Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
MESSAGGIO 29 gennaio 2008, n. 2226
  Oggetto: Decreto flussi 2007. Aggiornamenti normativi in materia di immigrazione  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:messaggio:2008-01-29;2226

AL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL PRESIDENTE

AL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL C.I.V.

AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI DELLE AREE PROFESSIONALI

AL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL C.D.A. e degli OO.CC.

AL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

AI DIRETTORI CENTRALI

AI DIRETTORI DI PROGETTO E DI INCARICHI SPECIFICI

AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE

AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI

AI DIRETTORI DELLE SEDI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI


 

Il 30 novembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il D.P.C.M del 30 ottobre 2007  , concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato che ha fissato l'ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e autonomo, di cittadini stranieri non comunitari entro una quota massima di n. 170.000 unità.

Con la circolare n. 1 del 30 novembre 2007 n. 155.900 unità sono state ripartite, a cura del Ministero della Solidarietà Sociale, a livello territoriale tra le regioni e le province autonome, mentre n. 12.600 unità sono rimaste disponibili in attesa di essere ripartite successivamente a livello nazionale e n. 1.500 unità destinate ai lavoratori autonomi, sono al momento a disposizione del Ministero degli Affari Esteri.

Nello specifico, la ripartizione territoriale delle 155.900 quote riguarda:

- extracomunitari di "nazionalità riservatarie" ossia provenienti dai seguenti paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri-Lanka, Tunisia, per un totale di n. 42.750 ingressi con accesso a qualsiasi settore di lavoro;

- extracomunitari di altre nazionalità per un totale di n. 104.950 ingressi distribuiti come di seguito:

a) Lavoro domestico e assistenza alla persona n. 62.500;

b) Settore Edile n. 13.000;

c) Dirigenti e personale altamente qualificato n. 950;

d) Altri settori produttivi n. 28.500

- Conversioni del permesso di soggiorno per un totale di n. 8.200 ingressi così suddivisi

a) da studio a lavoro subordinato n. 2.900;

b) da tirocinio a lavoro subordinato n. 2.400;

c) da stagionale a non stagionale n. 1.450 (*);

d) da studio a lavoro autonomo n. 1.450.

(*) sia per rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, queste potranno essere diversamente ripartite.

Si ritiene importante sottolineare che a seguito dell'introduzione di una nuova modalità, esclusivamente informatica di inoltro delle domande di richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l' Immigrazione competente sul territorio, il Ministero dell'Interno ha provveduto a rielaborare, semplificandola, la procedura di gestione delle pratiche, in un'ottica di maggiore efficienza e soprattutto di rispetto dei tempi imposti dal procedimento stesso (40 giorni).

Quindi pur in presenza di una quantità di domande pervenute - circa 68omila, di cui la metà relativa al settore domestico - molto più elevata di quelle previste dal Decreto, la definizione delle pratiche dovrebbe avvenire in tempi tecnici ragionevoli, e consentire così al lavoratore straniero di permanere e lavorare sul territorio in una posizione di regolarità.

Eventuali ritardi potrebbero verificarsi nelle città dove il numero delle richieste, secondo dati forniti dal Ministero dell'Interno, è stato più elevato, come: Milano (74.362), Roma (44.929), Brescia (42.340), Napoli (23.305).

Al fine di semplificare l'accesso alle informazioni sulle modalità operative degli ingressi, quantificando nel contempo l'eventuale carico di lavoro delle Sedi, anche quest'anno è stata predisposta I'allegata scheda che illustra la ripartizione territoriale delle quote assegnate, e che sarà pubblicata sul sito 'Intranet' dell'Istituto, nell'apposita area relativa al "Coordinamento e supporto attività connesse al fenomeno migratorio", nella sezione delle Strutture di livello dirigenziale generale.

Si rammenta inoltre che nella sezione INTRANET, alla voce pubblicazioni, sono disponibili gli opuscoli informativi "Co/laboratori domestici stranieri - la regolazione dei rapporto di lavoro" e "Tutele a favore dei lavoratori stranieri", aggiornati in base alle ultime novità introdotte dalla normativa vigente.

Questi opuscoli può essere utilizzati e diffusi come materiale informativo nell'ambito della Campagna sulla regolarità dei rapporti di lavoro domestico, di cui al msg. n. 029516 del 6 dicembre 2007.

