Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
NOTA 22 luglio 2010, n. 23
  Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in caso di contratto cd. a progetto (art. 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003  )  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:nota:2010-07-22;23

Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro Sedi

Alla Direzioni Provinciali del Lavoro - Loro Sedi

Al Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell' Asilo - Roma


 

Per poter corrispondere a numerosi quesiti relativi all'oggetto, che pervengono dagli Uffici territoriali e su cui si registrano contrasti interpretativi delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, si precisa l'orientamento in merito da parte di questa Direzione Generale.

Per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto cd. a progetto.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro, ai fini del rilascio del competente parere allo Sportello Unico, sono chiamate sia a verificare la disponibilità - attraverso il sistema SILEN - della specifica quota destinata alle conversione per lavoro autonomo attribuita a livello locale, che ad accertare, dalla documentazione presentata dallo straniero richiedente, il carattere autonomo (e non subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto.

Il lavoro a progetto non tende, infatti, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della cd. parasubordinazione (come affermato dalla Direzione Regionale del Lavoro di Milano Prot. 4206 del 16.2.2005).

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie di contratto cd. a progetto tra il lavoro autonomo, per i quali è permessa la conversione del permesso di soggiorno per studio/formazione in permesso per lavoro autonomo, è necessaria un'attenta verifica da parte delle DPL circa i requisiti qualificanti della fattispecie.

A tal proposito, si rimanda alle circolari del Ministero del Lavoro 1/2004  , 17/2006  e 4/2008  , che indicano in maniera dettagliata quando un contratto a progetto può qualificarsi come contratto di lavoro autonomo.

Si precisa, inoltre, che l'orientamento su esposto non vale per i nuovi ingressi dall'estero (ex art. 26 del T.U.   e art. 39 del D.P.R. 394/99  ), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall' art. 2 del D.P.C.M. 1.04.2010  . Tra queste, allo stato, ancora non figura la casistica relativa al lavoro cd. a progetto.

IL DIRETTORE GENERALE Natale Forlani