Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
NOTA 27 novembre 2013
  Registrazione delle testate da parte di giornalisti extracomunitari  
 


 
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Con nota del 16 luglio 2013 l'Ordine dei giornalisti ha chiesto di fornire un potere in ordine al "diritto del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia iscritto all'albo dei giornalisti, elenco professionisti ovvero pubblicisti, di diventare direttore responsabile di un giornale o altro periodico nonché in ordine all'iter procedurale di registrazione di testate italiane con direttori responsabili non comunitari iscritti all'albo in parola".

Con la prima parte del quesito si chiede di sapete se il cittadino extracomunitario possa diventare direttore responsabile di un giornale.

L'art. 3 delle legge 8 Febbraio 1948, n. 47  , prevede che ogni giornale abbia un direttore responsabile e che questi sia cittadino italiano.

A sua volta, l' art. 2, comma 2, del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti le disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) dispone che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente".

Si tratta quindi di stabilite quale sia l'ambito applicativo di questa norma, e in particolare cosa si debba intendere per "diritti in materia civile".

E' opinione consolidata che l' art. 2, comma 2, del d. lgs, 286/98  , che ha recepito la norma già contenuta nella legge 6 marzo 1998 n. 40  (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha sensibilmente ridotto il principio di reciprocità, previsto dall'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile . Questo principio era stato introdotto nel 1938 (anno in cui fu approvato il primo libro del codice civile ), subordinando il godimento dei diritti civili alla condizione che lo Stato a cui appartiene lo straniero facesse altrettanto nei confronti dei cittadini italiani. La norma si spiega con la sensibilità all'identità nazionale, tipica del periodo storico in cui fu emanata.

A distanza di cinquanta anni, il d.lgs. 286/98  ha invece preso atto dell'inevitabilità dei flussi migratori per l'Italia (e in genere per l'Europa), introducendo la regola per cui lo straniero munito del permesso di soggiorno è tendenzialmente parificato al cittadino.

Va a tal proposito osservato che l'art. 2 dei testo unico sull'immigrazione distingue tra diritti fondamentali e diritti in materia civile. Il rispetto dei primi è assicurato allo "straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dalla Stato", quindi indipendentemente dal fatto che sia entrato in modo regolare o invece violando le norme dirette a regolamentare i flussi di ingresso. La tutela dei diritti in materia civile, invece, è assicurata allo straniero purché in regola con le norme sull'ingresso nel territorio dello Stato (e, quindi, la legge richiede che sia, munito del permesso di soggiorno). Questo requisito minimo, indispensabile per evitare di agevolare le immigrazioni clandestine, rende evidente che l'ordinamento da un lato ha preso atto dell'impossibilità di arrestare la mobilità e, dall'altro, che intende valorizzate le attitudini di qualunque persona, indipendentemente dalla sua nazionalità.

La ricostruzione in questi termini della ratio legis appare confermata da alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto che rientrino nella nozione di "diritti in materia civile":

- l'esercizio dell'autonomia negoziale diretta ad acquistare la proprietà di beni immobili (Cass. 21 marzo 2013 n. 7210, in tema di acquisto di un immobile da parte di un cittadino iraniano)

- la nomina di amministratore di sostegno (Trib. Reggio Emilia 7 gennaio 2008, che ha deciso su una domanda proposta da una cittadina marocchina) il diritto al risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro stradale (Cass. 450/11)

- accesso alle prestazioni riparatorie del Fondo di garanzia per le vittime della strada (App. Milano 22 giugno 1999).

Peraltro, anche in materia di pubblico impiego è possibile evidenziare una linea di tendenza dell'ordinamento diretta a consentire l'accesso allo straniero, l' art. 38, comma 3-bis del d. lgs. 165/2001  , aggiunto con l' articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 6 agosto 2013, n. 97  , consente allo straniero munito di permesso di soggiorno CE di lungo periodo di "accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale". Con questa norma si è attuata una piena equiparazione dello straniero al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, anche per i posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

Concludendo, questo Ufficio ritiene che l' art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  , nella parte in cui richiede che il direttore responsabile di una testata possa essere solo un cittadino italiano, sia stata abrogata per incompatibilità con il d. lgs, 286/98  .

La questione relativa all'iter procedurale di registrazione delle testate italiane con direttori responsabili non comunitari è di competenza della Direzione Generale della Giustizia Civile.


 

Il Capo dell'Ufficio legislativo