Regione Toscana
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
MESSAGGIO 18 dicembre 2020, n. 4768
  Oggetto: Bonus asilo nido. Azione civile collettiva contro la discriminazione (per mancato riconoscimento del bonus ai cittadini di Stati extracomunitari privi del permesso di soggiorno di lungo periodo). Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 (R.g.n.3219/2020). Istruzioni  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:messaggio:2020-12-18;4768


 

Con riferimento alla prestazione c.d. bonus asilo nido disciplinata dall' articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  , e successive modificazioni, e attuata con D.P.C.M. 17 febbraio 2017  , i cui chiarimenti applicativi sono stati forniti dall'Istituto, da ultimo, con la circolare n. 27 del 14 febbraio 2020, le Associazioni Avvocati per niente ONLUS (A.P.N.) e Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione (A.S.G.I.), nonché la Lega per i diritti delle persone con disabilità Associazione di Promozione sociale Ledha, hanno proposto ricorso aisensi dell' articolo 28 del D.lgs 1 settembre 2011, n. 150  (rubricato "Delle controversie in materia di discriminazione"), e dell' articolo 44 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286  (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, c.d. T.U. Immigrazione), per sentire dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta:

- dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha disposto mediante il D.P.C.M. 17 febbraio 2017  la limitazione del diritto alla prestazione in riferimento ai soli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo;

- dall'INPS, che con la citata circolare n. 27 del 2020, in ossequio a quanto disposto dal citato D.P.C.M. del 2017, ha confermato la limitazione del bonus alle sole categorie di stranieri sopra menzionate.

Con ordinanza, in data 9 novembre 2020, il Tribunale di Milano ha ordinato ad entrambi i suddetti convenuti di cessare immediatamente tali condotte discriminatorie, non ritenendo di accogliere neppure l'istanza di sospensione di cui all'articolo 295 c.p.c. presentata dall'Istituto, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, investita, in sede di rinvio pregiudiziale, a seguito di un'ordinanza della Corte Costituzionale, in data 30 luglio 2020, della questione (sottesa ad una fattispecie analoga, pur se non del tutto sovrapponibile) della compatibilità con il diritto dell'Unione europea della norma che esclude l'accesso, per determinate prestazioni e benefici, ai cittadini non comunitari privi del permesso di soggiorno di lungo periodo.

In particolare, nel suddetto giudizio la Corte di Giustizia dell'Unione europea dovrà pronunciarsi in via definitiva per chiarire se la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e il regolamento CE n. 883/2004 ostino ad una normativa nazionale che non estenda agli stranieri residenti, privi del permesso di soggiorno di lungo periodo, il diritto di fruire delle provvidenze che rientrino nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale, nell'accezione euro-unitaria.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la causa promossa dalle anzidette Associazioni vertesse suun istituto diverso da quelli sui quali la Corte di Giustizia dell'Unione europea sarà chiamata a decidere, poiché riguarda tipicamente il tema della discriminazione per ragioni di nazionalità che, comunque, deve essere rimossa, a prescindere da quale fattore l'abbia originata, in conformità peraltro alle precedenti sentenze della Corte di Cassazione n. 11165/2017 e n. 11166/2017.

Ciò premesso il comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016  ha stabilito, per i nati adecorrere dal 1° gennaio 2016, che per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto domiciliari in favore di bambini sotto i tre anni, affetti da gravi patologie croniche, sia attribuito un bonus economico. Per l'anno 2020, la prestazione può arrivare ad un massimo di 3.000 euro annui, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolatoai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159  (ISEE minorenni), fino a 25.000 euro, e di 2.500 euro, per i nuclei familiari con ISEE da25.001 a 40.000 euro; oltre tale soglia spetta un importo pari a 1.500 euro a prescindere dalvalore ISEE e anche in assenza di ISEE.

Come previsto dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017  , il genitore richiedente deve essere in possesso, tra l'altro, del requisito della cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all' articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998  e successive modificazioni. La circolare dell'Istituto n. 27 del 2020, nel confermare il predetto requisito, stabilisce, in via ulteriore, alcune eccezioni, unicamente per i rifugiati politici e per coloro che godono di protezione sussidiaria.

Tale disciplina del beneficio è stata ritenuta di natura discriminatoria con riferimento alla nazionalità, in danno dei migranti regolarmente presenti in Italia, posto che sulla base della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, relativamente ai settori della sicurezza sociale di cui al regolamento CE n. 883/2004 , "tutti icittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente degli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell'ammissione".

Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla direttiva stessa dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi (ad esempio ai familiari).

Tanto considerato, atteso che il bonus in parola sembra, allo stato, rientrare tra le prestazioni familiari contemplate dal regolamento CE n. 883/2004 citato, il Tribunale di Milano ha concluso per l'esistenza di un contrasto tra l'articolo 12 della direttiva citata e il D.P.C.M. 17 febbraio2017  . Conseguentemente, il Tribunale ha affermato l'immediata applicabilità della direttiva stessa, senza alcuna specifica necessità di adeguamento normativo da parte dello Stato, e ha disposto la disapplicazione del D.P.C.M. e della circolare n. 27 del 2020 da parte dell'INPS.

Attesa l'esigenza per l'Istituto di dare immediata attuazione all'ordinanza in questione, per le nuove domande di bonus asilo nido che saranno presentate entro la fine dell'anno 2020, i requisiti per l'ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l'accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso.

Dette domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate in attesa dell'esito della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché dell'appello che l'Istituto ha promosso nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Milano. Per quanto concerne le domande di soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno dl ungo periodo trasmesse all'INPS nell'anno 2020 e già definite con diniego, le stesse saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell'interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data originaria della domanda dell'interessato.


 

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele