Regione Toscana
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
NOTA 10 dicembre 2014
  Cooperazione giudiziaria civile - Riconoscimento ed esecuzione sentenze  
 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:nota:2014-12-10;nir-1


 

Il 10 gennaio 2015 entra in vigore il Regolamento (UE) n.1215/2012 , anche noto come Regolamento Bruxelles I bis.

Esso sostituisce il Regolamento (CE) n. 44/2001 in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e, rispetto a quest'ultimo, introduce alcune significative modifiche.

In questa sede è opportuno ricordare che il regolamento "Bruxelles I bis" generalizza, estendendola a tutte le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, l'abolizione dell'exequatur, vale a dire la soppressione di qualsiasi procedura necessaria affinché l'esecutività di una decisione resa in uno Stato membro dell'Unione Europea possa manifestarsi anche in altro Stato membro.

L'art. 39 del nuovo testo prevede, infatti, che "la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività".

Altre importanti novità sono state introdotte per le ipotesi di litispendenza e connessione di cause, al fine di risolvere più agevolmente le questioni relative alla data di pendenza dei procedimenti, ed evitare conflitto di decisioni adottate da autorità giurisdizionali di diversi Stati membri. Su istanza dell'autorità giurisdizionale investita di una determinata controversia, infatti, ogni altra autorità giurisdizionale dovrà comunicare alla prima, senza indugio, la data in cui essa è stata adita.

Lo Stato Italiano, e per esso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato Regolamento n. 1215/2012 , ha adempiuto all'obbligo di eseguire talune comunicazioni alla Commissione Europea, che si ritengono di interesse per gli operatori chiamati all'applicazione del Regolamento, e che di seguito si riassumono.

Autorità giurisdizionali avanti a cui presentare la domanda di diniego di esecuzione ai sensi dell'articolo 47, §1: Tribunali Ordinari.

Autorità giurisdizionali avanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego di esecuzione, ai sensi dell'articolo 49 §2: Corti d'Appello.

Autorità giurisdizionale avanti a cui deve essere proposta l'ulteriore impugnazione di cui all'articolo 50 del Regolamento: Corte di Cassazione.

Lingua accettata per la traduzione dei moduli di cui all'articolo 57 §2: Italiano.

Ulteriori comunicazioni sono state inviate alla Commissione in merito alle norme nazionali in tema di giurisdizione internazionale, con l'indicazione che tali norme sono da rinvenire negli articoli 3  e 4  della legge 31 maggio 1995 n. 218 .

Questo Ministero ha, inoltre, comunicato alla Commissione che nel nostro ordinamento non vi sono disposizioni sull'istituto di cui all'articolo 65 del Regolamento, denominato, nel testo italiano, "chiamata del terzo". Sul punto si deve precisare che l'espressione "chiamata in causa del terzo" di cui al testo italiano del regolamento si riferisce a un istituto estraneo al nostro ordinamento processuale (c.d. third party notice) e diverso rispetto a quello della chiamata in causa del terzo propriamente detta, di cui all'art. 106 del codice di procedura civile .

Infine si segnala che il regolamento in esame sostituisce , ai sensi del suo articolo 69, tra gli Stati membri, le convenzioni tra gli Stati membri relative alle materie che formano oggetto del regolamento medesimo.

L'elenco di tali convenzioni è stato comunicato alla Commissione Europea.