Regione Toscana
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
MESSAGGIO 30 gennaio 2015, n. 746
  Oggetto: Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell'isola di Lampedusa - proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 e ripresa dei versamenti. Articolo 10, comma 8, Decreto Legge n. 192/2014  .  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:messaggio:2015-01-30;746


 

Il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014  (Decreto Milleproroghe 2015), all'articolo 10, comma 8 (1), ha disposto la proroga (2) della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, fino al 31 dicembre 2014.

Conseguentemente, la predetta sospensione decorre dal 27 giugno 2011 senza soluzione di continuità fino alla data del 31 dicembre 2014. In proposito, con circolare n. 98/2011  sono state illustrate le modalità di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.

Con messaggi n. 14045 del 3/08/2012, n. 3549 del 28/02/2013  e n. 2072 del 04/02/2014, sono state comunicate le proroghe della sospensione e le istruzioni operative per la ripresa del versamento della contribuzione sospesa. In coerenza con quanto previsto con il citato messaggio n. 2072/2014 in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e con riferimento alle disposizioni di cui al comma 613 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013  , si precisa che i contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro la prima scadenza utile successiva alla pubblicazione del presente messaggio, maggiorati degli interessi al tasso legale computati dalla data di ripristino dell'obbligazione contributiva fino alla data di effettivo versamento.

Inoltre, si evidenzia che - in considerazione del fatto che la proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 sia stata disposta dal D.L. n. 192/2014  con efficacia retroattiva - in caso di regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine previsto, non saranno dovute le somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, eventualmente già calcolate in applicazione delle disposizioni ordinarie vigenti in materia di regime sanzionatorio di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388  .

In alternativa al versamento in un'unica soluzione, è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione.

Anche, in tal ipotesi, è il caso di sottolineare che decorsa la prima scadenza utile prevista per il versamento alle singole gestioni, sugli importi non versati trova applicazione il regime sanzionatorio di cui alla citata legge.

Con riferimento alle modalità operative e contabili di recupero dei contributi sospesi, si rimanda, integralmente, alle disposizioni illustrate con messaggio n. 3549/2013  .

Di seguito, si comunicano le istruzioni operative con riferimento alle diverse gestioni:

a) Aziende con dipendenti Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da "novembre 2012 a novembre 2014" inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice "N961" e le relative <SommeACredito>.

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 98 del 22 luglio 2011 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/127.

La prima scadenza utile per il versamento dell'ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015.

Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod.F24 da compilare con le modalità esposte nell'esempio che segue, utilizzando la causale contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito (N961).

Sezione Inps
Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
XXXXDSOSPPNNNNNCCN961

b) Artigiani e commercianti

In merito alla contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, si comunica che, a seguito della proroga oggetto del messaggio, rientrano nella sospensione le seguenti rate:

Scadenza versamentoContributi sospesi
17/02/2014IV rata sul minimale per l?anno 2013
16/05/2014I rata sul minimale per l?anno 2014
18/08/2014II rata sul minimale per l?anno 2014
16/06/2014Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l?anno 2013 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l?anno 2014
17/11/2014III rata sul minimale per l?anno 2014
01/12/2014II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l?anno 2014

Si evidenza che, ove risulti già acquisita la sospensione, è necessario revocarla e procedere ad una nuova acquisizione, secondo le disposizioni impartite con messaggio n. 3549/2013, per includere nella sospensione anche la contribuzione 2014 e, nello specifico, le rate in scadenza fino al 31.12.2014.

La prima scadenza utile per il versamento dell'ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015.

c) Liberi professionisti e aziende committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all' art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 

Per quanto concerne i liberi professionisti ed i committenti con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, di cui all' art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995  , la proroga della sospensione agisce nel seguente modo:

- per i liberi professionisti, sono sospesi i versamenti dovuti relativi al saldo della contribuzione anno 2013, al 1° e al 2° acconto anno 2014;

- per i committenti, sono sospesi gli ulteriori versamenti mensili dovuti con scadenza fino al 16 dicembre 2014 (compensi erogati fino a novembre 2014).

Considerando l'intero periodo di vigenza della sospensione, si rammenta che risultano sospesi i versamenti relativi ai compensi erogati da giugno 2011 a novembre 2014 per le aziende committenti, mentre per i liberi professionisti tutti i pagamenti con scadenza dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2014.

Per il pagamento dei contributi sospesi la prima scadenza utile per i professionisti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata è il 16 giugno 2015; per i committenti la prima scadenza utile è il 16 febbraio 2015.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16/06/2015, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
POC159999999999062011122011
POC159999999999012012122012
POC159999999999012013122013
POC159999999999012014122014
POSI159999999999012015062015

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione da 27 giugno 2011 a novembre 2014, in unica soluzione entro il 16/02/2015, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
COC159999999999062011112014
COSI159999999999012015022015

d) Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per le aziende assuntrici di manodopera la sospensione del versamento dei contributi opera dal 27/6/2011 al 31/12/2014; pertanto è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dal primo trimestre 2011 al secondo trimestre 2014.

La presentazione dei DMAG relativi al periodo dal secondo trimestre 2011 sino al terzo trimestre 2014 rimane sospesa.

I DMAG presentati a partire da gennaio 2015 (denuncia DMAG IV trimestre 2014), relativi ai citati periodi, non conterranno l'aggravio di sanzioni.

e) Lavoratori agricoli autonomi, concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per i lavoratore autonomi e per i concedenti a piccola colonia ed a compartecipazione familiare, sono sospesi i pagamenti a partire dalla prima rata del 2011 sino a quelli relativi alla terza rata del 2014.

Pertanto, al momento della ripresa riscossione, i pagamenti relativi alle suddette rate non conterranno l'aggravio di sanzioni.

Note:

(1) Decreto Legge 31 dicembre 2014 n. 192  , articolo 10, comma 8, in GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2013.

(2) Il termine del periodo di sospensione, inizialmente fissato al 16 dicembre 2011, è stato successivamente prorogato:

- al 30 giugno 2012 dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98  , articolo 23, comma 44, convertito in legge n. 111/2011  ;

- al 1° dicembre 2012 dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012  , articolo 23, comma 12 octies;

- al 31 dicembre 2013 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 612.


 

Il Direttore Generale: Nori