Si ribadisce al riguardo l'opportunità di diffondere gli opuscoli informativi, mettendoli eventualmente a disposizione dei soggetti interessati e/o utilizzandoli nell'ambito di iniziative attivate a livello locale, anche in collaborazione con altre amministrazioni (rapporti con i Patronati, Consigli/Consulte territoriali per l'immigrazione, Centri per l'impiego, stage per studenti,...)

Decreto flussi 2008

Il 3 gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, il decreto flussi 2008, che autorizza l'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di n. 80.000 unità. Con la circolare n. 2 del 18 gennaio 2008 n. 74.850 unità sono state al momento ripartite tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della Solidarietà Sociale, mentre n. 5.150 unità saranno attribuite successivamente in base ad eventuali ulteriori fabbisogni territoriali. Nella scheda allegata è riportata la ripartizione regionale.

L'ingresso riguarda:

- i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

- i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

- i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.

La presentazione delle domande, che anche in questo caso avverrà per via telematica, avrà inizio a partire dalle ore 8,00 del 1° febbraio 2008 e si protrarrà nel corso dell'anno senza alcun termine stabilito.

Direttive Ministero dell'Interno

Con l'occasione si richiama l'attenzione sulle indicazioni contenute nei messaggi n.027641 del 16 ottobre 2006 e n. 007742 del 23 marzo 2007 relativi alle Direttive emanate dal Ministero dell'Interno rispettivamente n. 11050/(8) del 5 agosto 2006, relativa ai "Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno "e del 20 febbraio 2007 "In materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato".

Le Direttive prevedono che, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno o del rilascio del rinnovo dello stesso, il cittadino straniero sia titolare della pienezza dei diritti relativi al rapporto di lavoro e quindi possa legittimamente svolgere I'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso sul territorio nazionale e fruire delle relative prestazioni (ANF, indennità di malattia, maternità, prestazioni a sostegno del reddito) qualora sia:

- in possesso di regolare contratto di soggiorno;

- in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del primo permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta di rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale abilitato.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Sedi sul fatto che:

- è possibile effettuare l'iscrizione assicurativa, prevista dalla normativa vigente, a seguito della presentazione da parte del lavoratore straniero della copia della ricevuta di richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno;

- nell'ambito della prosecuzione di un rapporto di lavoro o dell'avvio di un nuovo rapporto di lavoro il cittadino extracomunitario - in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno - ha diritto a fruire di tutte le prestazioni connesse.

In merito a quest'ultima evenienza, si invitano le Sedi a riesaminare eventuali pratiche a cui sia stato dato parere negativo o pratiche giacenti e a liquidarle in base alle indicazioni contenute nei messaggi citati, onde

evitare contestazioni o ricorsi in merito all'esito difforme del provvedimento rispetto a quanto previsto dalle Direttive Ministeriali.

Decreto Legislativo n. 251/2007 sullo status di rifugiato

ll Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007  "Attuazione della direttiva 2004/83/CE relativa allo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria" , che entrerà in vigore il 19 gennaio 2008, disciplina le nuove modalità relative al ricongiungimento familiare e alla durata di permesso di soggiorno ai rifugiati ed ai titolari di "status di protezione sussidiaria".

La nuova normativa prevede l'introduzione nel nostro ordinamento dello "status di protezione sussidiaria", parimenti alla qualifica di rifugiato, attribuito al "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio [...]" (art. 2 comma g).

Inoltre il D. Lgs modifica la durata dei permessi di soggiorno (art. 23) che avranno durata superiore a quella attuale:

- cinque anni, rinnovabili, per quello di asilo, rilasciato ai titolari di status di rifugiato;

- tre anni, rinnovabili, per quello di protezione sussidiaria.

Entrambe le qualifiche garantiscono l'accesso all'occupazione, con il diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro' (art. 25), e all'istruzione (art. 26).

Pertanto il cittadino al quale viene riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ha diritto, come previsto per lo status di rifugiato, alla tutela del nucleo familiare e della maternità (art. 22).

Ciò premesso si invitano le strutture periferiche ad osservare anche nei confronti dei lavoratori con permesso di soggiorno per "protezione sussidiaria" le disposizioni contenute nella circolare n. 62 del 6 aprile 2004 e nei messaggi n. 4932 del 23 febbraio 2007, n. 12712 del 21 maggio 2007.

Si ringrazia per la collaborazione.


 

Il Direttore Coordinamento e supporto attività connesse al fenomeno migratorio: Francesco Di Maggio