2.  Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a)  , della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1  del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all' articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  , e successive modificazioni.
 
  3.  Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell'Accordo di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b)  , della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1  del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  , e successive modificazioni.
 
  4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.
 
  5.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 4 

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 4 maggio 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -