Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
MESSAGGIO 10 marzo 2016, n. 1110
  Oggetto: Chiarimenti istruttori per la gestione delle domande di assegno di natalità presentate da cittadini extracomunitari. Istruzioni per la gestione delle domande sospese per carenza del titolo idoneo.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:messaggio:2016-03-10;1110

Ai Responsabili delle Strutture centrali

Ai Direttori Regionali

Ai Direttori delle Strutture Territoriali


 

1. Premessa

Con la circolare n. 93 dell'8/05/2015  sono state impartite le prime indicazioni sull'assegno di natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190  .

Nel rimandare alla circolare citata, si rammenta che tale beneficio, di carattere sperimentale, è previsto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 e consiste in un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato, a decorrere dal mese di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

La misura spetta dal mese di ingresso in famiglia anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell' art. 2 co. 6 della legge 184/1983  .

Le norme istitutive hanno riconosciuto l'assegno a vantaggio dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato. Ai fini dell'assegno occorre che il genitore richiedente sia:

cittadino italiano, o avente lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; cittadino comunitario;

cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998  e successive modificazioni.

In ogni caso, affinchè il nucleo benefici dell'assegno, occorre che il genitore richiedente sia residente in Italia e convivente con il figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017.

2. Chiarimenti istruttori per la gestione delle domande presentate da cittadini Extracomunitari

Premesso quanto sopra, nel corso del 2015, sono state presentate domande di assegno di natalità da parte di cittadini extracomunitari aventi titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 citato: trattasi, in particolare, di domande presentate da cittadini stranieri con carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) o con carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (titoli questi previsti dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n.30/2007  ) o in possesso di altri titoli. Per la corretta interpretazione delle norme richiamate, l'Istituto ha ritenuto opportuno richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali un parere sulla possibilità o meno di concedere l'assegno di natalità anche ai possessori dei titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in analogia con quanto già avvenuto in via interpretativa per l'assegno di maternità di base concesso dai Comuni ex art.74 del D.lgs. n. 151/2001  (assegno riconosciuto in via interpretativa anche ai possessori delle citate carte di soggiorno di cui al d.lgs. 30/2007  - rif. circ. INPS n. 35/2010  ).

In riscontro al parere richiesto, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, effettuati gli approfondimenti del caso, ha precisato che l'assegno di natalità in oggetto è concesso ai cittadini extracomunitari a condizione che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Pertanto, si precisa che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, vanno accolte le domande di assegno presentate da cittadini italiani o comunitari o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Viceversa, vanno respinte le domande presentate da cittadini extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno diversi dal predetto premesso di soggiorno CE, oppure carenti degli altri requisiti di legge.

2.1 Definizione delle domande sospese per la verifica del titolo soggiorno

Per le domande di assegno che, in attesa delle predette indicazioni ministeriali, sono ad oggi eventualmente in sospeso, le Strutture territoriali sono tenute a procedere con l'istruttoria, accertando la sussistenza di tutti i requisiti in capo all'altro genitore presente nel nucleo (inclusi residenza in Italia, convivenza col figlio, cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno CE di lungo periodo), benché questi non abbia espressamente presentato domanda. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'accoglimento sarà disposto comunque in favore dell'originario genitore richiedente (privo del permesso di soggiorno CE di lungo periodo), anche ai fini del pagamento, ed avrà efficacia in base alla data di presentazione della domanda sospesa, secondo le decorrenze fissate nella circolare 93/2015.

Si precisa che tale indicazione operativa, condivisa con il Ministero vigilante, è eccezionale e può essere utilizzata solo per la gestione delle domande presentate da genitori extracomunitari privi del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo relativamente alle quali non è stato adottato nell'immediato il provvedimento di reiezione; tale soluzione infatti consente di neutralizzare gli effetti che si produrrebbero per una reiezione tardiva ed è quindi finalizzata ad assicurare ai nuclei familiari, in cui è presente un altro genitore in possesso di tutti i requisiti, di potersi avvalere del beneficio in base alla data di presentazione della domanda sospesa.

Per queste lavorazioni nelle note va indicato il riferimento al presente Messaggio specificando il nome, il cognome ed il codice fiscale dell'altro genitore. Si ribadisce, altresì, che tale soluzione transitoria non supera la regola generale per la quale le domande di assegno vanno accolte solo in presenza di tutti i requisiti di legge; pertanto, per le domande presentate d'ora in avanti tale soluzione eccezionale non sarà attuabile in quanto, alla luce delle indicazioni ministeriali, le domande presentate dal genitore non in possesso dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, vanno respinte tempestivamente anche per dare la possibilità all'altro genitore, eventualmente in possesso dei requisiti, di presentare in proprio domanda.

Rimane ferma la correttezza dell'operato delle Strutture territoriali che, in attuazione della normativa e delle istruzioni fornite con circolare n. 93/2015  , hanno respinto tempestivamente le domande presentate dai genitori non legittimati per carenza del titolo di soggiorno idoneo. In tali casi, infatti, si è data la possibilità all'altro genitore presente nel nucleo, ed in possesso di tutti gli altri requisiti, di presentare tempestivamente una nuova domanda a beneficio del nucleo. Si ribadisce, ad ogni buon fine, che le Strutture territoriali dovranno continuare a rigettare tempestivamente le domande in assenza del requisito del permesso di soggiorno idoneo nonché di ogni altro requisito richiesto dalla normativa sull'assegno di natalità.


 

Il Direttore Centrale: Luca Sabatini