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LEGGE 19 luglio 1956, n. 901
  Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita', firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.  
  Pubblicato in GU, n. 207 del 20/08/1956
  Vigente al 06/05/2021 


  Vigente dal: 04/09/1956
  urn:nir:stato:legge:1956-07-19;901

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita', sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.
 
  2.  La ratifica sara' effettuata con la riserva contemplata nel paragrafo 3 dell'art. 1 della Convenzione stessa concernente la facolta' di ciascuna Parte contraente di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso articolo.
 
 
  Art. 2.   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, con la limitazione indicata nell'articolo precedente.
 
 
  Art. 3.   
  1.  Gli stranieri provenienti da Paesi nei quali la iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del numerus clausus debbono, al fine di ottenere la ammissione alle Universita' ed Istituti superiori della Repubblica italiana, superare due distinte prove dirette ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la Facolta' alla quale intendono iscriversi e la conoscenza della lingua italiana.
 
  2.  Dette prove si svolgeranno in forma di colloquio e con le modalita' stabilite dalle singole Facolta' e Scuole.
 
  3.  Chi non ottiene giudizio favorevole non puo' essere ammesso, ne' puo' ripetere le prove se non nell'anno accademico successivo.
 
  4.  Non possono sostenersi nello stesso anno prove di ammissione presso Universita' od Istituti di sedi diverse.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 19 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI - MARTINO - ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO



ALLEGATI:  
- Allegato   -